Paolo Soro

Decreto Ristori Quater in GU

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori Quater. La norma è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione: 30/11/2020.

Attenzione: alcune regioni hanno cambiato “colore” il 29/11/2020 (esempio: la Lombardia è passata da “rossa” ad “arancione”). Ciò significa che, salvo non intervenga una previsione apposita al riguardo, agli effetti delle eventuali misure specifiche che concernono le singole regioni in relazione al loro “colore”, la Lombardia deve essere considerata “arancione” e non più “rossa”.

In particolare, il decreto qui oggetto di analisi precisa che le regioni, in relazione all’andamento riscontrato nei 14 giorni precedenti, hanno diritto di “scalare il proprio colore” (da “rosso” ad “arancione”, o da “arancione” a “giallo”), e restano in detto nuovo regime, al quale corrispondono minori restrizioni, almeno per i successivi ulteriori 14 giorni (salvo non intervengano differenti indicazioni da parte della c. d. “cabina di regia”).

Chiarito questo aspetto, vediamo in cosa consistono i “ristori” stabiliti dal decreto in oggetto.

ART. 1

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.

La proroga, dunque, non interessa persone fisiche, collaboratori, soci, lavoratori occasionali, etc., per i quali la scadenza dei pagamenti resta fissata al 30/11/2020.

Per i soggetti obbligati alla compilazione degli ISA, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569, e che hanno subito una perdita del 33% del fatturato nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019, resta in vigore la proroga al 30/04/2021 (ex Decreto Legge 104/2020).

Resta altresì in vigore la proroga di tali versamenti al 30/04/2021, indipendentemente dalla perdita di fatturato, determinata dal precedente Decreto Ristori Bis (149/2020), nei confronti di:

-          Soggetti ISA di cui ai codici ATECO (allegati 1 e 2 del citato Decreto Ristori Bis) aventi sede operativa nelle regioni “rosse”

-          Soggetti esercenti attività di ristorazione aventi sede operativa nelle regioni “arancioni”

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi sede nel territorio nazionale (ossia, senza colore regionale), con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il 2020, è prorogato al 30 aprile 2021.

Identica proroga è concessa, senza alcun limite di ricavi e senza che si sia verificata una diminuzione di fatturato, a:

-          Soggetti ISA di cui ai codici ATECO (allegati 1 e 2 del precedente Decreto Ristori Bis) aventi sede operativa nelle regioni “rosse”

-          Soggetti esercenti attività di ristorazione aventi sede operativa nelle regioni “arancioni”

A seguito di detta proroga, entro il 30/04/2021 si versano, in unica soluzione, senza interessi e sanzioni, gli importi che erano in scadenza il 30/11/2020.

Le imposte interessate dal rinvio sono: IRPEF, IRES, IRAP, ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI, IMPOSTE SOSTITUTIVE FORFETTARI, CEDOLARE SECCA, IVIE, IVAFE.  

ART. 2

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi sede nel territorio nazionale (ossia, senza colore regionale), con ricavi non superiori a 50 milioni nel 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i versamenti dovuti a dicembre 2020 per:

a)      Ritenute IRPEF lavoratori dipendenti e relative addizionali regionali e comunali

b)      IVA (liquidazione periodica mensile e acconto annuale)

c)      Contributi INPS lavoratori dipendenti

Tale sospensione si applica anche a coloro che hanno iniziato l’attività di impresa, arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019, nonché, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi e alla diminuzione di fatturato, ai soggetti che:

-          Esercitano una delle attività economiche sospese dal DPCM 03/11/2020

-          Esercitano attività di ristorazione che hanno sede nelle regioni “rosse” e “arancioni”

-          Esercitano attività di cui ai codici ATECO dell’allegato 2 del precedente Decreto Ristori Bis

-          Esercitano attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, con sede nelle regioni “rosse”

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16/03/2021, o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/03/2021.

ART. 3 

Il termine per la presentazione in via telematica del Modello Unico (IRPEF/IRES) e della Dichiarazione IRAP, in scadenza il 30/11/2020, è prorogato al 10/12/2020.

ART. 4

I termini per le procedure di definizione agevolata nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione sono prorogati al 01/03/2021. Trattasi di: rate rottamazione ter, saldo e stralcio, definizione agevolata risorse UE.

ART. 6

Il contributo a fondo perduto per i soggetti IVA interessati dalle misure restrittive, è previsto anche per chi, alla data del 25/10/2020, ha la partita IVA attiva e svolge come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO:

-          461201

-          461403

-          461501

-          461503

-          461505

-          461506

-          461507

-          461601

-          461602

-          461603

-          461604

-          461605

-          461606

-          461607

-          461608

-          461609

-          461701

-          461702

-          461703

-          461704

-          461705

-          461706

-          461707

-          461708

-          461709

-          461822

-          461892

-          461893

-          461896

-          461897

-          461901

-          461902

-          461903

ART. 7

Con riferimento ai procedimenti concernenti l’Agenzia delle Entrate Riscossione, è altresì disposto quanto segue:

-          L’estinzione delle procedure esecutive in corso con il pagamento della prima rata della rateizzazione, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati

-          Per le richieste presentate entro il 31/12/2021, innalzamento della soglia da 60 mila a 100 mila euro per ottenere la rateizzazione senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione

-          Per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31/12/2021, la decadenza dai piani di pagamento accordati viene determinata nel caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, invece delle 5 rate previste;

-          Entro il 31/12/2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare una nuova richiesta di rateizzazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento;

-          Possibilità anche per i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” e della “Rottamazione-bis”, di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute (Pace Fiscale).

ART. 8

L’esenzione del versamento della seconda rata a saldo dell’IMU si applica solo ai soggetti passivi IMU che siano anche direttamente gestori delle attività economiche sospese che si svolgono in tali immobili. Trattasi, sostanzialmente, di: sale gioco, palestre, piscine, centri sportivi, sale scommesse, sale biliardo, sale slot, sale da ballo, discoteche.

ART. 9

Ai lavoratori dipendenti stagionali (anche in somministrazione) del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 30/11/2020, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data del 30/11/2020, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.

Stessa indennità è riconosciuta anche a:

-          Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel periodo 01/01/2019 – 30/11/2020, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex art. 2222 codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30/11/2020

-          Incaricati alle vendite a domicilio

ART. 13

I trattamenti di integrazione salariale ex DL 104/2020 (9 settimane + altre 9 con riduzione di fatturato) spettano anche ai lavoratori in forza alla data del 09/11/2020.

 

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