Paolo Soro

Retribuzioni convenzionali 2021: le tabelle per chi lavora all’estero

I dipendenti sono tassati con il regime speciale esclusivamente se impiegati nei settori produttivi indicati nei prospetti e distinti per qualifiche e fasce retributive del lavoratore.

Anche per il 2021 sono state definite le retribuzioni convenzionali che possono utilizzare i lavoratori fiscalmente residenti in Italia ma stabilmente impiegati all'estero.

Le tabelle con gli importi da prendere come base per il calcolo delle imposte sul lavoro dipendente e dei contributi per le assicurazioni obbligatorie sono allegate al decreto 23 marzo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, emesso di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze con la serie generale n. 83/2021 di ieri, giovedì 7 aprile.

L’utilizzo delle tabelle con le retribuzioni convenzionali è stato disposto dal Dl n. 317/1987 che prevede l’obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori fiscalmente residenti in Italia ma operanti all’estero, in Paesi extra-Ue con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri.

Le retribuzioni convenzionali sono utilizzate, dunque, come base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni  obbligatorie  dei  lavoratori italiani operanti all'estero e, dal punto di vista fiscale, dell’imposta sul lavoro dipendente, nei casi in cui il salariato presta la propria attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendente che nell’arco di dodici mesi soggiorna nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi (articolo 51, comma 8-bis, del Tuir).

Nella tabella allegata al decreto le retribuzioni convenzionali, che sono valide solo per i lavoratori impiegati nei settori produttivi, sono suddivise in categorie di impiego (industria, commercio, trasporti, spettacolo, giornalismo, eccetera), qualifiche (operai, impiegati, quadri e dirigenti) e fasce retributive dei lavoratori.

Riguardo ai risvolti fiscali di questa materia, i chiarimenti sono contenuti nella circolare n. 207/2000 emessa dall’allora Dipartimento delle entrate del ministero delle Finanze. Come spiegato dal documento di prassi, la disciplina che fa riferimento ai redditi convenzionalmente calcolati:

si rivolge a coloro che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano a essere qualificati come residenti fiscali in Italia in base all’articolo 2 del Tuir

non si applica se il contribuente presta la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso preveda per il reddito di lavoro dipendente la tassazione esclusivamente nel Paese estero (in questo caso, infatti, la convenzione prevale sulle disposizioni fiscali interne)

si applica a condizione che sia stipulato uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione in via esclusiva all’estero e che il dipendente sia collocato in un apposito ruolo speciale estero

non si applica ai dipendenti in trasferta, in quanto manca il requisito della continuità ed esclusività dell’attività lavorativa all’estero.

La circolare, inoltre, chiarisce che nel reddito convenzionale sono compresi gli eventuali benefit, che quindi non sono sottoposti a tassazione autonoma, e che nel computo dei “183 giorni nell’arco di dodici mesi”, che possono essere anche a cavallo di due anni solari, vanno compresi anche i periodi di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.

Fonte: Fisco-Oggi

comments powered by Disqus
agentrate
top