Paolo Soro

Decreto Sostegni Bis

Approvato in via definitiva il Decreto Sostegni Bis, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Di seguito le principali misure previste per quanto di interesse in questa sede.

Art. 1 – Contributo a fondo perduto

È erogato in automatico un ulteriore contributo a fondo perduto a tutti coloro che si siano visti approvare e riconoscere il contributo appena richiesto nel periodo aprile/maggio 2021. Il contributo è erogato nella stessa misura di quello precedente.

È inoltre previsto un simile contributo, questa volta previa istanza telematica, alle imprese del settore agricolo. Detto contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Art. 2 – Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

È prevista una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 a favore delle aziende che siano rimaste chiuse per almeno 4 mesi in base alle disposizioni di legge, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto.

Art. 4 – Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Il credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda già previsto spetta ulteriormente per il periodo: gennaio 2021 – maggio 2021. Il credito spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021, sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Art. 5 – Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Il contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici è prorogato fino a luglio 2021.

Art. 6 – Agevolazioni Tari

È istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività.

Art. 9 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e della plastic tax

È stabilito il differimento per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, della sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione.

È inoltre stabilito il rinvio a gennaio 2022 dell’entrata in vigore della c.d. ‘plastic tax’.

Art. 12 – Garanzia Fondo PMI

È previsto un nuovo stanziamento al Fondo Garanzia PMI per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti. La garanzia potrà coprire fino all’80% del finanziamento richiesto.

Art. 16 – Proroga moratoria per le PMI

Previa apposita comunicazione da parte delle imprese, è prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria, e sono prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace.

Art. 20 – Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi

È estesa ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in compensazione il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nei cosiddetti beni ‘ex super ammortamento’, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Art. 22 – Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l’anno 2021

È accresciuto a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti d’imposta compensabili o rimborsabili, per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi.

Art. 32 – Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

-          La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività

-          La somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative

-          L'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea

-          L'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti

-          L'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione

-          L'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

La misura è soggetta ad apposito preventivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Art. 36 – Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza

Per l’anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito “Rem”), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.

Art. 38 – Disposizioni in materia di NASPI

È disapplicata fino al 31/12/2021 la decurtazione dell’indennità del 3% prevista a partire dal 4° mese di percezione della Naspi. 

Art. 39 – Disposizioni in materia di contratto di espansione

Il contratto di espansione utilizzabile per il prepensionamento dei lavoratori cui manchino fino a 5 anni alla pensione e riduzione di orario del 30% per altri dipendenti con la copertura della cassa integrazione, e accordi per assunzioni di giovani, riduce a 100 il numero di dipendenti concernente i requisiti previsti della forza lavoro.

Art. 40 – Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

La Cassa Integrazione Ordinaria Covid è prorogata per 13 settimane, dal 1° aprile al 30 giugno 2021.

Per i datori di lavoro che utilizzano la CIG in Deroga, che la legge di Bilancio già permette di utilizzare fino al 30 giugno 2021, invece, la Cassa Integrazione gratuita viene confermata per 28 settimane, che potranno essere utilizzate in maniera dilazionata entro la fine del 2021, oppure consecutivamente con termine a ottobre.

È prevista la proroga per 28 settimane, quindi fino al 31 dicembre 2021, anche per gli Assegni Ordinari di Integrazione Salariale: sia per quelli dei Fondi di Solidarietà Bilaterali istituiti presso l’INPS, sia per quelli dei Fondi di Solidarietà Bilaterali c.d. Alternativi.

Viene, inoltre, inserita una nuova proroga di 2 mesi, fino al 31 agosto 2021, del blocco dei licenziamenti che interessa le aziende che utilizzano la CIGO (industria ed edilizia). Il blocco licenziamenti di luglio e agosto, per il resto, conferma le deroghe già presenti; quindi resta possibile licenziare in caso di:

-          Cessazioni definitive dell'attività

-          Messa in liquidazione e fallimento

-          Accordo sindacale per procedure di esodo incentivato

In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale, i datori di lavoro privati che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali, domanda di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato.

Art. 41 – Contratto di rioccupazione

In via eccezionale, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2021 è istituto il nuovo contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione. Il contratto è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Al termine del periodo di inserimento, le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Fino al 31 ottobre 2021, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con tale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, fino a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva. Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto. Il beneficio è inoltre cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successiva ai 6 mesi, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente. Il beneficio è sottoposto alla solita preventiva comunicazione della Commissione europea.

Art. 43 – Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio

Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

Art. 47 – Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

Il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni autonome Speciali degli Artigiani e degli esercenti attività Commerciali, con scadenza al 17 maggio 2021, può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Art. 63 – Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione

Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore ISEE non superiore a 30.000 euro annui.

Per gli atti relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato, un credito d'imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentate dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni anzidette e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo, sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. Le disposizioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 30 giugno 2022.

 

comments powered by Disqus
reclamo
top