Paolo Soro

Le scadenze di martedì 3 Giugno 2014

Il 1° Giugno è domenica; il 2, lunedì, è festa nazionale (per la precisione, la festa della nostra Repubblica): si ricorda che il 2 e 3 giugno 1946, gli Italiani andarono alle urne e scelsero di essere governati da una repubblica, esiliando i monarchi di Casa Savoia; il prossimo martedì 3 Giugno 2014 vi sono, pertanto, alcune scadenze da tenere a mente. Ecco un rapido promemoria.

Il 1° Giugno è domenica; il 2, lunedì, è festa nazionale (per la precisione, la festa della nostra Repubblica): si ricorda che il 2 e 3 giugno 1946, gli Italiani andarono alle urne e scelsero di essere governati da una repubblica, esiliando i monarchi di Casa Savoia; il prossimo martedì 3 Giugno 2014 vi sono, pertanto, alcune scadenze da tenere a mente.
Ecco un rapido promemoria.

IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE
I titolari dei contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa a nuovi negozi o rinnovi taciti con decorrenza dal 1° Maggio 2014. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione. La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della  "cedolare secca".
Si ricorda che, dal 1° Febbraio 2014, il versamento può essere effettuato:
tramite il modello F23,
presso banche, agenzie postali o agenti della riscossione, utilizzando i seguenti codici tributo:
115T   imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – prima annualità
112T   imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive
107T   imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo
114T   imposta di registro - proroga contratti di locazione
110T   imposta di registro - cessione di contratti di locazione e affitto
113T   imposta di registro - risoluzione di contratti di locazione e affitto
108T   imposta di registro per affitto fondi rustici
in alternativa, tramite il modello “F24 Elide”,
esclusivamente in via telematica, per tutti i contribuenti titolari di partita IVA,
anche presso banche, agenzie postali o agenti della riscossione, per tutti gli altri contribuenti, utilizzando i seguenti codici tributo:
1500    locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
1501    locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
1502    locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
1503    locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
1504    locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
1505    locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
1506    locazione e affitto di beni immobili – Tributi speciali e compensi
1507    locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1508    locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1509    locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
1510    locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi


BOLLO AUTOVEICOLI - VERSAMENTO
I proprietari di autoveicoli con oltre 35 KW, con bollo scadente ad aprile 2014, residenti in regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto). Il versamento va effettuato utilizzando apposito bollettino di c/c postale presso le agenzie postali, gli uffici dell’Aci, le tabaccherie autorizzate o le agenzie di pratiche auto.


ADDIZIONALE BOLLO AUTO - VERSAMENTO
Ultimo giorno utile per il pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 KW, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% (si ricorda che, decorsi venti anni dalla data di costruzione, il “superbollo” non è più dovuto). Tenuti al versamento sono coloro che risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (leasing) di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 kW, con bollo scadente ad aprile 2014, e residenti in regioni che non hanno stabilito termini diversi. Il versamento avviene utilizzando il modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, con esclusione della compensazione, con modalità telematica da parte dei titolari di partita IVA o presso banche, poste, agenti della riscossione; o tramite i servizi di pagamento on-line, da parte dei non titolari di partita IVA. Il codice tributo da indicare è il 3364.

TASSA ANNUALE SULLE UNITÀ DA DIPORTO - VERSAMENTO
I proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria (leasing) per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le  stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto, devono pagare la tassa annuale prevista su imbarcazioni e navi di lunghezza superiore ai 10 metri, riferita al periodo 1° maggio 2014 – 30 aprile 2015. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con modalità telematica. I non titolari di partita IVA possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie postali e agenti della riscossione. Il codice tributo da indicare è 3370. Coloro che sono impossibilitati a eseguire il pagamento con le predette modalità devono provvedere tramite bonifico in “EURO” a favore del bilancio dello Stato al Capo 8 – capitolo 1222.

MODELLO 730/2014 - PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE
Termine ultimo di scadenza per i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, per la presentazione al Caf, o a un professionista abilitato, del modello 730 e della busta contenente la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille (mod. 730/1). La consegna va effettuata direttamente al Caf o al professionista che rilasciano apposita ricevuta (mod. 730/2) di avvenuta consegna da parte del contribuente.

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