Con la recente emanazione della circolare 8/2014, la Repubblica di San Marino ha fornito alcuni importanti chiarimenti (specie con riguardo al concetto di “stabile organizzazione”), afferenti la Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con l’Italia lo scorso 3 ottobre 2013, ponendo di fatto le basi per la fuoriuscita dell’enclave sanmarinese dalla black list e la conseguente equiparazione agli altri Paesi Non-UE che garantiscono qualificate e sufficienti informazioni di carattere finanziario e fiscale.
Come noto, onde determinare esattamente il luogo in cui il reddito prodotto debba essere assoggettato a tassazione occorre primariamente delineare il concetto di “stabile organizzazione”, sia con riferimento ai soggetti residenti, che non residenti.
Il modello approvato dall’OCSE, dopo aver definito la “stabile organizzazione” come una sede fissa di affari in cui l’impresa eserciti in tutto o in parte la sua attività, stabilisce che gli utili di un’impresa di uno Stato Contraente siano imponibili solo in detto Stato, salvo che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi localizzata: in tale caso, gli utili sconteranno le imposte nello Stato in cui ha sede la stabile organizzazione per la quota parte attribuibile alla stessa.
La Repubblica di San Marino si è uniformata al concetto di “stabile organizzazione” indicato dal modello OCSE. La circolare identifica la “sede di affari” con la disponibilità a qualsiasi titolo di locali, immobili o macchinari, impianti e attrezzature varie, utilizzati per lo svolgimento dell’attività d’impresa. Il concetto di “sede di affari” dev’essere inteso in senso ampio, includendovi tutti i casi in cui l’attività sia svolta in un determinato luogo, tenuto a disposizione dell’impresa.
In proposito, corre l’obbligo di ricordare come non sia più necessario essere in possesso di un titolo legale ufficiale in base al quale l’impresa assume il diritto di utilizzazione, possesso o proprietà della citata “sede di affari”; è sufficiente la dimostrazione del fatto che l’impresa disponga concretamente di un determinato spazio in cui opera.
Oltre all’elemento concernente, dunque, la localizzazione, occorre poi fare riferimento alla temporalità: di regola, la sede dev’essere operativa per un periodo minimo che sia almeno superiore ai 183 giorni, nell’arco dell’anno fiscale. Si dovrà verificare, non solo la volontà di costituire una sede permanente, quindi, ma anche l’effettività e temporalità di detta permanenza.
Ciononostante, laddove l’attività svolta in tale sede sia configurabile come meramente preparatoria e/o ausiliaria a quella principale esercitata dall’impresa (sia dal punto di vista qualitativo, che quantitativo), non sarà comunque configurabile una “stabile organizzazione”.
Alcuni casi che si verificano spesso nella pratica quotidiana sono quelli legati alle figure degli agenti dipendenti e indipendenti. In merito, si precisa che, quanto alla prima ipotesi (agenti dipendenti), si potrà configurare una “stabile organizzazione” solo quando si opera (svolgendo sempre attività di carattere principale) per conto dell’impresa estera, avendo la potestà di concludere – nello Stato estero – contratti in nome dell’impresa stessa, in modo abituale. Nell’ipotesi degli agenti indipendenti, invece, andranno valutati congiuntamente lo status di “indipendenza” dell’agente e il fatto che lo stesso operi nell’ambito della propria attività ordinaria.