Paolo Soro

Il Decreto Rilancio approda finalmente in Gazzetta

Nella tarda serata di ieri è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio (Decreto Legge 19/05/2020, N.34).

Si tratta di una norma particolarmente corposa (266 articoli) e complessa (con innumerevoli richiami e modifiche a precedenti disposizioni in vigore). Tanto che sarà impresa ardua – anche per gli addetti ai lavori – decifrarne correttamente i contenuti. Lo Studio reputa comunque fondamentale fornire immediatamente alla clientela una panoramica dei principali provvedimenti di interesse come prima presa di contatto, e con riserva di approfondire in seguito quegli aspetti meritevoli di ricevere opportuni chiarimenti operativi, man mano che gli enti di competenza si esprimeranno al riguardo, così come del resto stabilito nel Decreto stesso. Si ricorda che il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per facilitare e rendere immediato il controllo anche a posteriori, tra parentesi, a fianco al titolo del provvedimento, si riporta anche il numero dell’articolo di specifico riferimento.

IRAP (24)

Le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40% dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo d’imposta 2019.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (25)

Previa istanza telematica da presentare all’Agenzia delle Entrate, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con ricavi/compensi non superiori a 5.000.000, che non abbiano cessato l’attività al 31/03/2020. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Non è prevista tale condizione per chi ha iniziato l’attività dal 01/01/2019. Il contributo non rileva ai fini delle imposte (IRPEF/IRES e IRAP) e spetta nella misura del:

-          20%, per chi ha ricavi fino a 400.000 nel 2019

-          15%, per chi ha ricavi compresi tra 400.000 e 1.000.000 nel 2019 

-          10%, per chi ha ricavi tra 1.000.000 e 5.000.000 nel 2019

da calcolarsi sul differenziale del fatturato registrato, con un minimale di:

-          1.000, per le persone fisiche

-          2.000, per i soggetti diversi dalle persone fisiche

In ogni caso, il contributo non spetta ai contribuenti che hanno diritto alla percezione del bonus INPS previsto per:

-          Liberi professionisti titolari di partita IVA e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata (art. 27 Cura Italia)

-          Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse di previdenza ordinistiche (art. 44 Cura Italia)

-          Lavoratori dipendenti

Attenzione: questa disposizione non è al momento attuabile in quanto subordinata a un provvedimento che dovrà emanare l’Agenzia delle Entrate.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI (26)

Le società che:

-          Hanno avuto ricavi 2019 tra 5.000.000 e 50.000.000

-          Hanno registrato una riduzione pari o superiore al 33% dei ricavi nel bimestre marzo/aprile 2020 rispetto al bimestre marzo/aprile 2019

-          Hanno deliberato e versato aumenti di capitale nel periodo compreso tra la data odierna e il 31/12/2020

-          Si trovano in “bonis”

-          Sono in regola con DURC e versamenti fiscali

-          Sono in regola con normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione infortuni e della salvaguardia dell’ambiente

-          Non hanno amministratori, soci o titolare effettivo, condannati per reati fiscali negli ultimi 5 anni

possono usufruire di:

-          un credito d’imposta pari al 20% dei conferimenti effettivamente versati, e comunque entro un massimale di 400.000, utilizzabile in sede di dichiarazione dei redditi

-          un credito d’imposta pari al 50% delle perdite superiori al 10% (ed entro massimo il 30%) del patrimonio netto risultante nel bilancio approvato relativo al 2020, da usare anche in compensazione senza limiti

-          emettere strumenti finanziari di debito (anche in deroga ai limiti ordinari) a favore del Fondo Patrimonio PMI di prossima costituzione, da restituire in 6 anni 

CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE (28)

A imprese e professionisti con ricavi fino a 5.000.000 nel 2019, spetta un credito d’imposta del 60% dei canoni (locazione, affitto, leasing) effettivamente pagati, per gli immobili a uso non abitativo, con contratti regolarmente registrati, relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio, a condizione che, in riferimento a ciascun di tali mesi, si sia accertata una diminuzione almeno pari al 50% del fatturato concernente rispettivamente gli stessi mesi del 2019. Il credito non rileva ai fini impositivi e si usa in sede di dichiarazione dei redditi o in compensazione. Il credito non spetta per il mese di marzo a chi ne ha già usufruito sulla base del precedente Decreto Cura Italia.

RIDUZIONE BOLLETTE ELETTRICHE (30)

Con provvedimenti dell’Autorità di regolazione dell’energia, per il trimestre maggio/giugno/luglio, si diminuiscono le bollette della luce relative a usi non domestici, con riguardo alle quote concernenti “trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema”.

SUPERAMMORTAMENTO – IPERAMMORTAMENTO (50)

Il termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento è prorogato al 31/12/2020.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE (68)

Coloro che hanno fruito di tutte le 9 settimane precedentemente previste di CIG, possono fare richiesta per altre 5 settimane da utilizzare obbligatoriamente entro il 31/08/2020. Sono poi riconosciute altre 4 settimane massimo, per il periodo: 01/09/2020 – 31/10/2020. Le domande si presentano entro il termine del mese successivo a quello di riferimento.

CIG ORDINARIA PER CHI SI TROVA IN CIG STRAORDINARIA (69)

Si applicano le stesse norme appena viste in materia di CIGO e FIS.

CIG IN DEROGA (70)

Si applicano le stesse norme appena viste in materia di CIGO e FIS.

CIG IN DEROGA ALL’INPS (71)

Le richieste per i periodi di CIG in deroga ulteriori rispetto alle precedenti 9 settimane sono trasmesse all’INPS, con modalità che saranno determinate dallo stesso Istituto. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps trasmette la domanda entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

BONUS BABY-SITTER (72)

Il periodo di congedo passa da 15 a 30 giorni. Il bonus passa da 600 a 1.200.

BONUS PROFESSIONISTI (78)

Il bonus 600 euro per i professionisti iscritti alla Casse ordinistiche, è riconosciuto anche per i mesi di aprile e maggio, con modalità che dovranno essere determinate da decreto ministeriale entro 60 giorni. Tale bonus non spetta a chi è titolare di pensione o di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

SOSPENSIONE LICENZIAMENTI (80)

Fino al 17/08/2020 sono sospesi i licenziamenti per riduzione/cessazione attività (giustificato motivo oggettivo), incluse le procedure di licenziamento già iniziate.

DURC (81)

I DURC in scadenza tra il 31/01/2020 e il 15/04/2020, conservano validità fino al 15/06/2020.

REDDITO DI EMERGENZA (82)

È previsto un bonus fino a 800 euro per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000, patrimonio mobiliare entro i 10.000 e privi di reddito da pensione, da lavoro dipendente o di cittadinanza. Il bonus non è cumulabile con gli altri bonus INPS previsti dal decreto.

NUOVI BONUS INPS (84)

Per i liberi professionisti e i co.co.co. (ex art. 27 Cura Italia), già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. Inoltre:

-          per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 – marzo/aprile – rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro

-          per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione Separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro

Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali dell’AGO (ex art 28 Cura Italia), già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro, viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. I precedenti bonus INPS spettanti per il mese di marzo in base agli artt. 27 e 28 del Decreto Cura Italia, devono essere obbligatoriamente richiesti entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

BONUS LAVORATORI DOMESTICI (85)

Ai lavoratori domestici non conviventi che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità pari a 500 euro per ciascun mese. Detta indennità non è cumulabile con altre varie indennità riconosciute da COVID-19, non spetta ai percettori del reddito emergenza, ai percettori del reddito di cittadinanza, ai titolari di pensione (a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità) e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

LAVORO AGILE (90)

Fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, purché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

PROROGA E/O RINNOVO CONTRATTI A TERMINE (93)

È possibile rinnovare o prorogare fino al 30/08/2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere, anche in assenza delle ordinarie causali.

SOSTEGNO IMPRESE PER RIDUZIONE RISCHI CONTAGIO (95)

l’INAIL provvede a trasferire a Invitalia S.p.A. le risorse per l’erogazione dei contributi alle imprese che hanno sostenuto costi per:

-          apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione

-          dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori

-          apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi

-          dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro

-          sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio

-          dispositivi e altri strumenti di protezione individuale

fino ai seguenti importi massimi:

-          15.000, per le imprese fino a 9 dipendenti

-          50.000, per le imprese da 10 a 50 dipendenti

-          100.000, per le imprese con più di 50 dipendenti

Detti interventi sono incompatibili con gli altri benefici all’uopo previsti, anche di natura fiscale.

ECO-BONUS / SISMA-BONUS (119)

È incrementata al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione si fruisce in 5 rate di pari importo ed è subordinata a uno specifico provvedimento da emanarsi a cura dell’Agenzia delle Entrate.

CREDITO D'IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (120)

In riferimento alle spese necessarie per la ripartenza in sicurezza delle attività aperte al pubblico è previsto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nell’anno 2020. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal 2021, previo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Questa norma necessita di chiarimenti in quanto chiaramente in contrasto con quanto disciplinato nel precedente art. 95.

CESSIONE CREDITI D’IMPOSTA COVID-19 (121/122)

Fino al 31 dicembre 2021, i soggetti aventi diritto ai crediti d’imposta introdotti (incluso il credito sui canoni di locazione e affitto), possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti d’imposta ai fornitori, o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari. Le norme attuative sono demandate a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

La disposizione non lo precisa, ma si deve ritenere che le cessioni possano avvenire solo previo accordo tra cedente e cessionario.

ESENZIONE IVA PER DPI COVID-19 (124)

Fino al 31/12/2020, le cessioni di: mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica; e ogni altra apparecchiatura medica necessaria per la cura e prevenzione del COVID-19 (inclusi i tamponi); sono esenti IVA.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (125)

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore, spetta un credito d'imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

-          la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività

-          l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea

-          l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti

-          l’acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione

-          l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, previo provvedimento attuativo da emanarsi a cura dell’Agenzia delle Entrate.

PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (126/127)

Con riferimento ai soggetti che hanno registrato una diminuzione del 33% del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché all’INAIL, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020, vengono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020), ovvero al massimo in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020). Identica proroga è prevista per chi ha sospeso le ritenute d’acconto di lavoro autonomo e rapporti di agenzia, sui propri compensi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione fino a 2 milioni di euro, i versamenti che scadevano nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi a: ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, IVA, INPS e INAIL, vengono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero al massimo in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

BONUS RENZI (128)

Il bonus 80 euro spettante fino al 30/06/2020 e il subentrante bonus 100 euro spettante dal 01/07/2020 ai lavoratori dipendenti, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa dell’emergenza COVID-19.

RIVALUTAZIONE (137)

È di nuovo aperta la possibilità di rivalutazione del valore delle partecipazioni e dei terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze, è previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito a seguito di apposita perizia. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è dell’11%. Il pagamento può avvenire in 3 rate annuali a decorrere dal 30/09/2020 (termine valevole anche per giuramento e perizia).

TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI (140)

È prorogata fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni per gli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico, ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI (141)

La decorrenza è prorogata dal 01/07/2020 al 01/01/2021.

LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (143)

La scadenza è prorogata dal 01/01/2020 al 01/01/2021.

RINVIO VERSAMENTI DA CONTROLLI AUTOMATIZZATI DELLE DICHIARAZIONI (144)

I pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, nonché della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata (come pure i medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020), possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO D’IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO (145)

Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo.

INCREMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI IN F24 (147)

A decorrere dall’anno 2020, è elevato da 700 mila a 1 milione di euro, il limite annuo dei crediti compensabili attraverso compensazione in F24, ovvero rimborsabili in conto fiscale.

INDICI ISA (148)

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono rivisti per gli anni 2020 e 2021 in funzione delle conseguenze da COVID-19. Per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i precedenti periodi d’imposta 2018 e 2019.

SOSPENSIONE VERSAMENTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTI (149)

Sono prorogati al 16 settembre 2020 (in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo scadenti il 16 di ogni mese, senza interessi) i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

-          atti di accertamento con adesione

-          accordi conciliativi

-          accordi di mediazione

-          atti di liquidazione, inclusi quelli per omessa registrazione di contratti

-          atti di recupero

-          avvisi di liquidazione

i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. È prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti in questione.

RIPETIZIONE INDEBITI SU PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E RETRIBUZIONI (150)

A partire dal 01/01/2020, la restituzione delle somme al soggetto erogatore deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell’erogazione delle stesse, ferma restando la modalità di restituzione al lordo nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.

SOSPENSIONE NOTIFICA PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE LICENZE/AUTORIZZAZIONI (151)

I termini per la notifica e l’esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e i provvedimenti di sospensione dell’iscrizione ad albi od ordini professionali a carico dei soggetti (imprese, commercianti e lavoratori autonomi) ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni, sono sospesi fino 31/01/2021. La sospensione non si applica a chi si rende colpevole di una nuova violazione dopo l’entrata in vigore del presente decreto.

SOSPENSIONE PIGNORAMENTI DELL’AGENZIA DI RISCOSSIONE (152)

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020, sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo, aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità o di assegni di quiescenza. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pignorato.

SOSPENSIONE PAGAMENTI ESATTORIALI (154)

Per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate. I pagamenti relativi a “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” in scadenza nell’anno in corso sono eseguiti entro il 10 dicembre 2020 (non si applica la tolleranza di 5 giorni).

PROROGA NOTIFICHE (157)

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo 2020) e il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali. Tale proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020. Il tutto, salvi i casi di indifferibile urgenza. Fino al 31/12/2020 non si procede all’invio di atti e accertamenti da controlli formali o automatizzati. Il termine di decadenza per i controlli fiscali è prorogato di un anno.

TERMINI PROCESSUALI (158)

La sospensione dei termini processuali si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

MODELLO 730 (159)

Con riferimento all’anno 2019, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possono presentare il modello 730 anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

DIRITTI DOGANALI (161)

I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

TABACCHI (163)

La scadenza del pagamento delle imposte (accisa e IVA sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione; imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo), dovute per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020, è prorogata al 31 ottobre 2020. Sono dovuti gli interessi legali.

TAX CREDIT VACANZE (176)

A determinate condizioni, in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, è riconosciuto un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed &breakfast. Il credito è utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di 500 euro. Il credito sarà pari a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona. Modalità attuative da emanare con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

IMU SETTORE TURISTICO (177)

Sono esentati dalla prima rata relativa all’anno 2020 dell'IMU, gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché in generale gli immobili appartenenti al comparto turistico e ricettivo.

TOSAP – COSAP (181)

Le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate, dal 01/05/2020 fino al 31/10/2020, dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal pagamento del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria e altre semplificazioni burocratiche.

CREDITO INVESTIMENTI PUBBLICITARI (189)

Nel 2020, il credito d’imposta a fronte degli investimenti pubblicitari passa dal 30% al 50%.

BONUS EDICOLE (189)

Alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro.

CREDITO SERVIZI DIGITALI (190)

Per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

PERSONALE AEREO (203)

I vettori aerei che impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettati a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa EASA o dalla normativa nazionale, nonché alla vigilanza dell’ENAC, applicano ai propri dipendenti con base di servizio in Italia, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal CCNL del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

PAC (224)

A salvaguardia delle aziende agricole che non si siano avvalse della facoltà di presentare la domanda semplificata e abbiano invece presentato l’ordinaria domanda nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC) per l’annualità 2020, l’accesso all’anticipazione è innalzata dal 50% al 70% del valore della domanda.

MOBILITÀ SOSTENIBILE (229)

Ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel, ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Sono inoltre previsti bonus rottamazione auto (1.500) e moto (500).

RICERCA E SVILUPPO MEZZOGIORNO (244)

Al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata dal 12% al 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, e dal 12% al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e infine dal 12% al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni.

RESTO AL SUD (245)

I fruitori dell’incentivo “Resto al Sud” possono accedere a un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato in misura pari a:

-          15.000 euro, per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale

-          10.000 euro per ciascun socio, fino a un importo massimo di 40.000 euro, per ogni impresa

BUROCRAZIA (264)

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:

-          nei procedimenti che hanno a oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, l’autodichiarazione sostituisce ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa; qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati, i soggetti di competenza procedono anche in assenza della documentazione antimafia

-          i provvedimenti amministrativi adottati in relazione all’emergenza possono essere annullati d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di 3 mesi decorrente dall’adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso

-          gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza, sono comunque ammessi, anche in deroga ai regolamenti edilizi comunali e agli atti di pianificazione territoriale, nel rispetto dei vincoli

-          gli interventi consistenti in opere contingenti e temporanee destinate a essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, anche in deroga alle autorizzazioni o atti di assenso previa comunicazione di avvio dei lavori al comune, corredata da autodichiarazione

-          gli interventi sono comunque ammessi nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio

Nell’ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. È nulla ogni sanzione disposta per omessa esibizione di documenti già in possesso dell’amministrazione procedente o di altra amministrazione.

Quest’ultima disposizione, in realtà, è già prevista nell’ordinamento nazionale e inserita in specifica legge dello Stato; comunque, ribadirlo non fa mai male…

 

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