Paolo Soro

CFC: delineati i “confini” per determinare la tassazione e per confrontare le rispettive imposte

L’Agenzia fa il punto in tema di imprese estere controllate, in relazione all’integrale indeducibilità dei costi della partecipazione e all’irrilevanza delle variazioni con riversamento certo e predeterminato. Precisa, inoltre, che, per individuare un regime fiscale privilegiato estero rileva solo la corrispondente IRES e non la tassazione dei soci al momento della distribuzione dei dividendi.

Paletti al regime previsto dal codice tributario lussemburghese di esenzione totale delle plusvalenze e dei dividendi, con indeducibilità dei relativi costi e delle svalutazioni delle partecipazioni, da applicare nei soli limiti del reddito esente. Tale meccanismo di recapture opera solo nel caso in cui la società cede la partecipazione e a condizione che, da tale cessione, realizza una plusvalenza di ammontare almeno pari a quanto dedotto (principio di diritto n. 5/2021). Nel calcolo della tassazione effettiva estera e della tassazione virtuale domestica, la variazione in aumento effettuata per il calcolo del tax rate virtuale domestico connessa all'indeducibilità degli interessi passivi deve qualificarsi come rilevante e il riversamento non può considerarsi certo e predeterminato (principio di diritto n. 8/2021). L’Agenzia, con i principi di diritto nn. 5 e 8 di oggi, 6 aprile 2021, fa chiarezza su due distinti aspetti contenuti nel provvedimento del 16 settembre 2016 che, in attuazione del decreto internazionalizzazione (Dlgs n. 147/2015), aveva indicato i criteri per determinare, con modalità semplificata, l’effettivo livello di tassazione a cui è assoggettata la controllata, al fine della comparazione tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale domestica.

I chiarimenti dell'Agenzia scaturiscono dall'articolo 167, comma 8-bis del Tuir, che, nella versione in vigore fino all'11 gennaio 2019, dispone che la disciplina in materia di imprese estere controllate si applica anche nel caso in cui i soggetti controllati sono localizzati in Stati o territori non privilegiati, o in Stati appartenenti all'Unione europea o a quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia

b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi infragruppo.

Riguardo al primo requisito, il provvedimento del 16 settembre 2016 sopra richiamato ha definito, come detto, i parametri per la determinazione, con modalità semplificata, dell’effettivo livello di tassazione.

Con il principio di diritto n. 5/2021, l’Agenzia chiarisce che non è possibile affermare che il regime lussemburghese di esenzione totale delle plusvalenze e dei dividendi preveda l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione, nel senso espresso dal paragrafo 5.1 lett. g) del citato provvedimento, che letteralmente cita: “l'imposizione italiana nei limiti del 5 per cento del dividendo o della plusvalenza, previsto negli articoli 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del TUIR, si considera equivalente a un regime di esenzione totale che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione”.

La società riteneva l’articolo 166 del codice tributario lussemburghese, che stabilisce l'esenzione totale delle plusvalenze e dei dividendi, con indeducibilità dei relativi costi, equivalente al regime italiano di tassazione parziale dei dividendi e plusvalenze, con conseguente applicazione del suddetto paragrafo 5.1, lettera g). Al riguardo, rileva l’Agenzia, la normativa lussemburghese prevede che l'indeducibilità dei costi e delle svalutazioni delle partecipazioni si applichi nei soli limiti del reddito esente e che, al momento della cessione della partecipazione, l'eventuale plusvalenza realizzata venga assoggettata a tassazione fino a concorrenza delle eccedenze dedotte. Tale meccanismo di recapture opera, dunque, solo nel caso in cui la società cede la partecipazione e a condizione che, da tale cessione, realizzi una plusvalenza di ammontare almeno pari a quanto dedotto.

Il principio n. 8/2021 approfondisce la lettera d) del paragrafo 5.1 del provvedimento del 16 settembre 2016, che chiarisce che per determinare la tassazione effettiva estera e la tassazione virtuale domestica sono irrilevanti le variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamento certo e predeterminato in base alle legge o per piani di rientro (ad esempio, gli ammortamenti).

In questo caso, la società chiedeva se, nel calcolo del tax rate effettivo estera e virtuale domestico, si può qualificare come “variazione non permanente con riversamento certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro” l'indeducibilità degli interessi passivi, per effetto dell’articolo 96 del Tuir.

L’Agenzia chiarisce che, nel caso specifico, il riversamento non può considerarsi certo e predeterminato, non solo in relazione all'esercizio di riferimento, ma soprattutto perché, in assenza di interessi attivi o di Rol capienti, questa eventualità non si sa se possa verificarsi. Di conseguenza, la variazione in aumento effettuata per il calcolo della tassazione virtuale italiana connessa all'indeducibilità degli interessi passivi deve essere considerata rilevante per la verifica delle condizioni di cui alla lettera a), dell'articolo 167 comma 8-bis del Tuir, in quanto legata ad un evento incerto sull’an e sul quantum.

Confronto fra imposte

La disciplina sulle imprese estere controllate prevede, nella versione vigente fino all’11 gennaio 2019, che “I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia” (articolo 167, comma 4, del Tuir).

Con il principio di diritto n. 9 del 6 aprile 2021, l’Agenzia chiarisce che, per la verifica di tali condizioni, il termine di confronto da utilizzare dal lato estero non può che essere la sola imposta sul reddito cui è soggetta la società estera, mentre non rileva la tassazione che subiranno i soci al momento dell’effettiva distribuzione dei redditi.

La precisazione dell’Agenzia trova le sue origini nella circolare n. 35/2016, con la quale erano stati forniti, fra l’altro, i primi chiarimenti sulla determinazione del livello nominale di tassazione ai fini della corretta applicazione dell'articolo 167, comma 4, del Tuir.

Il documento di prassi, in particolare, aveva chiarito che era necessario “un monitoraggio costante e aggiornato da parte del socio residente in Italia (...) dell'aliquota nominale del Paese di localizzazione della controllata”, precisando che l’articolo del Tuir era ispirato a ragioni di semplificazione e che consentiva “un rinvio mobile al livello impositivo vigente nel Paese interessato nei diversi periodi d'imposta”.

La circolare, inoltre, precisa che ai fini del confronto dei livelli di tassazione nominali, dal lato italiano, rileva l'aliquota Ires nel periodo d'imposta in cui si riscontra il requisito del controllo (senza considerare eventuali addizionali) e l’aliquota ordinaria Irap.

La circolare quindi sottolinea che, come per l’Italia rilevano l’Ires e l’Irap, sul fronte estero bisogna considerare le corrispondenti imposte societarie, facendo riferimento, se esiste, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente con lo Stato di volta involta interessato.

Il livello di tassazione nominale a cui si riferisce la norma del Tuir, dunque, è quello che si evince dall'imposta sul reddito delle società. La stessa circolare n. 35/2016, infatti, precisa che “Al fine di individuare in maniera agevole i regimi fiscali privilegiati, è possibile consultare le aliquote nominali vigenti sui siti internet istituzionali dei vari ordinamenti esteri oppure nella banca dati dell'OCSE sul sito: http://stats.oecd.org//Index.aspx?QueryId=58204; sul sito internet della Banca Mondiale o di altri istituti o centri di studio e ricerca internazionali”.

L’Agenzia evidenzia che la consultazione, in particolare, della banca dati dell'Ocse, porta alla rilevazione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle società dei vari Paesi (corporate income tax).

Di conseguenza, precisa l’Agenzia nel principio di diritto di oggi, il termine di confronto da utilizzare dal lato estero non può che essere l’imposta sul reddito da applicare alla società estera, non essendo rilevante la tassazione dei soci al momento dell’effettiva distribuzione dei redditi.

Fonte: Fisco-Oggi

comments powered by Disqus
visto
top