Paolo Soro

Professionisti soggetti a IRAP anche con un solo dipendente part time

Ai fini dell’autonoma organizzazione, decisiva per il pagamento del tributo regionale, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate dovranno sempre tenere conto dell’utilizzo in modo non occasionale di lavoro altrui, mediante contratti di lavoro dipendente, anche part-time, oppure di collaborazione e di fornitura di servizi, anche se relativi a funzioni di supporto e di segreteria.

Con la direttiva dell’11 giugno 2014, l’Agenzia determina i seguenti indicatori per gestire il contenzioso in materia IRAP. Per la Cassazione, il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il professionista:  
1) è, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non è, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
2) impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
In questo caso si ha un’attività soggetta a IRAP, con capacità contributiva ed entità produttiva di ricchezza autonomamente funzionante fino a quasi prescindere dall’opera del professionista. Al contrario, l’IRAP non è dovuta quando l’apporto fisico e intellettuale del professionista costituiscono i soli strumenti attraverso i quali si produce il reddito.
Dunque, ai fini dell’autonoma organizzazione, decisiva per il pagamento del tributo regionale, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate dovranno sempre tenere conto dell’utilizzo in modo non occasionale di lavoro altrui, mediante contratti di lavoro dipendente, anche part-time, oppure di collaborazione e di fornitura di servizi, anche se relativi a funzioni di supporto e di segreteria.
In attesa che il legislatore risolva a monte il problema della definizione di autonoma organizzazione (oggetto della Delega Fiscale, legge 11 marzo 2014, n. 23), secondo l'Erario, dovranno essere usati come riferimento i citati principi espressi dalla Cassazione, nelle sentenze 6383 e 7610 del 2014.

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