Paolo Soro

Il tax ruling è abuso di diritto

È aiuto di stato l’accordo tra un soggetto economico e un governo che produca un livello di tassazione inferiore a quello che sarebbe stato normalmente applicabile con il regime tributario ordinario.

È aiuto di stato l’accordo tra un soggetto economico e un governo che produca un livello di tassazione inferiore a quello che sarebbe stato normalmente applicabile con il regime tributario ordinario.

L'accertamento dell'aiuto di Stato deve essere valutato con un approccio basato sulla prevalenza della sostanza sulla forma, in linea con la disciplina in materia di abuso del diritto.

È questo, in sintesi, il principio elaborato dal Tribunale dell'Unione europea nella sentenza pronunciata ieri nelle cause riunite T-516/18 e T-525/18.

La fattispecie riguardava in particolare due ruling preventivi concessi dall'amministrazione finanziaria lussemburghese nel 2008 e nel 2010 in favore di società residenti in Lussemburgo facenti parte del gruppo francese Engie.

I ruling preventivi stabilivano il regime fiscale applicabile, ai fini delle imposte sul reddito, a strutture di finanziamento ibride poste in essere tra alcune società lussemburghesi del gruppo.

In particolare, i ruling concernevano due strutture simili basate su un prestito ibrido convertibile, che comportavano una diversa qualificazione tributaria dei flussi finanziari in capo alle società coinvolte; i ruling garantivano che il soggetto finanziato potesse dedurre interessi passivi, mentre nessun reddito imponibile maturava contestualmente in capo al finanziatore; i ruling confermavano infine l'applicazione agli utili derivanti dal rimborso delle azioni del regime di participation exemption previsto dalla disciplina lussemburghese.

L'effetto delle operazioni era dunque quello di consentire da un lato deduzione di interessi passivi sul finanziamento e dall'altro lato il conseguimento di redditi in regime di esenzione (PEX).

Nella decisione adottata nel 2018, la Commissione Europea aveva concluso che i ruling fiscali contestati costituissero un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno.

Il tribunale ha confermato la decisione della Commissione Europea.

Sotto il profilo dell'accertamento del vantaggio selettivo il Tribunale ha ribadito che, essendo i ruling misure a carattere individuale, le condizioni del vantaggio e delle selettività possono essere esaminate congiuntamente.

Affinché venga dimostrata la selettività è quindi sufficiente la dimostrazione che il ruling addivenga ad un livello di tassazione inferiore a quello sarebbe stato normalmente applicabile nell'ambito del regime fiscale ordinario e, pertanto, applicabile alla generalità dei contribuenti che si trovino nella stessa situazione di fatto e di diritto.

Secondo il Tribunale tale effetto è riscontrabile nel caso di specie, di talché i ruling costituiscono una deroga al regime fiscale ordinario.

A parere dei giudici il vantaggio selettivo è rappresentato, nel caso di specie, dall'effetto congiunto della deduzione degli interessi passivi e dell'applicazione del regime di participation exemption ai redditi conseguenti al rimborso delle azioni.

Il profilo di maggiore interesse è rappresentato dal fatto che il Tribunale giunge a tale conclusione aderendo alla tesi della Commissione basata su un approccio di natura sostanzialistica volto ad esaminare la realtà economica e fiscale della struttura del finanziamento, in linea con il principio generale del diritto unionale di divieto dell'abuso del diritto.

Il Tribunale ha infatti rilevato che i ruling approvavano operazioni di natura circolare, che, pur se formalmente autonomi, erano concepite al fine di consentire – nel loro complesso – alle società del gruppo Engie di porre in essere un fenomeno di deduzione senza inclusione, per effetto della successiva esenzione del reddito.

Fonte: Italia Oggi

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