Paolo Soro

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo DL Sostegno

Di seguito le principali misure per quanto qui di precipuo interesse

Art. 1 – Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA

1. Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

2. Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente DL e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente DL

3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019.

4. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, tenuto conto della data di effettuazione delle operazioni. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche senza i requisiti di fatturato.

5. L’ammontare del contributo è pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:

a) 60%, per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;

b) 50%, per i soggetti con ricavi o compensi tra 100.000 e 400.000 euro;

c) 40%, per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.000 e 1 milione di euro;

d) 30%, per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 milione e 5 milioni di euro;

e) 20%, per i soggetti con ricavi o compensi tra 5 milioni e 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, la media mensile si verifica per i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

6. Il contributo è in ogni caso concesso nel limite massimo di 150.000 euro, e col minimale di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. Il contributo non rileva agli effetti IRPEF/IRES - IRAP. In alternativa al contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Per ricevere il contributo è prevista un’istanza telematica, per la quale occorre attendere il provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

La misura rientra negli aiuti di Stato.

Art. 3 – Fondo autonomi e professionisti

Viene incrementato il Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro, e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 pari o superiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

La platea dei beneficiari è costituita da tutti i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alle gestioni dell’INPS e degli enti gestori di forme obbligatorie private di previdenza e assistenza.

La misura rientra negli aiuti di Stato.

Art. 4 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi

Sono sospesi i termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge (comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate, nonché gli avvisi di addebito dell’INPS), relativi alle entrate tributarie e non, fino al 30/04/2021.

Le rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per rottamazione-ter e saldo e stralcio, possono essere versate integralmente:

-          entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;

-          entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

I pagamenti così effettuati si considerano tempestivi ed efficaci ai fini della validità della definizione nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente DL.

Sono automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente DL, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017, se relativi a persone fisiche e a soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Tale disposizione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, esclusi solo i seguenti debiti:

-          debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali

-          crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti

-          multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna

-          risorse proprie tradizionali dell’UE, Euratom

-          IVA riscossa all’importazione

Occorre attendere un provvedimento del MEF. Nel frattempo, riscossioni e termini di prescrizioni restano sospesi.

Art. 5 – Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19

Viene prevista una procedura agevolata per definire gli avvisi da 36-bis e 54-bis relativi agli anni 2017 e 2018, elaborati dall’Agenzia delle entrate entro il 31/12/2021, per coloro che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari 2020 rispetto al volume d’affari 2019, risultante dalle dichiarazioni annuali IVA presentate entro il termine previsto per il periodo d’imposta 2020. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine previsto per il periodo d’imposta 2020.

L’Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate, individua i soggetti interessati e effettua la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

La definizione si perfeziona solo con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, nei termini indicati dall’Agenzia delle entrate. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni.

Le somme versate anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

Art. 6 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse stanziate.

Art. 8 – Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

Il comma 1 prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), con causale "emergenza COVID-19" (articoli 19 e 20 del DL 18/2020 – c.d. “Cura Italia”), da utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. I datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.

Il comma 2 prevede la possibilità di richiedere fino a 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga – CIGD (articoli 19, 21, 22 e 22-quater del DL 18/2020 – c.d. “Cura Italia”), da utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Il comma 3 fissa il termine decadenziale di presentazione delle domande alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, in fase di prima applicazione, alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente DL.

Il comma 4, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, fissa il termine decadenziale, entro il quale il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale, alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione (in fase di prima applicazione, tali termini sono eventualmente spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente DL). Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il comma 5 prevede che per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, sia effettuata con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.

Il comma 6 prevede che il pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, sia con le modalità ordinarie.

Il comma 9 prevede il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi fino al 30 giugno 2021.

Il comma 10 prevede, per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 e per l’intero periodo di fruizione dei suddetti trattamenti.

Poiché a decorrere dal 1° luglio il blocco dei licenziamenti è collegato alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ai datori di lavoro che avviino le procedure di licenziamento, resta preclusa la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19.

Il comma 11 riproduce in materia di blocco dei licenziamenti le eccezioni già previste da ultimo nella legge di bilancio per il 2021. Ossia: sospensioni e preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione. Sono altresì esclusi dal divieto, i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Art. 10 – Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

Sono riconosciute indennità pari a 2.400 euro onnicomprensive, atte a ristorare alcune particolari categorie di lavoratori maggiormente esposte dal punto di vista economico:

-          lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente DL e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI (stessa indennità anche per i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali);

-          lavoratori delle seguenti categorie:

a) dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente DL e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

b) intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente DL;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente DL siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data di entrata in vigore del presente DL e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.  

Art. 11 – Rifinanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza

Per l'anno 2021, i componenti del nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza possano stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui.

Art. 12 – Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza

Vengono erogate 3 mensilità, da marzo a maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che siano in possesso cumulativamente dei requisiti previsti per il REM e con riferimento a un valore del reddito familiare nel mese di dicembre 2020 inferiore alla soglia minima prevista da tale normativa. Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE.

Art. 13 – Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti

Ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, il “Fondo per il reddito di ultima istanza” viene integrato.

Art. 16 – Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego – NASpI

Per le “Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)” concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente DL e fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione il requisito che prevede che hanno diritto alla Naspi i lavoratori che hanno maturato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Art. 17 – Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

In deroga alla previgente normativa e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali.

Art. 18 – Proroga Navigator ANPAL Servizi SpA

Nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l’impiego, sono prorogati al 31 dicembre 2021, Navigator e connessi servizi ANPAL.

Art. 25 – Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica

Viene previsto un fondo di 200 milioni di euro per l’anno 2021 da ripartire tra Regioni e Province autonome, sulla base della proposta dalle stesse formulata in sede di auto-coordinamento, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

Art. 27 – Regime-quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza covid-19 [DPE]

Nel caso di aiuti di importo limitato si prevede una soglia di 1,8 milioni di EUR per le imprese (in precedenza 800.000 EUR), 225.000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 EUR) e 270.000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120.000 EUR).

Nel caso di aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate (misura 3.12 del TF) è stata aumentata la soglia fino a 10 Milioni di euro.

Art. 35 – Sostegno alle grandi imprese – [MISE]

Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di proseguire l’attività, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito fondo per l’anno 2021, con una dotazione di euro 200.000.000,00.

Art. 37 – Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura – [MIPAAF]

La disposizione incrementa per l’anno 2021 la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. La misura sarà individuata mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

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