Paolo Soro

Contenzioso, si a difesa da terzi

Il contribuente può utilizzare dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese da terzi per esperire la propria difesa tributaria. Tali dichiarazioni hanno il valore proprio degli elementi indiziari, non violano il divieto di prova testimoniale e possono essere introdotte dal contribuente nel processo, al pari delle dichiarazioni scritte raccolte dall'amministrazione finanziaria. Di più. Se i contenuti delle dichiarazioni non vengono contestati o messi in discussione dalle controparti, le circostanze e i fatti ivi rappresentati, per il principio di non contestazione, devono ritenersi come provati.

Il contribuente può utilizzare dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese da terzi per esperire la propria difesa tributaria. Tali dichiarazioni hanno il valore proprio degli elementi indiziari, non violano il divieto di prova testimoniale e possono essere introdotte dal contribuente nel processo, al pari delle dichiarazioni scritte raccolte dall'amministrazione finanziaria. Di più. Se i contenuti delle dichiarazioni non vengono contestati o messi in discussione dalle controparti, le circostanze e i fatti ivi rappresentati, per il principio di non contestazione, devono ritenersi come provati.
Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 258/30/14 della Ctr di Milano, in una decisione di accoglimento integrale dell'appello e ribaltamento del giudizio di prime cure. Il caso trattato dalla commissione meneghina si origina da un avviso di accertamento fondato sulle indagini bancarie, dal quale erano scaturiti dei rilievi d'imposta, taluni a fronte di versamenti non giustificati dalla parte. Per scagionarsi dalla presunzione di ricavo, il contribuente si era avvalso di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la provenienza di quel denaro. Il primo grado si concludeva col parziale accoglimento del ricorso, rigettato invece in riguardo ai versamenti giustificati dalle dichiarazioni di terzi. Il giudizio d'appello ha visto, invece, la vittoria completa del contribuente. La commissione richiama l'orientamento della Cassazione che «ha ribadito la liceità di valutare le dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale, con il valore probatorio degli elementi indiziari (_) valenza che viene riconosciuta non solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ma anche del contribuente e con il medesimo valore probatorio, dando così attuazione ai principi del giusto processo». Le dichiarazioni di terzi, dunque, introdotte nel processo per mezzo dell'atto notorio o delle dichiarazioni sostitutive, non hanno nulla a che vedere col divieto di prova testimoniale disciplinato dall'articolo 7 del dlgs 546/92, che si riferisce alla fase strettamente processuale, non ostando dunque all'introduzione di testimonianze raccolte al di fuori del processo.
Nel passo successivo della motivazione, la Ctr riconosce pieno valore probatorio alle dichiarazioni, se non oggetto di precisa smentita da parte dell'Agenzia delle entrate: «stante che anche nel processo tributario vige il principio di non contestazione (art. 115 cpc) in forza del quale se l'ufficio non contesta il contenuto della dichiarazione resa dal terzo, le circostanze e i fatti ivi rappresentati devono ritenersi come provati».
Fonte: Italia-Oggi

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