Paolo Soro

Cooperative – Termine per il versamento del 3% dell’utile d’esercizio

Il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta, deve avvenire entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

Il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta, deve avvenire entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.
Lo ha stabilito il Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto 23 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225, del 27 settembre 2014.
In precedenza, il termine per il pagamento del 3% degli utili di esercizio era fissato al "30 ottobre dell'anno in cui era stato approvato il bilancio di esercizio" (D.M. 11 ottobre 2004); e, nel caso delle società cooperative il cui esercizio non coincideva con l'anno solare, il termine era di "90 giorni dall`approvazione del bilancio" (D.M. 1° dicembre 2004).
Con il nuovo decreto, il Ministero, semplificando notevolmente sia le procedure di pagamento che di accertamento, ha unificato i termini per il pagamento del 3% degli utili di esercizio per tutte le tipologie di società cooperative, stabilendo – come detto – che lo stesso deve avvenire "entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio".
Tali contributi vengono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando il codice tributo «3012» - denominato: «Quota del 3% degli utili di esercizio e interessi - Art. 11, comma 4 e 6, legge n. 59/1992».

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