Paolo Soro

Errore del contribuente, sanzione esclusa

Niente sanzioni fiscali se il contribuente viene indotto in errore perché le norme di legge non sono chiare o le pronunce dei giudici sono contrastanti su una determinata questione. Quindi, in caso di incertezza oggettiva non sono dovute le sanzioni per il mancato versamento dell'Ici sulle aree edificabili fino al 2006, vale dire fino al momento in cui il legislatore ha fatto chiarezza sulla natura delle aree con norma di interpretazione autentica.

Niente sanzioni fiscali se il contribuente viene indotto in errore perché le norme di legge non sono chiare o le pronunce dei giudici sono contrastanti su una determinata questione. Quindi, in caso di incertezza oggettiva non sono dovute le sanzioni per il mancato versamento dell'Ici sulle aree edificabili fino al 2006, vale dire fino al momento in cui il legislatore ha fatto chiarezza sulla natura delle aree con norma di interpretazione autentica. Lo ha precisato la commissione tributaria regionale di Potenza, prima sezione, con la sentenza n. 135 del 19 settembre 2014. Per i giudici d'appello, non possono essere irrogate le sanzioni al contribuente per il mancato pagamento dell'Ici sull'area edificabile, tenuto «conto delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito delle disposizioni tributarie vigenti nella materia in esame, e del contrasto tra le pronunce giurisprudenziali avutesi fino all'intervento interpretativo del legislatore nella finanziaria 2006». Ex lege, però, le sanzioni non sono applicabili solo se il contribuente dimostri le obiettive condizioni di incertezza della legge che lo hanno indotto in errore (Cassazione, sentenza 22197/2004). Spetta al contribuente indicare quali siano gli elementi positivi di confusione che determinino obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione di una normativa. Gli articoli 6 del decreto legislativo 472/1997 e 10 della legge 212/200 dispongono che non sia punibile l'autore della violazione quando viene indotto in errore. In questo caso l'articolo 8 del decreto legislativo 546/1992 attribuisce al giudice tributario il potere di dichiarare non dovute le sanzioni previste dalle leggi tributarie. Questa regola vale per qualsiasi tributo, erariale e locale. In effetti, per definire gli aspetti controversi della nozione di area edificabile il legislatore è intervenuto con norma di interpretazione autentica. L'Ici è dovuta se l'area è inserita in un Piano regolatore generale adottato dal consiglio comunale, ma non approvato dalla regione. L'articolo 36, comma 2, del decreto legge 223/2006 ha precisato che un'area sia da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale deliberato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi. Si tratta di una norma di interpretazione autentica con effetti retroattivi.
Fonte: Italia Oggi

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