Paolo Soro

Conferimenti d'azienda neutrali

Le operazioni di conferimento d'azienda sono neutrali anche per il calcolo del credito d'imposta del 15% sull'acquisto di beni strumentali nuovi, e la conferitaria non deve tener conto degli investimenti eseguiti dalla conferente nel quinquennio precedente.

Le operazioni di conferimento d'azienda sono neutrali anche per il calcolo del credito d'imposta del 15% sull'acquisto di beni strumentali nuovi, e la conferitaria non deve tener conto degli investimenti eseguiti dalla conferente nel quinquennio precedente. Come noto, l'art. 18 del dl n. 91/3014, prendendo spunto per diversi aspetti dalla Tremonti-ter, prevede la possibilità per le imprese di fruire di un credito d'imposta (e non di una variazione in diminuzione dal reddito d'impresa) del 15% sull'acquisto di beni mobili nuovi di cui alla divisione 28 della Tabella Ateco 2007 nel periodo 25 giugno 2014-30 giugno 2015, in eccedenza rispetto alla media degli acquisti dei beni rientranti nella predetta divisione eseguiti nei cinque periodi d'imposta precedenti, con la facoltà di escludere l'annualità con gli investimenti maggiori. In presenza di operazioni straordinarie che coinvolgono il patrimonio aziendale particolare attenzione va riservata a i conferimenti d'azienda. Sul punto tornano utili alcuni chiarimenti forniti in passato dalle Entrate sulla Tremonti-ter e la Tremonti-bis, e in particolare nelle circolari 44/2009 e 4/2002. Tale ultimo documento precisato che nel calcolo della media (rilevante nell'agevolazione Tremonti-bis) la società conferitaria non deve tener conto degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente da parte della ditta conferente, poiché l'operazione in questione, anche se svolta in regime di neutralità fiscale (e dal 2008 il conferimento d'azienda non può che essere neutrale ex art. 175 Tuir) coinvolge due soggetti giuridici che rimangono tali anche a seguito dell'operazione stessa. In altre parole, a differenza di ciò che accade ad esempio nella fusione per incorporazione, in cui a seguito dell'operazione l'incorporata si estingue necessariamente, nel conferimento d'azienda i due soggetti coinvolti non si estinguono (semmai la conferitaria nasce a seguito dell'operazione stessa), ragion per cui secondo l'Agenzia l'operazione non «inquina» il calcolo della media in capo alle due società. Tale chiarimento è senza dubbio traslabile anche nell'ambito del conteggio del credito d'imposta di cui all'art. 18 del dl 91/2014, con la conseguenza che la società che ha ricevuto a seguito di conferimento un'azienda da meno di cinque anni non dovrà in alcun modo tener conto di eventuali investimenti effettuati dalla conferente in tale arco temporale, poiché tali acquisti rilevano esclusivamente nel calcolo della media del soggetto conferente stesso. Laddove il conferimento si realizzi in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento agevolato (e quindi dopo il 30/6/2015), è necessario verificare se tale accadimento possa comportare decadenza dall'agevolazione. L'art. 18, c. 6, dl 91/2014, prevede delle fattispecie di revoca dell'agevolazione, e in particolare secondo la lett. a) tale revoca si produce in presenza di cessione a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni agevolati prima del secondo periodo d'imposta successivo all'effettuazione dell'acquisto (fino al 31/12/2015 per gli acquisti eseguiti nel periodo 25/6/2014-31/12/2014, e fino al 31/12/2016 per gli investimenti effettuati nel periodo 1/1-30/6/2015). Il conferimento d'azienda non rientra in alcuna delle fattispecie indicate di natura «realizzativa», poiché si tratta di un'operazione che, come detto, è necessariamente neutra in relazione ai costi fiscali dei beni trasferiti, che rimangono immutati in capo alla conferitaria (fatta salva la possibilità di affrancamento con pagamento di un'imposta sostitutiva). Tuttavia, tornano applicabili i chiarimenti contenuti nella circ. n. 44/E/2009, secondo cui nell'atto di conferimento d'azienda il conferente deve evidenziare la presenza di beni agevolati, e la società conferitaria si impegna a mantenere i beni stessi nel compendio aziendale fino alla scadenza del periodo di tutela.
Fonte: Italia Oggi

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