Paolo Soro

Quer pasticciaccio brutto de Superbonus… e derivati tossici

Lo scorso 27 gennaio, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio-ter, è andata in onda l’ultima (si spera) puntata della saga: “La Dragoneria”.

Lo scorso 27 gennaio, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio-ter, è andata in onda l’ultima (si spera) puntata della saga: “La Dragoneria”. Nello specifico, intendiamo riferirci all’articolo 28, rubricato: Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.

Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni?

C’è un’evidente contraddizione in termini; semmai, si tratta di misure di FAVORE alle frodi nel settore delle agevolazioni… alle banche. Anche se, presumibilmente, non proprio tutte le banche. Solo quelle più grandi, organizzate, strutturate; in una parola, quelle lobbystiche. Ma non pensate male: dopo tutto, la “lobby” è solo la “loggia” degli hotel (in questa, albergano i dragoni).

Come ormai ben noto a tutti (nonostante il solito linguaggio cripto-politico usato nello scrivere le leggi), la disposizione in parola vieta le cessioni a catena dei crediti d’imposta originati dalle pratiche per Superbonus e altri bonus edilizi. La predetta cessione a catena – almeno potenzialmente – consente di spalmare tra più cessionari un volume di importi talmente elevato che, in caso contrario potrebbe essere ragionevolmente acquistato solo da soggetti di grandi dimensioni; specie poi con riguardo a crediti fiscalmente recuperabili solo nel lungo periodo (dieci anni).

In sostanza:

-          Con la possibilità di cedere i crediti a catena, la “torta” viene suddivisa tra svariati soggetti; ciò va a tutto vantaggio dei contribuenti, poiché, essendoci molta concorrenza, la naturale legge del mercato causa un ribasso dei prezzi che si devono corrispondere per la cessione

-          Se, viceversa, i crediti possono essere ceduti soltanto una volta, le fette della “torta” diventeranno improvvisamente enormi e – soprattutto – i prezzi delle cessioni saranno perlomeno raddoppiati (come i diretti interessati hanno già potuto constatare recandosi in banca)

Ora, paventare che, in modo nascosto e difficilmente controllabile da parte degli organi preposti, si annidino chissà quali frodi nelle varie operazioni di cessione successiva dei crediti, francamente parrebbe essere solo un’affermazione di convenienza, usata a proprio uso e consumo, per far passare questo aborto di norma. Sono state – è vero – scoperte centinaia di irregolarità (peraltro, spesso dovute a naturali difficoltà di applicazione della legge) nell’effettuazione della pratica che genera il credito d’imposta. Ma di certo, non altrettante nelle mere successive cessioni dello stesso credito. Semmai, detti ulteriori passaggi offrono altrettante nuove occasioni per la generale attività di controllo, aumentando così le probabilità di individuare eventuali frodi. Peraltro, se le frodi sono insite nelle cessioni del credito, a che mai servirebbero le banche?

Risulta dunque lapalissiano anche per i non addetti ai lavori, che quest’ultima pensata normativa della Dragoneria non è affatto una “misura di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” per i contribuenti, ma piuttosto una misura atta a favorire le lobby bancarie, unici soggetti a beneficiare in maniera particolarmente munifica della nuova disposizione di legge, a scapito dei contribuenti.

Sempre in tema di “gioie e vantaggi” per gli Italiani (giova infatti ricordare che il decreto si chiama “rilancio-ter” – Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese), l’articolo in questione infierisce sui contribuenti, sferrando loro un’ulteriore potentissima mazzata:

I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione, possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti.

È evidente che le operazioni eseguite sino a oggi siano state effettuate con la consapevolezza di poter contare su determinati cessionari (e su specifici costi). Con tale disposizione, questi preventivi saltano e i contribuenti dovranno affrettarsi, al fine di assicurarsi perlomeno una sola seconda cessione (come si suol dire, meglio di un calcio nelle terga). Anche perché, onde evitare di innestare un fastidioso contenzioso che – non si sa mai – potrebbe magari ogni tanto dar ragione al contribuente (ossia, far trionfare certezza e nobiltà del diritto), i dragoni hanno tagliato la testa al toro, precisando nell’ultimo comma dell’articolo che è nullo qualsiasi contratto di cessione del credito che non rispetti le anzidette regole. Badate bene: NULLO; non “solo” annullabile.

Consentitici, però, di fare un veloce riepilogo delle bravate normative partorite dal nostro Don Rodrigo governante, in materia di Superbonus e suoi derivati tossici.

Finanche la misura della percentuale stabilita per il Superbonus, a noi commercialisti, è parsa subito quanto mai bizzarra: 110%? Matematicamente, i conti non tornano: non solo non pago, ma addirittura mi regalano un ulteriore 10%?

In effetti è bastato poco per comprendere subito che quel 110%, agli effetti pratici, non bastava per coprire neppure il 100%. Per cui, oltre a dover studiare l’ennesima legge confusa e arzigogolata, il nostro tempo è stato – gratuitamente – utilizzato per cercare di spiegare alla marea di clienti regolarmente abbindolata dai giornalai di turno, che, non solo non avrebbero potuto beneficiare di alcun ulteriore 10%, ma avrebbero anche dovuto sopportare dei costi (a cominciare dagli onorari spettanti per gli amministratori dei condomini).

Quel che più conta, la legge era talmente farraginosa che non sono bastati gli usuali chiarimenti pubblicati dall’Agenzia delle entrate: il governo ha di nuovo dovuto mettere mani alla materia, cercando di semplificarla col DL 77/2021 (chiamato appunto Decreto Semplificazioni-bis). E il mercato è ripartito in modo davvero importante, bisogna ammetterlo.

Così, però, forse era un po’ troppo: i dati dell’Agenzia delle Entrate e le truffe scovate dalla Guardia di Finanza, hanno richiesto un nuovo intervento del padrino. È allora nato il DL 157/2021 (Decreto Antifrode), con lo scopo di evitare le truffe fiscali, mettendo una serie di paletti che – peraltro – per mera sbadataggine (ma ne siamo sicuri?) bloccavano di fatto un po’ tutte le detrazioni fiscali che riguardavano sconto in fattura e cessione del credito; non solo il Superbonus.

In effetti, anche per quella valanga di piccole operazioni sugli altri bonus edilizi minori, diventavano obbligatori visti di conformità e asseverazioni di congruità dei costi sostenuti, i quali, tra l’altro, non potevano rientrare tra le spese detraibili.

Un’altra sbadataggine? Questo non è dato di sapere; ma, nella concreta fattispecie, le sbadataggini sono state almeno due, poiché anche la data spartiacque del 12 novembre, non essendo affatto chiaro su quali situazioni precedenti dovesse incidere, comportava comunque un blocco assoluto della piattaforma pure nei confronti di coloro che avevano sostanzialmente già formalizzato l’intera pratica.

Insomma, un provvedimento che di sicuro entrava in maniera dirompente e catastrofica (del pari di uno tsunami sulle isole Tonga), sconquassando l’intero comparto, considerato che andava a bloccare proprio gli ultimi due mesi dell’anno: ossia, quelli che storicamente sono maggiormente produttivi.

Ma ai dragoni non gliene può fregar de meno… Toccherà a noi commercialisti cercare di curare in qualche modo i bilanci malati del 2021, che dovranno essere approvati e depositati fra pochi mesi. E fossero solo i bilanci…

Stiamo ormai approdando ai tempi del rinculo susseguente ai crediti sparati: adesso, accertamenti a raffica, estote parati! Tutti gli Italiani saranno tacciati di truffa per aver richiesto crediti non spettanti, quando nemmeno gli stessi funzionari dei ministeri, in realtà, molto spesso sarebbero in grado di comprendere come applicare la normativa manicomiale licenziata. Peraltro, la saga non finisce qui: allorché il Decreto Rilancio arriverà in parlamento, vedremo come il parlamento lo rilancerà per la conversione in legge (altri danni?)

Comunque, belli e paciosi, giungiamo alla – già famigerata – Legge di Bilancio 2022 che abroga il terrificante Decreto Antifrode e resuscita il DL Rilancio del 2020 con l’aggiunta relativa all’esclusione dell’edilizia libera e dei piccoli cantieri di importo inferiore a 10.000 euro.

Non basta: così soltanto, gli “aiuti” non sarebbero completi. Viene presa coscienza del fatto che l’unico bonus edilizio realmente conveniente e di facile applicazione pratica (dunque, sicuramente esente da potenziali frodi), è il bonus facciate. Ma, al 90%, questo bonus facciate appare troppo… sfacciato. La Dragoneria allora interviene immediatamente, riportandolo a più miti consigli (60%?). Della serie: per molti, ma non per tutti.

Dulcis in fundo – meglio – in cauda venenum, eccoci finalmente arrivati ai tempi del Rilancio-ter: succulento boccone, abilmente e celatamente confezionato dalla Dragoneria per foraggiare le lobby bancarie, talché il premio minimo che ci si aspettava era una bella poltrona al Quirinale (fortunatamente occupata in tempo in altra più opportuna maniera).

Ma noi commercialisti faccian di conto, non di politica. Dopo aver percorso insieme questo periglioso cammino, cosa c’è dietro l’angolo che ci aspetta?

Ebbene, come detto, facciamo i conti della serva:

-          Ricavi extra dovuti ai vari bonus = 1.000.000

-          Corrispondente credito d’imposta annuo = 100.000 (10% x 10 anni)

-          Utile 900.000

Dove si trova la liquidità per pagare le imposte (saldo + acconto), se non è stato possibile cedere quei crediti nel 2021, in quanto sostanzialmente bloccati dal DL Antifrode?

Beh, come direbbero i dragoni, potete sempre chiedere un finanziamento in banca…

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