Paolo Soro

Corte di Cassazione – Ammessa l’impugnazione collettiva e cumulativa in contenzioso tributario

La Sezione V Tributaria (Sentenza 22657 del 24/10/2014) ha affermato che, in sede di contenzioso tributario, ove esistano elementi di consistente connessione, che, benché solo oggettiva, riflettano lo stretto collegamento esistente tra le pretese impositive, è ammissibile l’impugnativa collettiva – cumulativa (proposta da più soggetti e avverso diverse sentenze), in applicazione del combinato disposto degli artt. 103 e 359 Cod. Proc. Civ., richiamati dagli art. 49 e 1, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

La Sezione V Tributaria (Sentenza 22657 del 24/10/2014) ha affermato che, in sede di contenzioso tributario, ove esistano elementi di consistente connessione, che, benché solo oggettiva, riflettano lo stretto collegamento esistente tra le pretese impositive, è ammissibile l’impugnativa collettiva – cumulativa (proposta da più soggetti e avverso diverse sentenze), in applicazione del combinato disposto degli artt. 103 e 359 Cod. Proc. Civ., richiamati dagli art. 49 e 1, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata 95/01/2008, con la quale, in una controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate riguardante la vendita effettuata con distinti atti notarili di alcuni terreni di cui i ricorrenti erano cointestatari, aveva ritenuto inammissibile l’appello cumulativamente e collettivamente proposto. I Giudici potentini, in particolare, rilevavano che, nella specie, gli appellanti erano persone fisiche diverse, cosicché non vi era il presupposto dell’identità delle parti pe poter giustificare l’ammissibilità dell’appello cumulativo.

I Giudici di Legittimità, in accoglimento del ricorso, hanno cassato con rinvio la sentenza in questione, sulla base delle seguenti motivazioni.

Premettendo come, nella materia, si siano pronunciate anche le Sezioni Unite, sostanzialmente affermando che, nel rispetto dei prescritti requisiti formali e sostanziali e dei termini di legge, è possibile annullare in un solo atto più sentenze o provvedimenti autonomi, purché siano pronunciate fra le medesime parti e abbiano a oggetto identiche questioni di diritto, la Corte dichiara che (sul presupposto dell’applicabilità al Processo Tributario dell’art. 103 del Codice di Procedura Civile), più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo e – conseguentemente – deve ritenersi legittimo il ricorso congiunto proposto da più contribuenti, anche in relazione a più cartelle, ove abbia a oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la causa.

La normativa in esame deriva da rilevanti ragioni di economicità dei giudizi e, soprattutto, di coerenza degli stessi. Né, per altro verso, ci si può esimere dalla pedissequa applicazione al procedimento tributario (sia esso di Primo che di Secondo Grado) delle stesse regole dettate in materia civilistica, in considerazione dell’espresso richiamo operato dagli artt. 49 e 1, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

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