Paolo Soro

Credito d’imposta sanificazione: ultimo step il codice tributo

Consentirà ai beneficiari e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24 del bonus per le spese sostenute per gli ambienti e i dispositivi di protezione.

Approvato il codice tributo “6917” per la concreta fruizione del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di garanzia per la salute dei lavoratori e degli utenti, previsto dal Dl Rilancio (articolo 125 Dl n. 34/2020).

Il nuovo codice arriva con la risoluzione dell’Agenzia n. 52 del 14 settembre 2020.

L’agevolazione del decreto “Rilancio“, in particolare, ha introdotto un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione dei lavoratori e degli utenti, fino ad un massimo di 60mila euro per beneficiario.

Le indicazioni e le modalità sull’utilizzo del bonus, sono state definite con provvedimento del 10 luglio scorso, prevedendo, fra l’altro, l’invio da parte dei beneficiari, entro il 7 settembre 2020, di una comunicazione all’Agenzia con l’ammontare delle spese ammissibili, il tetto pari al 60% delle spese ammissibili e il limite di 60mila euro oltre il quale il credito non può essere chiesto, la compensazione come modalità di fruizione, l’alternativa all’uso diretto con la possibilità per i beneficiari di cessione del credito a soggetti terzi (i cessionari possono utilizzare il credito d’imposta in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata all’Agenzia delle entrate la prima cessione del credito), la presentazione del modello F24 per l’utilizzo in compensazione esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

Con il provvedimento dell’11 settembre scorso (vedi articolo “Tax credit sanificazione e protezione, definita la percentuale di fruizione”), inoltre, è stata fissata al 15,6423% la misura percentuale del bonus in esame.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale del 15,6423%, troncando il risultato all’unità di euro.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, così determinato, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

Dopo le disposizioni normative e i provvedimenti operativi, la risoluzione di oggi istituisce il codice tributo “6917”, denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, che consente quindi di beneficiare in concreto dell’agevolazione.

In sede di compilazione il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Come “anno di riferimento” nel modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Fonte: Fisco-Oggi

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