Paolo Soro

Voluntary più cara se c'è reato

Rispunta il raddoppio dei termini di accertamento nella voluntary disclosure. È questo uno degli aspetti critici emergenti dall'analisi del testo approvato in commissione finanze e ora al vaglio dell'aula di Montecitorio.

Rispunta il raddoppio dei termini di accertamento nella voluntary disclosure. È questo uno degli aspetti critici emergenti dall'analisi del testo approvato in commissione finanze e ora al vaglio dell'aula di Montecitorio. L'assenza di raddoppio dei termini di accertamento per gli attivi detenuti in Paesi black list (qualora non operi la presunzione legale relativa, in base alla quale si considera reddito sottratto a imposizione in Italia, quanto detenuto nei tax havens, ai sensi dell'art. 12, comma 2-bis, del dl n. 78/2009), non mette infatti al riparo dal raddoppio dei termini disposto, invece, nel caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria. Come noto, qualora si configuri uno dei reati tributari previsti dal dlgs n.74/2000, i termini di accertamento sono raddoppiati, con riferimento a ciascun periodo di imposta in cui la violazione è stata commessa (si pensi, tra l'altro, alla dichiarazione infedele, ovvero omessa, e alle quote soglia di rilevanza penale che determinano l'obbligo di denuncia, per come vigenti nel periodo in cui la violazione è stata commessa). Quindi il raddoppio di cui all'art. 43, dpr n. 600/73 e, se del caso, all'art. 57 del dpr n. 633/72, (introdotti dai commi da 24 a 26 dell'art. 37 del dl 223/06), ha efficacia retroattiva, dispiegando effetti già con riferimento ai periodi di imposta per i quali alla data di entrata in vigore del dl n. 223/06, erano ancora pendenti i termini di accertamento. In buona sostanza, il raddoppio dei termini estende la propria latitudine al periodo d'imposta 2003 incluso, in caso di dichiarazione omessa, e al 2005 incluso, per la dichiarazione infedele. Ciò comporta l'effetto che, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 1, comma 3-bis, del disegno di legge sul rientro dei capitali, pur beneficiando dell'assenza di raddoppio di cui alla presunzione legale relativa, concernente i paradisi fiscali, trovi comunque applicazione il raddoppio dei termini di cui agli articoli 43 dpr 600/73 e 57 del dpr n. 633/72, se superate le quote soglia di rilevanza penale che determinano l'obbligo di comunicazione di reato, di cui all'art. 331 del codice di procedura penale. L'esclusione da punibilità penale è un effetto conseguente alla procedura.
Si ipotizza che il sig. Bianchi abbia detenuto attivi in Lussemburgo, violando altresì l'obbligo di compilazione del Modulo RW: potrà beneficiare dell'assenza del raddoppio dei termini di cui all'art. 12, comma 2 bis, del dl 78/2009, qualora rilasci un'autorizzazione alla banca lussemburghese allo scambio di dati sugli attivi ivi detenuti, con la banca che la controfirma, provvedendo le autorità fiscali lussemburghesi, in via generale, a scambiare informazioni con le autorità italiane, in maniera effettiva e conforme all'art. 26 del Modello di Convenzione dell'Ocse (quindi anche con riferimento al paragrafo 5 di quest'ultimo). Il sig. Bianchi, si diceva, non vedrà applicato il raddoppio dei termini di accertamento ai fini reddituali per gli attivi in Lussemburgo, non applicandosi la presunzione legale relativa. Ma tanto potrebbe non bastare. Infatti, laddove Bianchi avesse omesso di presentare le dichiarazioni annuali, ovvero avesse nelle dichiarazioni annuali di cui alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto indicato valori che danno luogo alla commissione di reati tributari, di cui al superamento delle soglie di punibilità penale, vedrà applicato il raddoppio dei termini di cui all'articolo 43, dpr n. 600/73 (come pure dell'art. 57, dpr n. 633/72, se del caso). A nulla rileverà per Bianchi eccepire che la finalità perseguita dal legislatore con il raddoppio dei termini sia stata quella di dare maggior tempo all'amministrazione finanziaria di accertare fattispecie piuttosto complesse, avendo la collaborazione volontaria natura confessoria: non essendovi deroghe in tal senso, il raddoppio dei termini trova puntuale applicazione, al ricorrere delle condizioni. Anche ai fini della possibilità su istanza di Bianchi, di determinare su base forfetaria i redditi, anziché analiticamente, qualora la media delle attività finanziarie detenute al termine di ciascun periodo di imposta non ecceda due milioni di euro, ciò presta il fianco a due considerazioni: la prima è che dette consistenze non dovrebbero essere (state) idonee a generare redditi significativi, come tali non in grado di eccedere le quote di rilevanza penale e, dall'altro, che stante la procedura di collaborazione volontaria, la determinazione forfetaria non esime dal dover dare ampia contezza del tempo e del come sia stato in passato generato il capitale su cui viene applicato il metodo forfetario: orizzonte temporale che può retrodatare fino al 2005 incluso (per la dichiarazione infedele), ovvero al 2003 (nel caso di dichiarazione omessa). Pensare che il metodo forfetario dia luogo all'analisi dei soli redditi prescindendo dal capitale da cui generano è del tutto fuorviante.
Fonte: Italia Oggi

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