Paolo Soro

Annotazione temporanea, nel libretto di circolazione, degli utilizzatori non intestatari del veicolo

Come noto, dal prossimo 3 novembre 2014, scatterà l’obbligo di annotare nelle carte di circolazione dei veicoli i nominativi di coloro che utilizzano il mezzo per più di 30 giorni, non essendone gli effettivi intestatari. Al riguardo, il Ministero dei Trasporti, dopo aver emanato una prima circolare interpretativa (15513) lo scorso 10 luglio 2014, è ritornato sull’argomento nella sua ultima circolare 23743 del 27 ottobre 2014, onde fornire ulteriori chiarimenti applicativi della normativa di riferimento.

Come noto, dal prossimo 3 novembre 2014, scatterà l’obbligo di annotare nelle carte di circolazione dei veicoli i nominativi di coloro che utilizzano il mezzo per più di 30 giorni, non essendone gli effettivi intestatari. Al riguardo, il Ministero dei Trasporti, dopo aver emanato una prima circolare interpretativa (15513) lo scorso 10 luglio 2014, è ritornato sull’argomento nella sua ultima circolare 23743 del 27 ottobre 2014, onde fornire ulteriori chiarimenti applicativi della normativa di riferimento. Esaminiamo sinteticamente gli elementi che paiono di maggiore rilevanza.

In tale documento, l’Ente ha modo di precisare quanto segue. 

Sono esenti da annotazione le proroghe di durata inferiore o pari a 30 giorni, tenendo presente che il periodo deve sempre essere computato considerando i giorni naturali e consecutivi e non rileva la circostanza che si esaurisca all’interno del medesimo anno solare o si protragga a cavallo di due anni.

Le annotazioni vanno eseguite entro 30 giorni (anche in tal caso, trattasi di giorni naturali e consecutivi). Detto obbligo vige pure nei casi di cessazione anticipata e di proroga superiore ai 30 giorni. Non risulta, viceversa, necessario provvedere all’aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza dell’utilizzatore in caso di loro variazione.

Posto che l’annotazione temporanea presuppone l’uso del veicolo in via esclusiva e personale in capo all’utilizzatore, è esclusa la possibilità di eseguire contemporaneamente due annotazioni concernenti due differenti utilizzatori.

L’obbligo dell’annotazione ricade sull’avente causa ed è da escludere che lo stesso soggetto possa rilasciare al dante causa una delega generale all’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti che si rendessero necessari fino alla restituzione del mezzo.

Per quanto riguarda i veicoli aziendali concessi in comodato, considerato che il contratto di comodato è per sua natura gratuito, è da escludere la sussistenza di tale accordo (e, dunque, del relativo obbligo di annotazione), ogni qual volta esista un rapporto che preveda un compenso (prestazione di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, prestazione d’opera, fringe benefit amministratori etc.). Seguendo tale ragionamento, sono esenti dall’obbligo dell’annotazione anche i veicoli concessi in uso promiscuo (lavoro e fabbisogni personali), posto che viene a mancare l’elemento concernente l’utilizzazione esclusiva personale, nonché, sempre per tale ultimo motivo, non vige l’obbligo di annotazione per tutti quei veicoli che non vengano concessi a un solo soggetto ma a diversi utilizzatori contemporaneamente (esempio: più dipendenti che usano la stessa auto aziendale). Dette previsioni, peraltro, non valgono solo nei confronti dei dipendenti, ma anche nei riguardi di soci, collaboratori e amministratori.

Per ciò che concerne i veicoli delle imprese individuali, si applicano le stesse regole a patto che si tratti di beni strumentali, o comunque registrati tra i cespiti dell’azienda.

Da notare che il comodato è possibile anche nei riguardi di altre società ed enti (ossia, anche verso soggetti che non rivestono la qualifica di persona fisica). Non è invece possibile procedere alle registrazioni dei c. d. sub-comodati.

Infine, si precisa come l’annotazione sia possibile solo laddove esista una data certa di scadenza: in tal caso, alla scadenza, non è necessario eseguire un’ulteriore comunicazione. Viceversa, se la data di scadenza non è certa, allora l’obbligo di annotazione scatta dopo i 30 giorni e, al momento dell’effettiva scadenza, occorre darne relativa comunicazione. Detta comunicazione di cessazione dovrà naturalmente essere eseguita anche nelle ipotesi di anticipata cessazione, rispetto alla data certa che era stata inizialmente annotata.

A commento di tale ultima circolare, pare evidente segnalare come l’obbligo dell’annotazione relativa agli eventuali utilizzatori temporanei, risulti particolarmente ridotto. In pratica, restano in piedi esclusivamente (o quasi) le incombenze attinenti i veicoli concessi in uso esclusivo e personale ai familiari non conviventi per un periodo superiore a 30 giorni naturali e consecutivi (fermo restando che l’eventuale contestazione, in pratica, appare assai difficile in funzione della necessità materiale di dover provare tale periodo).

Personalmente, peraltro, riteniamo che la scelta interpretativa adottata sia la più opportuna e sensata possibile, considerato che si sarebbe rischiato di imporre un interminabile volume di adempimenti del tutto inutili.

Restano ancora da ricordare due questioni fondamentali:

-          gli obblighi sussistono solo per le operazioni poste in essere a decorrere dal 3 novembre 2014; per le altre è richiesta in teoria una comunicazione al compiersi dei successivi 30 giorni, fermo restando che, non esistendo alcuna sanzione al riguardo, in pratica, è come se la prescrizione fosse inesistente;

-          queste previsioni legislative hanno esclusiva valenza in materia di circolazione stradale; non assumono, viceversa, alcuna rilevanza con riferimento alla normativa tributaria vigente.

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