Paolo Soro

Comunicazioni black list da rivedere

È necessario che sia meglio specificato che il limite annuale entro cui scatta l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate, che passa da 500 a 10 mila euro, è riferito all'ammontare complessivo e non a ciascuna operazione. A tal fine, inoltre, è opportuno che il ministero dell'economia e delle finanze, con un decreto ad hoc, meglio definisca modalità e termini di trasmissione delle informazioni all'amministrazione finanziaria.

Comunicazioni black list da riscrivere. È necessario, infatti, che sia meglio specificato che il limite annuale entro cui scatta l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate, che passa da 500 a 10 mila euro, è riferito all'ammontare complessivo e non a ciascuna operazione. A tal fine, inoltre, è opportuno che il ministero dell'economia e delle finanze, con un decreto ad hoc, meglio definisca modalità e termini di trasmissione delle informazioni all'amministrazione finanziaria. Queste le raccomandazioni al testo del dlgs sulle semplificazioni fiscali (A.G. n. 99) che le commissioni finanze di camera e senato hanno ritenuto opportuno sottoporre all'attenzione del governo (si veda ItaliaOggi del 2 agosto 2014) con l'emanazione dei pareri. Se da un lato, però, la VI commissione di palazzo Madama ha ritenuto sufficiente chiedere una precisazione al governo «in modo da rendere inequivoco che il limite dei 10 mila euro introdotto non si intende per singola operazione ma è un limite complessivo annuo», la VI commissione di Montecitorio ha ritenuto opportuno andare oltre, chiedendo la riscrittura della disposizione. In particolare, ad avviso degli addetti ai lavori della commissione finanze della camera, che invieranno il parere definito all'esecutivo nella giornata di oggi, è necessario specificare che «al fine di contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti caroselli e cartiere, anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'Iva comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Mef, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti black list, qualora l'ammontare complessivo annuale di tali operazioni sia superiore a 10 mila euro».
Fonte: Italia Oggi

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