Paolo Soro

Domanda rottamazione-quater in scadenza a fine mese

Si ricorda che è possibile procedere con la nuova domanda di rottamazione-quater 2023, la cui scadenza, per il momento, resta confermata al 30 aprile 2023

Come indicato nell’ultima Legge di Bilancio, rientrano nell’attuale rottamazione, in linea generale, tutti i carichi tributari e i contributi previdenziali e assistenziali INPS, nonché i premi INAIL. Per quanto riguarda i ruoli delle Casse di previdenza professionale (esempio, Cassa Dottori Commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO, etc.), la rottamazione opera solo se la specifica Cassa di previdenza ha approvato apposita delibera entro il 31.1.2023.

Sono esclusi dalla rottamazione:

-          Avvisi, cartelle e accertamenti esecutivi degli enti locali (esempio, i Comuni) che non si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quindi che riscuo­tono in proprio oppure mediante concessionario locale

-          Sanzioni inerenti a violazioni del Codice della strada

-          Dazi e diritti doganali

-          IVA riscossa all’importazione

-          Somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea

-          Crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti

-          Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna

-          Carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000

-          Carichi affidati all’Agente della riscossione dopo il 30 giugno 2022

I debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, sono stralciati direttamente e automaticamente (ossia, senza presentazione di alcuna domanda) dall’Agente della riscossione.

La rottamazione prevede l’annullamento di:

-          Sanzioni amministrative

-          Interessi

-          Eventuali aggi di riscossione

Le somme relative alle imposte, i tributi e i contributi dovuti, nonché le spese di esecuzione e di notifica delle cartelle di pagamento, restano comunque da pagare per intero.

I debitori che avevano presentato domanda per le precedenti rottamazioni dei ruoli e per il c.d. “saldo e stralcio” degli omessi pagamenti, possono avvalersi della presente rottamazione anche se fossero decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.

Coloro i quali non sono decaduti e hanno, quindi, ancora rate da pagare, possono ometterne il pagamento presentando la domanda di rottamazione entro il 30.4.2023.

La procedura di rottamazione prevede la presentazione di una domanda, a cui segue la liquidazione degli importi effettuata dall’Agente della riscossione.

La domanda va presentata dal contribuente direttamente sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione, entro il 30/04/2023.

Non sono previste altre forme di compilazione e presentazione della domanda.

Link diretto:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/

La liquidazione degli importi, con eventuale suddivisione in rate, avviene sempre a cura dell’Agente della riscossione.

Il termine per comunicare la liquidazione degli importi da parte dell’Agente della riscossione scade il 30.6.2023.

Sempre entro il 30.6.2023, verrà notificato l’eventuale diniego della domanda di rottamazione.

Il carico può essere dilazionato in 18 rate:

-          Le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, scadenti il 31.7.2023 e il 30.11.2023

-          Le altre, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno successivo

È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.

Il tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento delle rate, preclude i benefici della rottamazione (per i tardivi versamenti c’è una tolleranza di 5 giorni), e fa riemergere immediatamente il debito intero, comprese sanzioni amministrative, interessi dei carichi, interessi di mora e aggi di riscossione.

Resta ovviamente possibile presentare domanda di dilazione del debito residuo, secondo le regole ordinarie (ossia, se si rientra nei soliti parametri richiesti dall’Agente della riscossione).

Il pagamento può avvenire secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione degli importi (domiciliazione bancaria, bollettini precompilati, di persona presso gli uffici dell’Agente della riscossione).

Nella domanda occorre indicare il numero di rate in cui si intende dilazionare il debito (fermo restando il numero massimo di 18) e l’impegno a rinunciare agli eventuali giudizi in corso.

Il contribuente può decidere di rottamare anche solo alcune delle cartelle che ha in essere.

Terminata la compilazione della domanda, viene generata la ricevuta di presentazione.

È necessario indicare una domiciliazione (indirizzo, casella di posta elettronica certificata) presso cui verrà comunicata la liquidazione degli importi da versare.

Con la presentazione della domanda di rottamazione, il debitore non è più considerato moroso.

Di conseguenza, non possono essere iniziate azioni cautelari (fermi, ipoteche) né tanto meno esecutive (pignoramenti).

Rimangono, naturalmente, i fermi e le ipoteche che sono eventualmente già in essere.

Possono, poi, essere sbloccati i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per gli importi superiori a 5.000,00 euro, di norma sono bloccati in presenza di cartelle di pagamento.

Inoltre, può essere rilasciato il DURC.

Dal giorno in cui è presentata la domanda e fino al 31.7.2023, sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti dalle dilazioni dei ruoli in essere.

Il 31.7.2023 i piani di dilazione pregressi sono automaticamente revocati.

Solo se l’Agente della riscossione nega la rottamazione, è possibile riprendere i pagamenti delle rate che erano rimasti sospesi.

Come detto, la presentazione della domanda avviene direttamente sul sito dell’Agente della riscossione (ved. Link precedente), sia in area pubblica con delega, sia nella propria area riservata personale, e non presenta alcuna particolare difficoltà di compilazione, posto che le cartelle definibili sono automaticamente proposte dal sito dell'Agenzia Entrate Riscossione.

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