Paolo Soro

Cessazione dell’attività di vendita - 30 giorni di tempo per le imprese individuali

Il soggetto che intende cessare l’attività di vendita non è più tenuto a darne comunicazione preventiva e, in riferimento alla tempistica, è necessario rispettare il medesimo termine previsto per l`inoltro delle comunicazioni al Registro delle imprese e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) presso la Camera di Commercio competente per territorio.

Il soggetto che intende cessare l’attività di vendita non è più tenuto a darne comunicazione preventiva e, in riferimento alla tempistica, è necessario rispettare il medesimo termine previsto per l`inoltro delle comunicazioni al Registro delle imprese e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) presso la Camera di Commercio competente per territorio.
Lo ha chiarito nuovamente il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Risoluzione n. 72134 del 29 aprile 2014, emanata in risposta ad un Comune che chiedeva chiarimenti in merito alla possibilità o meno di formulare, attraverso una SCIA, la comunicazione della cessazione dell’attività commerciale.
In merito all`utilizzo della SCIA, il Ministero, modificando la posizione assunta con una precedente risoluzione del 2010, nella quale si sosteneva che la cessazione dell’attività doveva essere comunicata con una SCIA, ritiene che, dopo le numerose norme di semplificazione e liberalizzazione introdotte nel corso del 2012, sia più logico e coerente utilizzare l`istituto della "comunicazione".
Per il resto, il Ministero non ha fatto altro che ribadire quanto già espresso con la Risoluzione del 19 marzo 2014 n. 45718.
Si ricorda che, il termine previsto per l`inoltro della comunicazione al Registro delle imprese e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) presso la Camera di Commercio competente per territorio, nel caso di impresa individuale, secondo quanto disposto dall`art. 2196 del Codice Civile, è di trenta giorni.
Termine questo che non viene espressamente previsto per le società di capitali (art. 2495 C.C.) e per le società di persone (art. 2312 C.C.), per le quali rimane tuttavia l`obbligo di procedere alla cancellazione.
Fonte: AteneoWeb

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