Paolo Soro

Nessuna comunicazione alle Entrate se l’indirizzo è già nell’Ini-Pec

L’Indice nazionale degli indirizzi raccoglie tutti i recapiti di posta certificata (Ini-Pec) delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano e può essere consultato liberamente dalle pubbliche amministrazioni. Pertanto, se la Pec è già disponibile, viene meno l’obbligo di comunicarla all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 31 ottobre.

L’Indice nazionale degli indirizzi raccoglie tutti i recapiti di posta certificata (Ini-Pec) delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano e può essere consultato liberamente dalle pubbliche amministrazioni. Pertanto, se la Pec è già disponibile, viene meno l’obbligo di comunicarla all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 31 ottobre.
È quanto specificato nella risoluzione n. 88/E del 14 ottobre che chiarisce, infatti, come l’Amministrazione fiscale può, attraverso l’Ini-Pec, acquisire direttamente gli indirizzi di posta elettronica certificata senza ulteriori obblighi da parte dei contribuenti.
Un provvedimento congiunto Entrate-Guardia di Finanza, dell’8 agosto scorso inerente alla normativa sull’antiriciclaggio, ha stabilito le modalità tecniche per lo scambio informativo relativo a operazioni intercorse con l’estero, tese alla massima efficienza dell’attività di contrasto all’evasione fiscale, senza costi aggiuntivi e senza ulteriori obblighi strumentali, prevedendo l’utilizzo della Pec per le richieste di informazioni e relative risposte che intercorrono tra contribuenti e uffici fiscali e/o militari della Guardia di Finanza.
A tal fine, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria (articolo 11, del Dlgs 231/2007), i professionisti, i revisori contabili e gli altri contribuenti (articoli 12, 13 e 14, del medesimo decreto), sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro la fine di ottobre, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline.
Per chi, invece, già è presente con il proprio recapito di Pec nell’indirizzario “ufficiale”, il documento di prassi di oggi chiarisce che, nell’ottica della semplificazione degli adempimenti fiscali, non è necessario effettuare un’ulteriore comunicazione.
Stessa cosa per coloro che rientrano in uno degli organismi associativi che hanno sottoscritto protocolli di intesa con l’Agenzia.
Tutto ciò vale, in linea generale, per i soggetti indicati nel provvedimento dell’8 agosto scorso, ma è bene precisare anche che sono tenuti comunque alla comunicazione della Pec i contribuenti elencati nei decreti legge 185/2008 e 179/2012:
le società e le imprese individuali, al registro delle imprese;
i professionisti, ai rispettivi ordini;
le pubbliche amministrazioni, al Centro nazionale per l’informatica nella Pubblica amministrazione.
Fonte: Fisco-Oggi

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