Paolo Soro

Bagaglio personale dei viaggiatori: restrittiva la nozione di esenzione Iva

I termini di una disposizione del diritto dell’unione europea devono di norma ricevere, in tutti gli Stati membri, un’interpretazione autonoma e uniforme, in ossequio al principio di parità.

Non rientrano nell’esenzione Iva, prevista per i beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori stranieri, quei beni che un soggetto privato non stabilito nell’Unione trasporta con sé al di fuori dei confini unionali ai fini commerciali, per una loro rivendita in uno stato terzo. Questo il chiarimento espresso nella sentenza della Corte Ue del 17 dicembre 2020, Causa C 656/19.

La domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla controversia in esame verte sull’interpretazione degli articoli 146 e 147 della direttiva 2006/112/Ce sull’Iva ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone una società all’amministrazione fiscale ungherese in relazione ad una decisione che nega l’esenzione Iva prevista per i beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori.

La società si occupa di commercio al dettaglio fuori dei locali commerciali di grandi quantità di prodotti di vario genere.

Tali acquisti venivano effettuati telefonicamente e i beni venivano trasportati per conto della società dal suo magazzino fino a un magazzino posto al confine, ed in tale luogo le fatture e i moduli di domanda di rimborso dell’Iva per i viaggiatori stranieri, emessi dalla società sulla base delle informazioni fornite dagli acquirenti, venivano consegnati insieme ai beni, dietro pagamento del prezzo di acquisto.

Gli acquirenti trasportavano quindi i beni in Serbia, tramite autovettura privata, come bagaglio personale. Essi beneficiavano in relazione a questi ultimi dell’esenzione dall’Iva prevista per i beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori stranieri. Tuttavia, la amministrazione fiscale ha constatato che gli acquisti eccedevano l’ambito delle esigenze personali e familiari degli acquirenti e che erano stati effettuati a fini di rivendita dei beni acquistati. Secondo tale autorità, ciò escludeva che tali beni potessero costituire un bagaglio personale ai sensi della normativa applicabile.

La questione è quindi approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue, tra le altre, alcune questioni con cui si chiede in sostanza se l’esenzione prevista all’articolo 147, paragrafo 1, della direttiva Iva a favore dei “beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori” debba essere interpretata nel senso che rientrano in quest’ultima i beni che un privato non stabilito nell’Unione trasporta con sé al di fuori dell’Unione a fini commerciali, in vista della loro rivendita in uno Stato terzo.

L’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Iva prevede che gli Stati membri esentino le cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per conto del medesimo, fuori dall’Unione, ad eccezione dei beni trasportati dall’acquirente stesso e destinati all’attrezzatura o al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto, aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato.

L’articolo 147, paragrafo 1, di tale direttiva precisa che, qualora la cessione di cui a tale articolo 146, paragrafo 1, lettera b), riguardi beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, l’esenzione si applica soltanto se il viaggiatore non è stabilito nell’Unione, se i beni sono trasportati fuori dall’Unione entro il terzo mese successivo a quello in cui è effettuata la cessione e se il valore complessivo della cessione, compresa l’Iva, supera la somma di euro 175 o il suo controvalore in moneta nazionale, potendo gli Stati membri, tuttavia, esentare una cessione il cui valore complessivo sia inferiore a tale importo.

Con riferimento alla questione se l’esenzione prevista a favore dei “beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori”, ai sensi di tale articolo 147, paragrafo 1, possa applicarsi ai beni trasportati con riferimento alla controversia in esame, la Corte Ue osserva che dalle esigenze di garantire l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione ed il principio di parità discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione non contenente alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri al fine di determinare il senso e la portata della disposizione stessa devono di norma ricevere, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme.

Le esenzioni previste dalla direttiva Iva costituiscono, a meno che il legislatore dell’Unione non abbia affidato agli Stati membri il compito di definirne taluni termini, nozioni autonome di diritto dell’Unione che vanno reinquadrate nel contesto generale del sistema comune dell’Iva instaurato da tale direttiva e devono, inoltre, essere interpretate restrittivamente, in quanto costituiscono una deroga al principio generale secondo cui l’Iva è riscossa su ogni cessione di beni e su ogni prestazione di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo.

I termini “beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori” ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 1, di tale direttiva, devono essere interpretati conformemente al loro senso abituale nel linguaggio comune, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte.

Al riguardo, la Corte Ue osserva che da un lato, l’espressione “bagaglio personale”, ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 1, della direttiva Iva, non può essere definita mediante un’applicazione diretta della nozione di “effetti personali” utilizzata nella Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, firmata a New York il 4 giugno 1954, e nel protocollo aggiuntivo di tale Convenzione– della quale, del resto, né l’Unione né tantomeno l’insieme degli Stati membri sono parti– in quanto una simile applicazione non sarebbe conforme alla giurisprudenza costante della Corte e, in particolare, al fatto che le esenzioni previste dalla direttiva Iva costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione. Inoltre, tenendo conto di tale costante giurisprudenza, l’espressione “bagaglio personale” non può neppure essere interpretata prendendo in considerazione esclusivamente il “significato ordinario dei termini”.

Per quanto riguarda l’interpretazione da accogliere della locuzione “beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori”, essa riguarda i beni, generalmente di piccole dimensioni o in piccole quantità, che una persona fisica trasporta con sé durante uno spostamento, di cui ha bisogno nel corso di quest’ultimo e che servono al suo uso privato o a quello della sua famiglia. Possono inoltre far parte di questi ultimi beni che essa acquista durante tale spostamento.

Con riferimento al contesto in cui si inserisce l’articolo 147, paragrafo 1, della direttiva Iva, tale disposizione subordina l’applicazione dell’esenzione prevista da tale articolo non solo al fatto che la cessione abbia ad oggetto “beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori”, ma anche al rispetto delle condizioni cumulative elencate al primo comma, lettere da a) a c), di tale disposizione, vale a dire quelle secondo cui il viaggiatore non sia stabilito nell’Unione, che i beni siano trasportati fuori dell’Unione entro il terzo mese successivo a quello in cui è effettuata la cessione, che il valore complessivo della cessione, compresa l’Iva, superi, in via di principio, la somma di euro 175 o il suo controvalore in moneta nazionale.

L’articolo 147 precisa, al suo paragrafo 2, primo comma, che la nozione di “viaggiatore non stabilito nell’Unione” ricomprende il “viaggiatore il cui domicilio o residenza abituale non si trova nell’Unione” e che la nozione di “domicilio o di residenza abituale” riguarda “il luogo indicato come tale sul passaporto, sulla carta d’identità o su altro documento riconosciuto come valido documento di identità dallo Stato membro nel cui territorio è effettuata la cessione”.

Gli elementi che figurano nell’articolo 147, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e al paragrafo 2, contemplano pertanto come potenziale beneficiario dell’esenzione prevista da tale articolo una persona fisica che non agisce in qualità di operatore economico, il che tende ad escludere che tale esenzione sia prevista a favore di operatori economici e, di conseguenza, ad escludere che essa sia applicabile ad esportazioni di natura commerciale.

Pertanto, tenuto conto di tale constatazione nonché della giurisprudenza costante della Corte,  secondo cui le esenzioni dall’Iva devono essere interpretate restrittivamente, l’esenzione prevista all’articolo 147, paragrafo 1, di tale direttiva a favore dei beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale di viaggiatori non può applicarsi a beni che vengono trasportati da un privato fuori dell’Unione a fini commerciali, in vista della loro rivendita in uno Stato terzo.

Tale interpretazione è corroborata dall’obiettivo specifico perseguito dall’esenzione prevista all’articolo 147 della direttiva Iva. È vero che quest’ultima mira, in maniera generale, al pari di quella prevista dall’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva in parola, a che sia osservato, nell’ambito del commercio internazionale, il principio dell’imposizione dei beni interessati nel loro luogo di destinazione e, in tal modo, a che sia garantito che l’operazione sia tassata esclusivamente nel luogo in cui i prodotti considerati saranno consumati.

Tuttavia, l’articolo 147 persegue, inoltre, l’obiettivo specifico di promozione del turismo, come dimostra la facoltà, riconosciuta agli Stati membri dal secondo comma del paragrafo 1 di quest’ultimo, di esentare le cessioni di beni il cui valore totale sia inferiore all’importo previsto dal primo comma, lettera c), di tale paragrafo.

Pertanto, concedere il beneficio dell’esenzione prevista dall’articolo 147 a esportazioni effettuate a fini commerciali, in previsione della rivendita dei prodotti in uno Stato terzo, non avrebbe alcun nesso con l’obiettivo di promozione del turismo, che è strettamente legato a un’attività non economica da parte dell’acquirente.

Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’esenzione prevista all’articolo 147, paragrafo 1, della direttiva Iva a favore dei “beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori” deve essere interpretata nel senso che non rientrano in quest’ultima i beni che un privato non stabilito nell’Unione trasporta con sé al di fuori dell’Unione a fini commerciali, in vista della loro rivendita in uno Stato terzo.

Fonte: Fisco-Oggi

Non rientrano nell’esenzione Iva, prevista per i beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori stranieri, quei beni che un soggetto privato non stabilito nell’Unione trasporta con sé al di fuori dei confini unionali ai fini commerciali, per una loro rivendita in uno stato terzo. Questo il chiarimento espresso nella sentenza della Corte Ue del 17 dicembre 2020, Causa C 656/19.

La domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla controversia in esame verte sull’interpretazione degli articoli 146 e 147 della direttiva 2006/112/Ce sull’Iva ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone una società all’amministrazione fiscale ungherese in relazione ad una decisione che nega l’esenzione Iva prevista per i beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori.

La società si occupa di commercio al dettaglio fuori dei locali commerciali di grandi quantità di prodotti di vario genere.

Tali acquisti venivano effettuati telefonicamente e i beni venivano trasportati per conto della società dal suo magazzino fino a un magazzino posto al confine, ed in tale luogo le fatture e i moduli di domanda di rimborso dell’Iva per i viaggiatori stranieri, emessi dalla società sulla base delle informazioni fornite dagli acquirenti, venivano consegnati insieme ai beni, dietro pagamento del prezzo di acquisto.

Gli acquirenti trasportavano quindi i beni in Serbia, tramite autovettura privata, come bagaglio personale. Essi beneficiavano in relazione a questi ultimi dell’esenzione dall’Iva prevista per i beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori stranieri. Tuttavia, la amministrazione fiscale ha constatato che gli acquisti eccedevano l’ambito delle esigenze personali e familiari degli acquirenti e che erano stati effettuati a fini di rivendita dei beni acquistati. Secondo tale autorità, ciò escludeva che tali beni potessero costituire un bagaglio personale ai sensi della normativa applicabile.

La questione è quindi approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue, tra le altre, alcune questioni con cui si chiede in sostanza se l’esenzione prevista all’articolo 147, paragrafo 1, della direttiva Iva a favore dei “beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori” debba essere interpretata nel senso che rientrano in quest’ultima i beni che un privato non stabilito nell’Unione trasporta con sé al di fuori dell’Unione a fini commerciali, in vista della loro rivendita in uno Stato terzo.

L’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Iva prevede che gli Stati membri esentino le cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per conto del medesimo, fuori dall’Unione, ad eccezione dei beni trasportati dall’acquirente stesso e destinati all’attrezzatura o al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto, aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato.

L’articolo 147, paragrafo 1, di tale direttiva precisa che, qualora la cessione di cui a tale articolo 146, paragrafo 1, lettera b), riguardi beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, l’esenzione si applica soltanto se il viaggiatore non è stabilito nell’Unione, se i beni sono trasportati fuori dall’Unione entro il terzo mese successivo a quello in cui è effettuata la cessione e se il valore complessivo della cessione, compresa l’Iva, supera la somma di euro 175 o il suo controvalore in moneta nazionale, potendo gli Stati membri, tuttavia, esentare una cessione il cui valore complessivo sia inferiore a tale importo.

Con riferimento alla questione se l’esenzione prevista a favore dei “beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori”, ai sensi di tale articolo 147, paragrafo 1, possa applicarsi ai beni trasportati con riferimento alla controversia in esame, la Corte Ue osserva che dalle esigenze di garantire l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione ed il principio di parità discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione non contenente alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri al fine di determinare il senso e la portata della disposizione stessa devono di norma ricevere, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme.

Le esenzioni previste dalla direttiva Iva costituiscono, a meno che il legislatore dell’Unione non abbia affidato agli Stati membri il compito di definirne taluni termini, nozioni autonome di diritto dell’Unione che vanno reinquadrate nel contesto generale del sistema comune dell’Iva instaurato da tale direttiva e devono, inoltre, essere interpretate restrittivamente, in quanto costituiscono una deroga al principio generale secondo cui l’Iva è riscossa su ogni cessione di beni e su ogni prestazione di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo.

I termini “beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori” ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 1, di tale direttiva, devono essere interpretati conformemente al loro senso abituale nel linguaggio comune, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte.

Al riguardo, la Corte Ue osserva che da un lato, l’espressione “bagaglio personale”, ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 1, della direttiva Iva, non può essere definita mediante un’applicazione diretta della nozione di “effetti personali” utilizzata nella Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, firmata a New York il 4 giugno 1954, e nel protocollo aggiuntivo di tale Convenzione– della quale, del resto, né l’Unione né tantomeno l’insieme degli Stati membri sono parti– in quanto una simile applicazione non sarebbe conforme alla giurisprudenza costante della Corte e, in particolare, al fatto che le esenzioni previste dalla direttiva Iva costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione. Inoltre, tenendo conto di tale costante giurisprudenza, l’espressione “bagaglio personale” non può neppure essere interpretata prendendo in considerazione esclusivamente il “significato ordinario dei termini”.

Per quanto riguarda l’interpretazione da accogliere della locuzione “beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori”, essa riguarda i beni, generalmente di piccole dimensioni o in piccole quantità, che una persona fisica trasporta con sé durante uno spostamento, di cui ha bisogno nel corso di quest’ultimo e che servono al suo uso privato o a quello della sua famiglia. Possono inoltre far parte di questi ultimi beni che essa acquista durante tale spostamento.

Con riferimento al contesto in cui si inserisce l’articolo 147, paragrafo 1, della direttiva Iva, tale disposizione subordina l’applicazione dell’esenzione prevista da tale articolo non solo al fatto che la cessione abbia ad oggetto “beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori”, ma anche al rispetto delle condizioni cumulative elencate al primo comma, lettere da a) a c), di tale disposizione, vale a dire quelle secondo cui il viaggiatore non sia stabilito nell’Unione, che i beni siano trasportati fuori dell’Unione entro il terzo mese successivo a quello in cui è effettuata la cessione, che il valore complessivo della cessione, compresa l’Iva, superi, in via di principio, la somma di euro 175 o il suo controvalore in moneta nazionale.

L’articolo 147 precisa, al suo paragrafo 2, primo comma, che la nozione di “viaggiatore non stabilito nell’Unione” ricomprende il “viaggiatore il cui domicilio o residenza abituale non si trova nell’Unione” e che la nozione di “domicilio o di residenza abituale” riguarda “il luogo indicato come tale sul passaporto, sulla carta d’identità o su altro documento riconosciuto come valido documento di identità dallo Stato membro nel cui territorio è effettuata la cessione”.

Gli elementi che figurano nell’articolo 147, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e al paragrafo 2, contemplano pertanto come potenziale beneficiario dell’esenzione prevista da tale articolo una persona fisica che non agisce in qualità di operatore economico, il che tende ad escludere che tale esenzione sia prevista a favore di operatori economici e, di conseguenza, ad escludere che essa sia applicabile ad esportazioni di natura commerciale.

Pertanto, tenuto conto di tale constatazione nonché della giurisprudenza costante della Corte,  secondo cui le esenzioni dall’Iva devono essere interpretate restrittivamente, l’esenzione prevista all’articolo 147, paragrafo 1, di tale direttiva a favore dei beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale di viaggiatori non può applicarsi a beni che vengono trasportati da un privato fuori dell’Unione a fini commerciali, in vista della loro rivendita in uno Stato terzo.

Tale interpretazione è corroborata dall’obiettivo specifico perseguito dall’esenzione prevista all’articolo 147 della direttiva Iva. È vero che quest’ultima mira, in maniera generale, al pari di quella prevista dall’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva in parola, a che sia osservato, nell’ambito del commercio internazionale, il principio dell’imposizione dei beni interessati nel loro luogo di destinazione e, in tal modo, a che sia garantito che l’operazione sia tassata esclusivamente nel luogo in cui i prodotti considerati saranno consumati.

Tuttavia, l’articolo 147 persegue, inoltre, l’obiettivo specifico di promozione del turismo, come dimostra la facoltà, riconosciuta agli Stati membri dal secondo comma del paragrafo 1 di quest’ultimo, di esentare le cessioni di beni il cui valore totale sia inferiore all’importo previsto dal primo comma, lettera c), di tale paragrafo.

Pertanto, concedere il beneficio dell’esenzione prevista dall’articolo 147 a esportazioni effettuate a fini commerciali, in previsione della rivendita dei prodotti in uno Stato terzo, non avrebbe alcun nesso con l’obiettivo di promozione del turismo, che è strettamente legato a un’attività non economica da parte dell’acquirente.

Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’esenzione prevista all’articolo 147, paragrafo 1, della direttiva Iva a favore dei “beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori” deve essere interpretata nel senso che non rientrano in quest’ultima i beni che un privato non stabilito nell’Unione trasporta con sé al di fuori dell’Unione a fini commerciali, in vista della loro rivendita in uno Stato terzo.

Fonte: Fisco-Oggi

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