Paolo Soro

Nuove regole sugli F24 – lo Stato chiede aiuto ai contribuenti per controllarne i pagamenti

A partire da mercoledì 1° ottobre 2014, qualunque modello F24 che rechi un importo finale pari o superiore ai mille euro potrà essere pagato esclusivamente tramite modalità Online; ossia: mediante il servizio Entratel/Fisco Online o con l’ordinario sistema “Home-Banking”, di regola attivo sul proprio conto corrente bancario, che prevede l’addebito diretto in conto.

A partire da mercoledì 1° ottobre 2014, qualunque modello F24 che rechi un importo finale pari o superiore ai mille euro potrà essere pagato esclusivamente tramite modalità Online; ossia: mediante il servizio Entratel/Fisco Online o con l’ordinario sistema “Home-Banking”, di regola attivo sul proprio conto corrente bancario, che prevede l’addebito diretto in conto.
La norma (comma 2, art. 11, DL 66/2014 – meglio noto come: “Decreto Bonus IRPEF”) comporta alcune modifiche sostanziali che meritano un approfondimento:
1. Impossibilità di utilizzo anche degli altri ordinari sistemi di pagamento tracciati (quali: assegni bancari, postali, circolari, Bancomat e simili), per assolvere ai versamenti afferenti imposte, tasse, contributi etc.
2. Impossibilità di recarsi fisicamente in banca e/o alle poste col modello F24 cartaceo anche per coloro che non sono in possesso di una Partita IVA (esempio: pensionati e persone fisiche in generale); come noto, per gli intestatari di Partita IVA è già così, seppure la maggior parte delle banche continui tuttora ad accettare i modelli F24 cartacei di pagamento, portati fisicamente presso i loro sportelli, pure dai contribuenti titolari di Partita IVA.
3. Il pagamento con un F24 cartaceo, invece, potrà ancora essere effettuato, presso le banche e/o le poste, unicamente da chi non è titolare di Partita IVA, se dovrà pagare, senza alcuna compensazione di crediti fra imposte e contributi, un modello F24 con un saldo inferiore ai mille euro.
4. Non sarà più consentito (nemmeno previa specifica delega a un intermediario abilitato – Commercialista) utilizzare il sistema Home-Banking personale per pagare un modello F24 che, indipendentemente dall’importo, si riferisca ad altro contribuente il quale non sia l’effettivo intestatario del conto corrente bancario di appoggio del modello.
5. Tutti i modelli F24 che, a seguito di compensazione fra imposte e/o contributi, presentino un saldo finale pari a zero, non potranno più essere presentati neppure mediante l’abituale sistema Home-Banking, ma potranno esserlo soltanto attraverso il Servizio Entratel/Fisco Online dell’Agenzia delle Entrate.
Quest’ultima previsione normativa merita tutta la nostra attenzione.
Fra gli “addetti ai lavori” è fatto notorio che, allorquando si verifichi qualche problema con la mancata regolare acquisizione di un F24 cumulativo (specie nel caso in cui vi siano delle compensazioni tra imposte e contributi), diventi praticamente impossibile provvedere a dirimere la controversia mediante i soliti canali telematici (così tanto reclamizzati dall’Agenzia delle Entrate), rendendosi viceversa obbligatorio recarsi fisicamente presso gli Uffici, con tanto di documentazione originale attestante i vari pagamenti. Il motivo – invero, assai evidente – è che, nonostante l’avvento dello Stato informatico, nel 2014, le varie banche dati dei differenti enti (Agenzia delle Entrate, Equitalia, INPS, INAIL, CCIAA etc.), non risultano affatto “allineate” fra di loro, e i funzionari preposti al controllo sono costretti a verificare personalmente i modelli cartacei di pagamento in originale per poter accettare le eventuali correzioni e risolvere la “comunicazione di irregolarità” in questione.
Sarebbe opportuno, a questo punto, rammentare che esiste una norma dello Statuto dei Diritti del Contribuente (comma 4, art. 6, Legge 212/2000) che recita:
“Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.”
Questo regolarmente calpestato principio è stato più volte ribadito dalla Giurisprudenza di Legittimità (Cassazione 1612/2008) e persino dal Consiglio di Stato (Sezione V, N. 3231/2013) finanche in materia di DURC.
Resta il fatto che procedere in tal senso comporterebbe un’inconcepibile dilazione dei tempi entro cui riuscire a effettuare gli accertamenti, salvo impiegare mezzi e risorse in misura assai contraddittoria rispetto ai dettami imposti dalla Spending Review conseguente al periodo di crisi economica. Ecco, allora, l’ultima bizzarra trovata del Governo, la quale in sostanza costringe i contribuenti a comportarsi in modo tale che siano essi stessi ad auto-controllarsi ab origine; ossia: obbligare coloro i quali intendano compensare crediti e debiti di imposte e contributi, a farlo esclusivamente tramite l’utilizzo del canale diretto con l’Agenzia delle Entrate, in modo che il tutto possa essere immediatamente verificato fin da subito, senza aggravi per l’Amministrazione, e soprattutto senza il rischio di oltrepassare i termini di decadenza prescritti dalle relative leggi per concludere gli accertamenti.
Da Commercialista, a me, personalmente, fanno un grosso favore: almeno, in futuro, eviterò di perdere tempo – non pagato – per andare a portare ogni volta i documenti originali all’Ufficio.
Dello stesso avviso, peraltro, non potranno essere i contribuenti, soggetti – obtorto collo – ad altri diversi e più complessi adempimenti rispetto alla previgente situazione, i quali avranno un’ennesima materiale dimostrazione del fatto che, ogni qualvolta i nostri governanti, tronfi di novità legislativa, fanno comparire la loro splendida faccia alla TV per illustrare l’ultima “semplificazione”, stanno in realtà solo alludendo a una propria semplificazione personale e a una contestuale complicazione per i loro malcapitati elettori.
E questo è ancora nulla: aspettiamo tutti con ansia di scoprire gli innumerevoli obblighi e problemi che causerà il Modello 730 Precompilato, già famigerato, prima ancora di essere operativo…

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