Paolo Soro

Trust e imposte indirette - La CTR Toscana si esprime in favore dell'Ufficio

La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza 1702/1/14, del 22 settembre, ha respinto l’appello proposto da un trust contro l’avviso di liquidazione delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito della costituzione dello stesso trust.

La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza 1702/1/14 del 22 settembre, ha respinto l’appello proposto da un trust contro l’avviso di liquidazione delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito della costituzione dello stesso trust, ritenendo che sussistano i presupposti di legge per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni (e, conseguentemente, delle imposte ipotecaria e catastale), in funzione della previsione normativa di cui all'articolo 2, comma 47, del Dl 262/2006, la quale recita: “E' istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del Testo Unico concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54”.
L’istruttoria
Nel luglio 2010, i contribuenti avevano istituito un trust, trasferendovi la proprietà di una serie di immobili siti in Follonica, Castiglione della Pescaia e Firenze. Nell’atto di costituzione veniva nominato un trustee, che avrebbe dovuto amministrare i beni in questione, attribuendone i frutti, in base a una sua valutazione discrezionale, ai cosiddetti “beneficiari del reddito dei sottofondi” e “beneficiario finale”. L’atto non individuava i beneficiari, rimandando a una separata disposizione.
Lo scopo dell’operazione veniva così individuata: “conservare ed incrementare il valore dei beni in trust, assicurando il godimento dei frutti e dei beni capitali del trust fund ai beneficiari dei sottofondi convenzionalmente indicati come “sottofondo N-1”, “sottofondo N-2””. La scadenza veniva fissata al 31 dicembre 2050 ovvero al momento in cui il suo scopo fosse divenuto irraggiungibile. In tal caso, i beni a esso trasferiti sarebbero passati al cosiddetto beneficiario finale, qualora questi fosse stato ancora in vita.
Le imposte di donazione, ipotecaria e catastale venivano liquidate e versate in misura fissa.
Con successive scritture private autenticate, venivano poi individuati, analiticamente per ciascun sottofondo, i “beneficiari del reddito” e i “beneficiari finali”, mantenendo un potere discrezionale di attribuzione in capo al trustee.
In sede di istituzione del trust e nelle successive scritture private non erano stati esplicitati eventuali rapporti di parentela sussistenti tra i molteplici beneficiari e le disponenti del trust.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto illegittima la tassazione in misura fissa.
A parere dell'Amministrazione, infatti, l’atto de quo, che prevedeva contestualmente l’attribuzione di beni a favore di determinati soggetti, avrebbe dovuto scontare l’imposta di successione e donazione, nonché ipotecaria e catastale, in ossequio alle disposizioni normative e alle indicazioni contenute nella circolare 48/2007.
Veniva pertanto emesso avviso di liquidazione a carico del notaio rogante, il quale presentava istanza di autotutela all’ufficio, contestando la legittimità e fondatezza della ripresa a tassazione. In quella sede, il notaio chiariva l’esistenza di rapporti di parentela tra le disponenti e i beneficiari.
L’Amministrazione confermava la propria tesi circa l’applicabilità delle imposte in misura proporzionale e, in considerazione delle aliquote agevolate previste per i casi di devoluzioni effettuate a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, in parziale accoglimento delle richieste di parte, annullava il precedente atto e rideterminava con nuovo avviso di liquidazione l’imposta dovuta.
Il trust proponeva comunque impugnazione avverso il nuovo provvedimento.
Il giudizio di primo grado
La parte ricorrente contestava il recupero effettuato dall’Amministrazione finanziaria lamentando l’illegittima applicazione delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale sul presupposto che l’atto di istituzione del trust, non avendo determinato alcun trasferimento né arricchimento a favore del beneficiario finale, non avrebbe concretizzato il presupposto di imposta.
Per il ricorrente, solo ove si fosse realizzata la condizione sospensiva prevista nell’atto istitutivo del trust, ovvero la sopravvivenza dei beneficiari alla data del 31 dicembre 2050, questi ultimi avrebbero acquisito la proprietà dei beni dei sottofondi, così dando luogo a una circostanza da assoggettare a tassazione.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio a difesa della legittimità del recupero.
La Ctp di Firenze respingeva le argomentazioni addotte nel ricorso, compensando le spese.
Il trust impugnava dunque la sentenza della Commissione di primo grado, chiedendone la riforma.
Il giudizio di secondo grado e la pronuncia della Ctr
L’appellante sosteneva anche in secondo grado che l’imposta di donazione si applica soltanto quando vi è un trasferimento a favore di un soggetto. Nel caso di specie, invece, a suo dire, non risultava integrato il presupposto dell’imposta, in quanto l’attribuzione dei beni devoluti non era ancora avvenuta perché sottoposta a condizione sospensiva.
L’Agenzia delle Entrate ribadiva che:
il trust dà luogo a un vincolo di destinazione di beni (articolo 2 della legge 286/2006)
all’atto dell’istituzione, si accompagnava l’attribuzione di beni al trust
nel caso de quo, era stata applicata l’aliquota agevolata per i casi di devoluzione dei beni a favore del coniuge o dei parenti in linea retta.
La Ctr, in linea con la posizione dell’Amministrazione, ha ritenuto sussistere i presupposti di legge per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni e, conseguentemente, delle imposte ipotecaria e catastale, così statuendo: “...attraverso la costituzione del trust infatti le signore N.B., M.C.L. e M.S. hanno trasferito a titolo gratuito, cioè senza corrispettivo, un complesso di beni al dott. O.S.” (trustee, ndr) “e non assume rilievo la circostanza che il trustee sia tenuto a gestire tali beni a vantaggio di altre persone, che nel caso di specie risultano essere le stesse donanti. Ogni possibile dubbio in proposito è del resto fugato dalla circostanza che con disposizione innovativa, il 47° comma dell'art. 2 del d.l. 262/06, come convertito, prescrive che “è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54 ”. Dunque la legge esplicitamente equipara la costituzione di un vincolo di destinazione al trasferimento dei beni. Senza escludere l'applicazione della tassa ove il vincolo sia costituito nell'interesse dei donanti…”.
La Ctr, infine, conclude aggiungendo che “nel caso di specie sussistono anche gli elementi dell'abuso di diritto in quanto i poteri attribuiti al trustee e l'assenza di qualsiasi controllo effettivo sul suo operato induce a ritenere che il trustee sia il reale beneficiario dell'operazione e la forma del trust sia stata scelta appunto allo scopo di sfuggire alle imposte sui trasferimenti”.
Fonte: Fisco-Oggi

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