Vediamo rapidamente di cosa si tratta.
Viene previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 19/12/2020, hanno la partita IVA attiva e svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO:
561011 - Ristorazione con somministrazione
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 - Gelaterie e pasticcerie
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 - Ristorazione ambulante
561050 - Ristorazione su treni e navi
562100 - Catering per eventi, banqueting
562910 – Mense
562920 - Catering continuativo su base contrattuale
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
Detto contributo non spetta a chi ha attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
Viene, anzi, specificato che il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto dello scorso Decreto Rilancio (art. 25, DL 34/2020), che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale era già stato erogato il precedente contributo.
Anche l’ammontare del contributo è uguale a quello già erogato col Decreto Rilancio, sempre con il massimale di 150.000,00 euro, nonché alle medesime condizioni.
Il ristoro in questione rientra nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.