Paolo Soro

Rivalutazione beni d’impresa: un’opportunità da cogliere

Tra le tante disposizioni di favore stabilite nei vari provvedimenti emergenziali causa COVID, sta passando quasi “inosservata” la nuova rivalutazione dei beni d’impresa.

Tra le tante disposizioni di favore stabilite nei vari provvedimenti emergenziali causa COVID, sta passando quasi “inosservata” la nuova rivalutazione dei beni d’impresa. Complice anche il fatto che siamo abituati a ritrovarcela propinata un po’ in tutte le salse, praticamente ogni anno, da oltre un decennio, forse non abbiamo correttamente approfondito la norma che, viceversa, a parere di chi scrive, quest’anno come non mai risulta essere particolarmente vantaggiosa, specie con le novità introdotte nell’ultima Legge di Bilancio. Vediamo, allora, di analizzare meglio l’argomento.

L’art. 110 del DL “Agosto” (DL 104/2020), convertito nella L. 126/2020, come integrato dall’art. 1, comma 83, Legge 178/2020, ha riproposto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La misura massima della rivalutazione resta fissata, a seguito del rinvio all’art. 11 della Legge 342/2000, nel valore effettivamente attribuibile:

“Ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri”.

Il limite massimo della rivalutazione di cui occorrerà tenere conto è in sostanza il maggiore tra il valore d’uso o comunque di sostituzione e il valore normale / di mercato. Su tali basi, è dunque possibile iscrivere in bilancio dei valori superiori al costo storico.

A parte le aliquote sicuramente vantaggiose e gli effetti fiscali quasi immediati, alcune peculiarità della normativa in parola meritano di essere subito segnalate:

-          La possibilità di attribuire alla rivalutazione anche un valore intermedio rispetto al valore massimo

-          La possibilità di rivalutare soltanto un singolo bene e non necessariamente l’intera categoria omogenea

-          La non obbligatorietà di redigere una perizia di stima (sebbene, almeno in certi casi, continui a essere consigliata a fini probatori nei confronti dell’Agenzia delle entrate)

-          L’inclusione pure dell’avviamento (oltre alle altre attività immateriali) tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione

Con tale ultima inclusione, di fatto, la rivalutazione interessa potenzialmente tutti i beni materiali e immateriali (incluse le partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.). Le uniche esclusioni riguardano:

-          I beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing: questi ultimi potranno essere rivalutati solo se già riscattati e iscritti entro il 31/12/2019 nell’attivo dello Stato patrimoniale della società utilizzatrice

-          I beni alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività (esempio: immobili iscritti in bilancio tra le rimanenze come beni-merce, nelle società immobiliari)

La rivalutazione si articola sostanzialmente in tre differenti step:

I)        Rivalutazione con valenza solo civile (gratuita)

II)      Rivalutazione con valenza anche fiscale e contestuale creazione della riserva di legge in sospensione d’imposta (mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%)

III)    Rivalutazione con successivo affrancamento del saldo attivo della riserva in sospensione d’imposta (mediante il pagamento dell’ulteriore imposta sostitutiva del 10%)

Il contribuente potrà a suo piacimento optare: solo per il primo tipo di rivalutazione, oppure effettuare sia il primo che il secondo, ovvero ancora eseguirli tutti e tre.

Rivalutazione con valenza solo civile

In premessa, è bene ricordare che la rivalutazione non può, da sola, comportare una modifica della vita utile del bene; quindi, non può prevedere un prolungamento del processo di ammortamento (OIC 16, par. 77). Rimane peraltro in essere la necessità, sempre nel rispetto degli OIC, di aggiornare la stima della vita utile, qualora si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie (bozza di documento interpretativo OIC 7, par. 14).

La rivalutazione con valenza solo civilistica, comporta l’indubbio vantaggio che, pur in assenza dei costi connessi al versamento dell’imposta sostitutiva, in capo all’impresa si generano dei vantaggi in termini di situazione patrimoniale con effetti positivi riguardo a:

-          Facilitazione nell’accesso al credito bancario (miglioramento del rating)

-          Copertura di perdite d’esercizio che possono avere “intaccato” il capitale della società (artt. 2446 e 2247 c.c.)

Ai fini civilistici, in deroga all’art. 2426 c.c., che impone quale criterio di valutazione delle immobilizzazioni quello del costo di acquisto o di produzione, è consentito attribuire ai beni oggetto di rivalutazione un nuovo valore, che deve rispettare il limite del valore economico.

Nell’ipotesi in questione:

-          Le quote di ammortamento non assumeranno mai valenza fiscale

-          Dovrà essere operata una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi e IRAP per la quota di ammortamento non deducibile ai fini fiscali

Quella concernente la rivalutazione sarà l’ultima scrittura contabile da redigere in data 31/12/2020: prima si registreranno gli ammortamenti 2020 (determinati sul costo dei beni antecedenti alla rivalutazione) e poi si contabilizzerà la rivalutazione.

Pertanto:

-          Anno 2020: le quote di ammortamento civilistiche sono determinate sul valore dei beni ante-rivalutazione

-          A partire dal 2021: le quote di ammortamento civilistiche sono determinate sul valore dell’immobile rivalutato (con variazione in aumento in dichiarazione dei redditi e IRAP ai fini fiscali)

Rivalutazione con valenza anche fiscale e contestuale creazione della riserva di legge in sospensione d’imposta (mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%)

Effettuando questo secondo step, la rivalutazione consente di “sfruttare” talune importanti opportunità fiscali, sia agli effetti dell’incremento dei componenti negativi di reddito, sia con riferimento a una diminuzione delle potenziali plusvalenze in ipotesi di futura cessione dei beni rivalutati.

I maggiori ammortamenti decorreranno infatti già dal bilancio successivo a quello in cui viene iscritta la rivalutazione; quindi, a partire dall’esercizio 2021. Inoltre, posto che, anche ai fini civilistici, la decorrenza degli ammortamenti è il 2021, di regola non si dovrebbero generare disallineamenti temporanei contabili-fiscali. Ne deriva che in bilancio non dovrà essere stanziata la fiscalità differita; fermo restando che l’esercizio 2020 non potrà beneficiare delle maggiori quote di ammortamento derivanti dalla rivalutazione.

Relativamente alle potenziali future plusvalenze, gli effetti fiscali verranno acquisiti dal quarto anno successivo (2024) a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione (2020).

Avremo:

-          Anno 2020: le quote di ammortamento civilistiche e fiscali sono determinate sul valore dei beni ante-rivalutazione

-          A partire dal 2021: le quote di ammortamento civilistiche e fiscali sono determinate sul valore dei beni rivalutati e contestualmente aumenta pure il plafond concernente le spese di manutenzione e riparazione; per contro, nello stesso anno dovremo fare attenzione al calcolo del test di operatività delle “società non operative”

-          Dal quarto esercizio successivo (2024): il calcolo di eventuali plusvalenze/minusvalenze (nel caso di cessione, autoconsumo dei beni, etc.) rileverà con riferimento ai nuovi valori dei beni rivalutati

Per quanto attiene alla normativa sulle “società non operative”, si rammenta che i ricavi minimi sono calcolati sulla base dei costi fiscalmente riconosciuti dei beni. Pertanto:

-          Se la rivalutazione è eseguita ai soli fini civilistici, i ricavi minimi continuano a essere determinati in base ai valori storici

-          Se la rivalutazione ha valenza anche fiscale, occorre assumere i valori rivalutati per determinare i ricavi minimi

Ne consegue che, prima di avvalersi della rivalutazione con valenza fiscale, sarà opportuno analizzare le correlazioni fra: i maggiori valori dei beni e la disciplina delle “società non operative”.

Rivalutazione con successivo affrancamento del saldo attivo della riserva in sospensione d’imposta (mediante il pagamento dell’ulteriore imposta sostitutiva del 10%)

Il comma 3, del predetto art. 110, DL 104/2020, consente la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione grazie al versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva pari al 10%. Le conseguenze dell’affrancamento saranno le seguenti:

-          Il saldo attivo affrancato diverrà liberamente distribuibile

-          Detto saldo attivo non concorrerà a formare il reddito in capo al soggetto che effettua la rivalutazione

L’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 14/E del 2017, ha affermato (in maniera assai poco condivisibile, in quanto non sorretta da concrete giustificazioni di diritto) che, per l’affrancamento, la base imponibile deve essere assunta al lordo della precedente imposta sostitutiva [3%]. Fortunatamente, però, anche a giudizio della Cassazione (19772/2020), l’imposta sostitutiva [10%] dovrà essere determinata sull’importo della riserva di rivalutazione come risultante dal bilancio, quindi al netto della precedente imposta sostitutiva da rivalutazione [3%] pagata, in quanto l’inserimento nella base imponibile di tale ultima imposta finirebbe con il colpire un valore superiore (per l’importo – appunto – di tale imposta) rispetto a quello iscritto a riserva in bilancio e, come tale, non distribuibile.

È inoltre possibile procedere all’affrancamento solo parziale del saldo attivo di rivalutazione. Viceversa, il saldo attivo di rivalutazione non affrancato derivante da precedenti rivalutazioni non può essere oggetto di affrancamento, avvalendosi delle disposizioni di cui alla normativa qui oggetto di esame.

Dunque, la disciplina del saldo attivo di rivalutazione varierà a seconda che si proceda o meno al relativo affrancamento:

A)     Saldo non affrancato

-          Nel caso di soggetti IRES, in caso di distribuzione è tassata la società e sono tassati i soci (imposta sostituiva del 26%)

-          Nel caso di società di persone, il reddito corrispondente al saldo attivo distribuito è attribuito ai soci in base alla trasparenza fiscale; pertanto, tali soci sconteranno l’IRPEF sul reddito attribuito dalla società

B)      Saldo affrancato (la riserva di rivalutazione diventa a tutti gli effetti riserva di utili)

-          Nel caso di soggetti IRES, in capo al socio si applicano le regole ordinarie previste per la tassazione dei dividendi, mentre la società non viene tassata

-          Nel caso di società di persone, le somme distribuite non sono tassate

La circolare n. 14/E del 2017 (par. 8) ha affermato che, in caso di distribuzione del saldo attivo dopo l’affrancamento, trova applicazione la presunzione secondo cui si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili rispetto alle riserve di capitali (si ricorda che tale presunzione non opera per le riserve in sospensione d’imposta). L’imposta sostitutiva pagata in sede di affrancamento del saldo di rivalutazione è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che gli utili distribuiti derivanti da una riserva in sospensione d’imposta non affrancata si considerano formati nel periodo d’imposta in cui la riserva in sospensione d’imposta viene distribuita, dato che è in questo momento che si realizza il presupposto impositivo in capo ai soci.

Veniamo, ora, agli aspetti meramente pratici.

Il saldo attivo di rivalutazione è iscritto in bilancio in contropartita della rivalutazione, per un importo corrispondente al maggior valore dei beni, al netto dell’imposta sostitutiva e delle eventuali imposte differite dovute sui maggiori valori iscritti, qualora questi ultimi abbiano solo valenza civilistica. L’iscrizione deve avvenire con espresso richiamo alla L. 126/2020 (legge di conversione del DL 104/2020). Nel caso di rivalutazione con valenza anche fiscale, il saldo attivo assume la natura di riserva in sospensione d’imposta. Pertanto, il saldo attivo di rivalutazione dovrà essere:

-          Imputato al capitale

-          Accantonato in un’apposita riserva ex L. 126/2020, da iscrivere nella voce AIII (passivo dello stato patrimoniale)

Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 13, L. 342/2000, la riserva di rivalutazione, se non viene imputata a capitale sociale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 2445, c.c.; ossia, con le regole previste per la riduzione del capitale sociale:

  1. L’avviso di convocazione dell’assemblea che delibera in merito deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione
  2. A seguito della riduzione, le azioni proprie non possono eccedere 1/10 del capitale sociale
  3. La delibera può essere eseguita solo dopo che sono decorsi 90 giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese e a condizione che nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione

Qualora la riserva di rivalutazione sia utilizzata a copertura delle perdite d’esercizio, non è possibile distribuire utili fino a che la riserva non sia reintegrata ovvero ridotta esplicitamente con delibera dell’assemblea straordinaria. Viceversa, l’utilizzo della riserva di rivalutazione per la sola copertura delle perdite d’esercizio non comporta tassazione in capo al soggetto che ha effettuato la rivalutazione (a prescindere dal fatto che alla rivalutazione sia stata attribuita valenza solo civilistica ovvero anche fiscale).

Altra importante considerazione attiene al fatto che la scelta di rivalutare con valenza solo civilistica ovvero anche fiscale può essere operata per singolo bene. Di conseguenza, la riserva complessivamente iscritta nel passivo dello stato patrimoniale potrà essere soggetta, in parte, al regime solo civilistico e, in parte, anche con valenza fiscale. Da ciò ne deriva che la riserva iscritta in bilancio potrebbe risultare soggetta al regime di sospensione solo parzialmente.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva (3% o 3% + 10%, a seconda della scelta effettuata) è previsto in unica soluzione, ovvero in tre rate annuali di uguale importo (anche in compensazione), a mezzo ordinario modello F24, entro il termine stabilito per il versamento delle altre imposte dell’esercizio (IRPEF/IRES/IRAP). Con Risoluzione 29/E del 30 aprile 2021 sono stati istituiti i relativi codici tributo:

-          “1857” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – art. 110, comma 3, DL 104/2020”

-          “1858” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO AI BENI RIVALUTATI – art. 110, comma 4, DL 104/2020”

-          “1859” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – settori alberghiero e termale – art. 6-bis, DL 23/2020”

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA” (che nel caso in questione, sarà ovviamente il 2020). L’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione.

La rivalutazione dei beni d’impresa, oltre che avere riflessi sul bilancio d’esercizio, avrà conseguenze anche in sede di modello redditi:

-          Quadro RV: compilato in presenza di disallineamento fra valori civilistici e fiscali (sezione I, indicando il codice 2 nella casella “Causa”)

-          Prospetto del capitale per società di capitali, presente nel quadro RF:

Nel caso di rivalutazione solo civilistica, la relativa riserva deve essere indicata nel rigo “Riserve di Utili” (rigo RS134); diversamente, la riserva derivante da una rivalutazione con effetto fiscale deve essere indicata nel rigo “Riserve in sospensione d’imposta” (rigo RS140); dalla compilazione del prospetto deve rilevare anche l’eventuale affrancamento della riserva in sospensione d’imposta.

-          Quadro RQ: compilato in presenza di rivalutazione con valenza fiscale, per consentire il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3% e l’eventuale ulteriore affrancamento del saldo attivo, versando l’imposta sostitutiva del 10%; la rivalutazione si intende perfezionata con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva (in sostanza, con la compilazione del quadro RQ).

Beni     A           Riserva ex L. 126/2020 =          100 (saldo attivo da rivalutazione)

Per configurare detta riserva in sospensione d’imposta:

Beni                   A           #                                                       =            150

A           Riserva ex L. 126/2020             =            100 (saldo attivo da rivalutazione)  

Per configurare detta riserva in sospensione d’imposta:

F.do amm.to beni        A           Riserva ex L. 126/2020 =         100 (saldo attivo di rivalutazione)

Per configurare detta riserva in sospensione d’imposta:

Riserva ex L. 126/2020             A           Perdita d’esercizio      =            20

Qualunque sia il metodo utilizzato, la rivalutazione dovrà essere riportata nell’inventario, con l’indicazione del prezzo di costo. Inoltre, amministratori, sindaci e revisori dovranno evidenziare e motivare (nelle rispettive note e relazioni):

-          I criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni

-          L’importo della rivalutazione

-          L’effetto prodotto sul patrimonio netto

Dovranno, poi:

-          Attestare che la rivalutazione non eccede i limiti di valore previsti dalla normativa

-          Dare notizia circa la sospensione o meno della riserva di rivalutazione e dell’eventuale vincolo alla sua distribuzione

Al termine della rivalutazione, l’assemblea dovrà deliberare in merito all’apposizione del vincolo di sospensione d’imposta della riserva di rivalutazione.

Prima di concludere, giova ricordare che esiste la possibilità di procedere con il c.d. “riallinemanto”.

Saranno oggetto di riallineamento i maggiori valori civili rispetto a quelli fiscali, iscritti nel bilancio in corso al 31/12/2020, riferibili ai beni suscettibili di rivalutazione. Potranno adottare il riallineamento tutte le imprese che possono avvalersi della rivalutazione, posto che:

-          La decisione di adottare il riallineamento può essere esercitata autonomamente rispetto a quella della rivalutazione, quindi anche se non si effettua la rivalutazione dei beni ovvero si decida di avvalersi della rivalutazione con valenza civilistica

-          Il riallineamento può essere utilizzato congiuntamente alla rivalutazione del bene, in quanto, con il riallineamento, si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene risultante dal bilancio, mentre con la rivalutazione si realizza un ulteriore incremento di detto valore con effetti sia civili, che fiscali (Circolare 14/E-2017).

Nel bilancio 2020, potranno ottenere il riconoscimento fiscale tramite il riallineamento dei maggiori valori iscritti in bilancio:

-          I beni materiali strumentali (ammortizzabili e non ammortizzabili)

-          I beni immateriali immobilizzati (esempio: marchi, brevetti, diritti di privativa, etc.)

-          Le partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, alla condizione che tali disallineamenti siano presenti nel bilancio al 31/12/2019

Anche il riallineamento potrà essere effettuato solamente per singolo bene. Infine, analogamente alla rivalutazione, pure il riallineamento dovrà avvenire nell’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2019: quindi, nel 2020.

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