Ogni volta che il governo tira fuori dal cappello a cilindro un nuovo coniglio normativo, noi commercialisti siamo in prima linea a evidenziare le necessarie modifiche… vanamente. Questa è una di quelle volte.
Qualcuno potrebbe obiettare che, in ossequio alla nostra Costituzione, le leggi non le fa il governo. In realtà tutti noi sappiamo che, in Italia, il potere legislativo è di fatto in mano al governo, il quale fa e disfa con DPCM e DL a volontà, che nessun parlamentare poi si sognerebbe mai di sfiduciare: la poltronfobia è una malattia assai grave e contagiosa, contro cui nessuna dose booster di vaccino ha il benché minimo effetto.
Talune volte, però, per quanto ci si sforzi, appare davvero difficile, anche solo immaginare, a chi mai possa essere appartenuto quel concentrato di neuroni che è riuscito a mettere insieme corbellerie e nonsensi in dosi così tanto massicce. Il DL 118/2021, cristianamente convertito in legge (147/2021), sotto l’egida coordinatrice del Mingiustizia, ne è sicuramente un classico esempio. Più precisamente, intendiamo riferirci alla ribattezzata nuova scomposizione negoziata della crisi d’impresa. Non è un lapsus; è proprio che, con certe leggi, la crisi d’impresa di certo non si compone; semmai, si finisce di scomporre… e pure a caro prezzo.
Il legislatore – passateci questo “termine grosso” qui usato impropriamente – ha ritenuto opportuno individuare una serie di professionisti esperti che sovraintendessero a una nuova procedura atta a resuscitare le aziende ormai defunte, seppure tenute artificiosamente in vita. Anche qui, qualcuno potrebbe obiettare che:
- Punto primo, esistevano già altri provvedimenti normativi aventi lo stesso scopo, tant’è che ci sono colleghi che ancora confondono i mediatori e gli incaricati per piani attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti, con l’esperto della composizione negoziata della crisi d’impresa (per non parlare della confusione tra composizione negoziata e composizione assistita)
- Punto secondo, l’esperienza insegna che oltre il 90% delle aziende che tentano di salire su queste zattere di salvataggio, nella più rosea delle ipotesi hanno già abbondantemente superato il punto di non ritorno
Pertanto, verrebbe da dire: cui prodest?
Perché partorire un istituto inevitabilmente (e inutilmente) destinato soltanto a generare un gigantesco incremento del business gestito dai vari enti formatori accreditati, quando le norme ci sono già?
E, soprattutto, perché mai un’azienda alla canna del gas dovrebbe spendere soldi e prolungare ulteriormente la propria agonia per attivare una nuova procedura, se nel nostro ordinamento esistono analoghi strumenti di legge assai più a buon mercato?
Ma lasciamo queste considerazioni a complottisti e terrapiattisti, procedendo invece con un’analisi il più possibile obiettiva.
Il Mingiustizia precisa che l’effettiva capacità di ridurre l’aumento dei procedimenti giudiziari concorsuali è collegata alla preparazione aziendale dell’esperto, il quale deve, da un lato, saper analizzare rapidamente la situazione dell’impresa per evitare l’avvio di trattative se non vi sono prospettive concrete di risanamento e, dall’altro, possedere preparazione e conoscenze necessarie per garantire che le trattative siano costantemente finalizzate alla soluzione della situazione di crisi.
Ohibò, che è successo? Hanno emanato una legge per i commercialisti? Chi altro potrebbe mai possedere questo tipo di know-how?
Ma manco per niente!
La figura dell’“esperto” è, come dire, parecchio variegata. Sono infatti tali, oltre – vivaddio – i commercialisti, pure gli avvocati, i consulenti del lavoro (che ormai ritroviamo competenti in ogni dove – strano che il legislatore non li abbia inseriti anche nella cabina di regia COVID assieme ai virologi), e, più in generale, chiunque altro, basta che sia stato nel consiglio di amministrazione di imprese interessate da operazioni concluse con piani di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati preventivi, etc. Pensare che fino all’altro ieri, un simile poco lusinghiero CV sarebbe stato accuratamente nascosto. Oggi, addirittura, diventa una medaglia al merito. Cose dell’altro mondo (anzi, di questo).
In sostanza, ritorniamo all’antico, allorquando, per poter diventare revisore era sufficiente aver ricoperto la carica di sindaco di società per pochi anni; anche se non si aveva mai visto una scrittura di partita doppia; anche se “dare” e “avere” erano solo i modi infiniti di due verbi, dei quali soltanto il secondo si usava piacevolmente e frequentemente. Talché, l’allora benemerito albo pullulava dei portinai (absit iniuria verbis) in servizio presso i palazzi dove erano localizzate le sedi legali delle società.
Ma non è finita qui. A dispetto dei bei paroloni del Mingiustizia, quel che conta per quella testa d’uovo di legislatore è solo l’esperienza pratica. Studi e conoscenze specifiche possono andare a farsi friggere. Questa circostanza è ampiamente acclarata dal tenore letterale della norma che impone a tutti indistintamente, oves et boves, di documentare la loro precedente esperienza lavorativa nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa.
Il punto è che, a differenza di avvocati e consulenti del lavoro, un commercialista ha l’obbligo (reale, non solo teorico) di studiare proprio queste materie per poter conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione. E, dopo essere entrato dal portone principale, ha poi l’ulteriore obbligo di frequentare ogni anno i corsi di formazione che trattano identiche tematiche per evitare di venire improvvisamente defenestrato.
Ma di tutto ciò, al legislatore non gliene può fregar de meno. Anni di sudore sui libri senza poter guadagnare un euro, valgono meno di zero. Conta solo la pratica. E allora, perché non abilitare all’esercizio della professione semplicemente a seguito del compiuto tirocinio, senza passare per le forche caudine dell’esame di Stato? Tanto, il legislatore ci ha appena detto che conta solo l’esperienza pratica…
Anzi, questo nostro padre padrone rincara la dose, posto che ai professionisti impone anche l’ulteriore paletto costituito da un indispensabile quinquennio di anzianità di servizio. Viceversa, agli amministratori/portinai di condominiale memoria non è richiesta nemmeno una settimana di contributi versati.
E ancora non basta… il legislatore vuole avere garanzie assolute in proposito. Per cui delega il controllo sulla presentazione delle domande d’iscrizione nell’elenco degli “esperti”, al rigido e severo benestare degli Ordini professionali. E sia, ma i predetti amministratori/portinai non sono iscritti ad alcun ordine (eccettuato forse qualche nostalgico del dopo-lavoro ferroviario). Come la risolviamo? Niente paura, la soluzione è presto trovata: questi signori si limitano a mandare la domanda in camera di commercio. Ah, benissimo… allora siamo a cavallo!
Insomma, già così la misura sarebbe stata ampiamente colma. Probabilmente, però, tra i partecipanti a cotanto consesso legislativo, il Calimero della situazione era rimasto ingiustamente escluso dal poter apportare il proprio illuminato contributo al gran capolavoro: la c.d. legge non era completa; mancava la ciliegina sulla torta. E fu il paradosso. Di quelli da far arrossire persino Zenone.
“L'iscrizione all'elenco è altresì subordinata al possesso della specifica formazione che sarà prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia”.
Ci sovviene un dubbio: la normativa è nuova per tutti; chi formerà i formatori, se gli “esperti” che li devono formare non hanno ancora potuto mai frequentare un corso di formazione che li qualificherà “esperti/formatori”?
Ai posteri(ori) l’ardua sentenza!
Per il momento, ci limitiamo a registrare la recente nota dell’Unioncamere (ente che ospita la piattaforma online della nuova procedura di scomposizione negoziata), che fotografa una realtà in cui abbiamo un centinaio di domande presentate, di cui solo un terzo effettivamente inoltrate; le quali, comunque, restano in massima parte parcheggiate in attesa di formare un adeguato numero di “esperti” (non si sa bene come… o forse lo si sa fin troppo bene).
A esser sinceri, prima di chiudere, ci sarebbero anche altre pinzillacchere sparpagliate qua e là nella disposizione normativa, che meriterebbero adeguata citazione. Ma, inaspettatamente colti da un sentimento di pietà misto a compassione, abbiamo scelto di soprassedere… per ora.
Del resto, siamo solo agli albori. State pur certi che in futuro non mancherà occasione. Ne vedremo ancora delle “belle”. Come si dice in questi casi, la mamma degli idioti è sempre incinta!