SDS: comunicazioni di anomalie via Entratel e nel Cassetto fiscale.
Le nuove tecnologie sempre più al servizio di fisco e contribuenti. Ormai obsoleta la spedizione delle comunicazioni di anomalie relative agli studi di settore attraverso la posta ordinaria: a partire da oggi, i contribuenti registrati ai servizi on line dell’Amministrazione fiscale riceveranno un messaggio sul cellulare o al proprio indirizzo di posta elettronica, che li invita a entrare nel proprio cassetto fiscale per prenderne visione.
La stessa comunicazione sarà trasmessa – tramite Entratel – anche all’intermediario, qualora il contribuente abbia espresso questa scelta nella dichiarazione dei redditi relativa all’annualità 2012.
Il cassetto fiscale.
È lo spazio virtuale riservato agli utenti di Fisconline ed Entratel per consultare le informazioni fiscali che li riguardano. Per accedervi e conoscere la propria posizione in merito agli studi di settore, è sufficiente richiedere pin e password di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia. Una volta “aperto” il cassetto, basta selezionare, dal menu a sinistra, la voce “Studi di settore”.
Da oggi inizia l’invio degli sms e delle mail con l’invito ad accedere al cassetto fiscale, dove poter visualizzare le comunicazioni delle anomalie rilevate nei dati degli studi di settore compilati per il triennio 2010-2012.
Anche la risposta sarà “tecnologica”.
La tecnologia viene in soccorso anche per rispondere. Infatti, coloro che avranno ricevuto una comunicazione di anomalia potranno fornire risposte e chiarimenti alle Entrate utilizzando l’apposito software dell’Agenzia denominato “Comunicazioni anomalie 2014”.
730, c’è tempo fino al 16 giugno. In Gazzetta il Dpcm con la proroga.
Ufficiale il differimento del termine di scadenza per la presentazione del modello 730/2014.
È sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, il decreto 3 giugno 2014 del presidente del Consiglio dei ministri che sposta a lunedì 16 la data ultima per l’adempimento dichiarativo.
Lo slittamento – si legge nel preambolo del provvedimento – è motivato dalle difficoltà riscontrate nel reperimento dei Cud nella fase di avvio dell'assistenza fiscale nonché dall’incertezza in merito all’utilizzo in compensazione della somma a rimborso risultante dal 730 per il pagamento delle imposte comunali.
Slittano, di conseguenza, anche i termini delle fasi successive alla presentazione del modello: Caf e professionisti avranno tempo fino al 24 giugno, per riconsegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione, e fino all’8 luglio, per comunicare il risultato finale delle dichiarazioni e trasmettere in via telematica i modelli all’Agenzia delle Entrate.
Autotrasporti, confermate le agevolazioni per il 2014
Con il comunicato stampa del 30 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la proroga, anche per il 2014, delle agevolazioni per gli autotrasportatori, con gli stessi importi previsti nel 2013.
Si tratta, in particolare:
della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa delle spese non documentate sostenute per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore;
del credito d’imposta per il recupero (in compensazione mediante modello F24) di quanto versato a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile (RC auto) sui veicoli.
Deduzione forfetaria di spese non documentate
L’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, prevede, per le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, una deduzione forfetaria dal reddito per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore. La deduzione è diversa a seconda che il trasporto sia effettuato nella Regione o nelle Regioni confinanti o oltre tale ambito.
La deduzione è riconosciuta anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e alle imprese di autotrasporto merci che siano:
in contabilità semplificata;
in contabilità ordinaria per opzione.
Sono, pertanto, escluse le imprese in contabilità ordinaria per obbligo (come le società di capitali).
Si precisa che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Ad esempio, se un autotrasportatore usufruisce per un giorno della deduzione per i viaggi fuori dal Comune in cui ha sede l'impresa, non può beneficiare anche della deduzione per i viaggi all'interno del Comune, anche se nell'arco della stessa giornata ha effettuato più viaggi.
Credito d'imposta per recupero contributo SSN
Il comunicato stampa del 30 maggio 2014 ha poi confermato anche per il 2014 la possibilità, per le imprese di autotrasporto in conto terzi o in conto proprio, di beneficiare di un credito d’imposta per il recupero di quanto versato a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile (RC auto). Questo beneficio è stato introdotto dalla Legge n. 266/2005 ed è stato successivamente prorogato negli anni.
In particolare, le imprese di autotrasporto possono utilizzare in compensazione nell'anno 2014, fino ad un importo massimo di € 300 a veicolo, le somme versate nel 2013 a titolo di contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci, aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Le imprese di autotrasporto merci possono utilizzare il contributo al SSN in compensazione dei versamenti di qualunque imposta (IVA, ritenute, ecc.). La compensazione di tali somme non concorre al limite di € 700.000.
L’agevolazione prevista dalla L. n. 266/2005 è utilizzabile esclusivamente in compensazione di altri tributi nel modello F24, utilizzando il codice tributo “6793” (anno di riferimento "2014", cioè l'anno in cui è effettuata la compensazione ) e deve essere poi indicata nel modello UNICO (UNICO 2015 per il contributo SSN versato nel 2013 e portato in compensazione nel 2014), all'interno del quadro RU.
Le somme utilizzate in compensazione non rilevano ai fini Irpef/Ires e non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini Irap.
Fatturazione elettronica
Da oggi, venerdì 6 giugno, diventa obbligatorio il ricorso al rendiconto digitale per alcuni enti del settore pubblico – tra cui gli istituti scolastici – che si vedano fornire prestazioni o servizi da soggetti privati.
In particolare, la disposizione scatterà da subito per gli enti centrali come i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di previdenza e di assistenza. In pratica, sono coinvolti tutti i dipartimenti governativi, l’Agenzia delle Entrate, Equitalia e gli altri istituti deputati alla riscossione, le scuole, le forze di polizia, fino al super Inps, come noto accorpato anche ad Inpdap ed Enpals. A definire le amministrazioni coinvolte, comunque, l’elenco Istat dei soggetti nel conto economico consolidato dello Stato entro il 31 luglio. In tutto, sono 38 le amministrazioni coinvolte, per un complesso di 18mila uffici.
Si apre, così, una nuova era contabile nel mondo della pubblica amministrazione, che si completerà a partire dal prossimo primo gennaio 2015, quando la fatturazione elettronica diventerà un dovere per tutti gli enti del settore, incluse, dunque, anche le istituzioni locali, chiamate ad accodarsi entro il termine di quest’anno.
D’ora in avanti, per tutti gli uffici che dovranno ricorrere alla fatturazione elettronica, sarà vietato accettare fatture emesse in forma cartacea, anche parziali, fino a che non sarà emessa una adeguata fattura elettronica.
Gli enti coinvolti nel processo di avviamento della fatturazione elettronica, sono chiamati a iscrivere i propri uffici responsabili delle ricezioni all’indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), che rilascerà un codice ad hoc per ogni ente, pubblicandolo successivamente sulla pagina www.idicepa.gov.it.
Imprese e lavoratori autonomi dovranno emettere la fattura elettronica nei riguardi della PA anche nella modalità di nota, parcella o simili rendiconti, e, in questo modo, conservarla in relativo archivio digitale. A gestire lo scambio tra partita Iva e ente pubblico, arriverà il Sistema d’Interscambio coordinato dall’Agenzia delle Entrate, che riceverà la fattura da parte dei privati e provvederà a inoltrarla all’ufficio pubblico di riferimento.
Una volta ottenuta la fattura tramite il Sistema d’Interscambio, quest’ultimo rilascerà una ricevuta di consegna che certifica la corretta ricezione da parte dell’ente pubblico; allo stesso modo, in caso di mancato recapito, lo SDI farà presente all’operatore economico della non avvenuta trasmissione della fattura.
Fonte: Fisco-Oggi