Paolo Soro

Applicabilità della maxi-sanzione in caso di disconoscimento di rapporto di lavoro autonomo

Il Ministero del Lavoro, nella sua nota N. 16920, dello scorso 9 ottobre 2014, ha espresso importanti chiarimenti in merito all’applicabilità della maxi-sanzione in caso di disconoscimento del rapporto di lavoro autonomo (ex art. 2222 c.c.) con partita IVA e/o ritenuta d'acconto.

Il Ministero del Lavoro, nella sua nota N. 16920, dello scorso 9 ottobre 2014, ha espresso importanti chiarimenti in merito all’applicabilità della maxi-sanzione in caso di disconoscimento del rapporto di lavoro autonomo (ex art. 2222 c.c.) con partita IVA e/o ritenuta d'acconto.

Nella nota in oggetto, il Ministero evidenzia come, l'art. 4, co 1, lett. a) e b), della L. 138/2010, modifica l'art. 3, del DL 12/2002 (convertito nella Legge 73/2002), determinando l'applicazione della c.d. maxi-sanzione "in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto da parte del datore di lavoro privato", a meno che "dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione". La ratio della norma è quella di collegare l'irrogazione della maxi-sanzione alla sussistenza di prestazioni di natura subordinata, poste in essere senza il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge, o in assenza dei connessi adempimenti contributivi che evidenzino, comunque, la volontà di non occultare il rapporto.

In riferimento al lavoro autonomo occasionale, la Circolare 38/2010 dello stesso Ministero del Lavoro, aveva già avuto modo di precisare che: "Il personale ispettivo provvederà a irrogare la maxi-sanzione in assenza della documentazione utile a una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto...". Tale documentazione dovrà essere, evidentemente, riferita a un periodo precedente all'accertamento.

Il lavoro autonomo occasionale (ex art. 2222 c.c.), si caratterizza per l'assenza di obblighi di comunicazione preventiva e impone, pertanto, di considerare, oltre alla documentazione di carattere previdenziale (prevista laddove venga superato il limite di compenso complessivo annuo di 5.000 euro, altri elementi significativi, al fine di poter escludere la volontà di occultare il rapporto alla PA. In merito, la menzionata circolare n. 38/2010, ha già specificato la rilevanza, ai fini della non applicabilità della maxi-sanzione, di "valida documentazione fiscale" laddove la prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art 2222 c.c. sia riqualificata come prestazione di lavoro subordinato in sede di accertamento ispettivo.

Al riguardo, il Ministero, nella nota in argomento, ritiene di dover precisare che, per "valida documentazione fiscale" idonea a escludere l'applicazione della maxi-sanzione, debba intendersi anche l’ordinaria documentazione fiscale obbligatoria (quale: versamento delle ritenute d'acconto tramite modello F24, rilevazioni contabili, dichiarazione nel Modello 770 etc.), prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento.

Pertanto, anche il lavoro autonomo per il quale sia stata emessa regolare ritenuta d'acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria, non può essere considerato lavoro "in nero", pur a fronte della riqualificazione della prestazione di lavoro come prestazione di lavoro subordinato, non dovendosi procedere, in tal caso, all'applicazione della relativa maxi-sanzione.

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