Paolo Soro

Visto di conformità del professionista anche sulla propria dichiarazione

Con la Risoluzione N. 82/E, del 02/09/2014, l’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello di un Collega, ha modo di precisare che i soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, possono attestare con tale certificazione anche il proprio Modello Unico (oltre, ovviamente, a quello dei loro clienti). La questione assume particolare rilievo specie in funzione della possibilità di utilizzare, in “compensazione orizzontale”, i vari crediti d’imposta.

Con la Risoluzione N. 82/E, del 02/09/2014, l’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello di un Collega, ha modo di precisare che i soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, possono attestare con tale certificazione anche il proprio Modello Unico (oltre, ovviamente, a quello dei loro clienti). La questione assume particolare rilievo specie in funzione della possibilità di utilizzare, in “compensazione orizzontale”, i vari crediti d’imposta.
L’Agenzia chiarisce che:
“I primi chiarimenti in merito all'ambito applicativo della citata disposizione sono stati forniti con la circolare n. 10/E del 14 maggio 2014, in cui si è precisato che, in analogia a quanto già previsto in ambito Iva dall'art. 10 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, l'obbligo dell'apposizione del visto di conformità della dichiarazione (di cui all'art. 35, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 241 del 1997) riguarda esclusivamente la "compensazione orizzontale" dei crediti relativi alle citate imposte per importi superiori a 15.000 euro.
Con la citata circolare n. 57 del 2009, è stato chiarito che sono abilitati al rilascio del visto di conformità, tra l’altro, i soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (cfr. articolo 35, comma 3, del D.lgs. n. 241 del 1997), ossia:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro;
b) gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Tanto premesso, la scrivente è dell’avviso che i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta norma, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi. Ciò anche in conformità ai chiarimenti forniti con circ. n. 54/E del 2001 con riferimento all’asseverazione degli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore.”
Quanto evidenziato dall’Ufficio parrebbe fin troppo ovvio; peraltro, in uno Stato come il nostro, dove le norme si “intralciano” spesso e volentieri, e le interpretazioni – specie in materia tributaria – si sprecano (anche a sproposito), non possiamo che accogliere positivamente le suddette precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

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