Paolo Soro

Più controlli nelle SRL e nelle Cooperative

Facilitata la costituzione di Spa, ma più controlli nella Srl e nelle cooperative. È questa la conseguenza della norma che abbassa da 120mila a 50mila euro il capitale sociale minimo occorrente per costituire una Spa.

Facilitata la costituzione di Spa, ma più controlli nella Srl e nelle cooperative. È questa la conseguenza della norma che abbassa da 120mila a 50mila euro il capitale sociale minimo occorrente per costituire una Spa.
La nuova norma che riduce il capitale per costituire una Spa evidentemente vuole incentivare le start up azionarie, riducendone i requisiti di dotazione patrimoniale, perché la società azionaria (in uno scenario di poca propensione delle banche a finanziare le imprese prive di consistente rating) si presta meglio della Srl alla raccolta sul mercato di capitale di rischio e di capitale di debito.
Oggi l'articolo 2327 del Codice civile sancisce che per costituire una Spa occorre un capitale di 120mila euro; lo stesso ripete, per la Sapa, l'articolo 2454 del Codice civile. Mentre, per la Srl, l'articolo 2463, dopo aver enunciato la regola che vuole il capitale minimo fissato in 10mila euro, ammette che la Srl si possa costituire anche con un solo euro; la stessa cosa è poi ripetuta per la Srl semplificata dall'articolo 2463-bis. Insomma, se prima per la Spa occorreva un patrimonio di 12 volte superiore a quello della Srl, oggi tra una Srl e una Spa c'è una differenza di soli 40mila euro.
La fissazione in 50mila euro del capitale minimo delle Spa avrà immediate conseguenze non solo sugli atti costitutivi: infatti le Spa che abbiano perdite dovranno non più ricapitalizzarsi a 120 mila euro, ma potranno limitare la ricostituzione del capitale sociale a 50mila euro; posizionandosi l'asticella a tale livello, peraltro, le perdite "rilevanti", e cioè quelle che impongono di adottare le specifiche misure previste dagli articoli 2446 e 2447 del Codice civile, non saranno più quelle superiori a un terzo di 120mila euro, ma quelle che eccederanno il terzo di 50mila euro.
La nuova norma sul capitale sociale delle Spa ha inoltre un notevole impatto anche sul sistema di controllo delle Srl e delle cooperative. L'articolo 2477, comma 2, del Codice civile, sancisce infatti che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nella Srl «se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni». Quanto alle cooperative, secondo l'articolo 2543, comma 1, del Codice civile, «la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477»; e, quindi, anche qui l'obbligo scatta se il capitale non è inferiore a 50mila euro, vale a dire il minimo previsto per la Spa.
Insomma, è abbastanza facile prevedere che la nuova normativa sul capitale minimo per le Spa provocherà un notevole numero di casi di nomina di nuovi organi di controllo, poiché non sono poche le situazioni in cui il capitale di queste società è stato posizionato a ridosso della soglia dei 120mila euro, proprio al fine di evitare la nomina di sindaci e revisori.
A questa incombenza non si procederà però immediatamente, in quanto l'ultimo comma dell'articolo 2477 del Codice civile impone la nomina dell'organo di controllo nella Srl, a causa dell'aumento del suo capitale sociale a un valore nominale pari o superiore al valore del capitale minimo richiesto per la Spa, entro i trenta giorni successivi all'assemblea che approva il bilancio in cui viene "registrato" l' aumento del capitale sociale della Srl. E così, immaginando un esercizio sociale coincidente con l'anno solare, il superamento della soglia dei 50mila euro (da parte di una Srl che abbia oggi il suo capitale, ad esempio, posizionato a 90mila euro), verrà rilevato nel bilancio del 2014 da approvarsi con l'assemblea dei soci della primavera del 2015, cosicchè sarà in quell'epoca che occorrerà provvedere a dotare la società dell'organo di controllo. A meno che, prima di allora, non si provveda alla riduzione del capitale sociale per riposizionarlo nuovamente sotto la soglia che rende obbligatoria l'attivazione dell'organo di controllo.
Fonte: Il Sole 24 Ore

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