Paolo Soro

Convenzione Italia / San Marino – White List e inversione dell’onere della prova

Il 3 ottobre 2013, è entrata in vigore la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per evitare le frodi fiscali. Lo Stato sammarinese ha ratificato l’accordo nel mese di giugno, mentre quello italiano lo scorso 8 luglio. Ci pare importante ritornare molto succintamente sull’argomento per sottolinearne due importanti immediati effetti che ne derivano.

Il 3 ottobre 2013, è entrata in vigore la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per evitare le frodi fiscali. Lo Stato sammarinese ha ratificato l’accordo nel mese di giugno, mentre quello italiano lo scorso 8 luglio. Ci pare importante ritornare molto succintamente sull’argomento per sottolinearne due importanti immediati effetti che ne derivano.
Il primo effetto della Convenzione è l’entrata di San Marino nella White List.
Si ricorda, infatti, che la Repubblica di San Marino, presente nell’elenco previsto dall’articolo 2 comma 2-bis del Tuir (individuazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato, c. d. Paesi Black List), con la pubblicazione nella G.U. n. 45, del 24 febbraio del 2014, è ufficialmente entrata a far parte dei Paesi White List, con tutto ciò che da questo scaturisce.
Un secondo effetto immediato di grande rilevanza e portata normativa, che si ha contestualmente all’inclusione nella White List, attiene alla verifica dell’effettiva residenza fiscale; problema particolarmente sentito soprattutto dai lavoratori con residenza fiscale nella Repubblica di San Marino, i quali non avranno più l’onere di provare di non essere residenti fiscali in Italia.
Il sopra menzionato comma 2-bis), dell’articolo 2, del D.P.R. n. 917/1986, come noto, prevede che: “Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”. Ebbene, pare ovvio che, sulla base di tale predisposizione normativa, in tutte quelle fattispecie in cui l’Agenzia delle Entrate ritenesse, d’ora in poi, che la residenza di un soggetto a San Marino sia fittizia, non essendo più tale Stato tra quelli Black List, si verificherà un’inversione dell’onere della prova e la mera presunzione da parte dell’Erario italiano non sarà più sufficiente. In definitiva, non spetterà più al soggetto accertato dover dimostrare che la sua residenza a San Marino è fittizia, ma tale prova dovrà essere fornita dall’Ufficio.

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