Paolo Soro

La rivalutazione dei beni d`impresa secondo la Legge di Stabilità 2014 modificata dal DL 66/2014

La Legge di stabilità per il 2014 (Legge n.147-2013) ha previsto la possibilità di procedere a una nuova rivalutazione dei beni d'impresa; tale previsione è stata parzialmente modificata dal recente Decreto 66/2014. Ecco come si presenta la normativa vigente.

La Legge di stabilità per il 2014 (Legge n.147-2013) ha previsto la possibilità di procedere a una nuova rivalutazione dei beni d'impresa; tale previsione è stata parzialmente modificata dal recente Decreto 66/2014. Ecco come si presenta la normativa vigente.
Le imprese possono procedere a rivalutare i seguenti beni:
- beni dell'impresa (immobili, arredi, attrezzature, impianti etc.) diversi dai beni merce;
- partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni  per tutti i soggetti d'impresa che non adottano gli IAS.
I soggetti interessati sono:
-    società di capitali, società di persone ed enti commerciali;
-    ditte individuali (compresi i contribuenti minimi);
-    enti non commerciali per i beni inerenti all’attività commerciale;
a prescindere dal tipo di contabilità adottato (ordinaria o semplificata).
Le aliquote applicabili per la rivalutazioni sono le seguenti:
-    beni ammortizzabili = 16%;
-    beni non ammortizzabili = 12%;
-    affrancamento riserva da rivalutazi />La rivalutazione potrà essere effettuata nel bilancio al 31.12.13 (per i beni ivi presenti), a condizione che gli stessi beni fossero già iscritti nel bilancio al 31.12.12, e  dovrà riguardare  tutti i beni che appartengono alla medesima categoria omogenea, ovviamente a condizione che il valore contabile non sia già allineato con quello corrente, per ciascuno di essi.
Ogni categoria omogenea può essere rivalutata con le seguenti modalità:
-    rivalutazione del solo costo storico;
-    rivalutazione del costo storico e del relativo fondo ammortamento;
-    riduzione del fondo se capiente o riduzione del fondo con incremento del costo storico.
All’interno della stessa categoria non è ammissibile l’utilizzo di criteri diversi.
Le imprese in semplificata devono redigere un apposito prospetto da vidimare.
La rivalutazione non è, poi, ammessa ai soli fini civilistici, ma concerne anche la sfera fiscale:
-    gli effetti civilistici si avranno fin dal bilancio 2013, con l’iscrizione (a seguito di perizia – se trattasi di immobili – da parte dell’amministratore o di un tecnico esterno) dei maggiori valori da rivalutazione, valori che in ogni caso non potranno eccedere il valore effettivo corrente dei beni;
-    gli effetti fiscali si verificano:
A)    dal 2016 (terzo esercizio successivo al 2013), per il calcolo degli ammortamenti;
B)    dal 2017 (quarto esercizio successivo), per le eventuali plusvalenze/minusvalenze dovute a cessioni dei beni o assegnazioni ai soci o altro tipo di spossessamento da parte dell’impresa.
Non è più ammesso il pagamento dell’imposta in tre rate annuali, ma occorrerà provvedere al pagamento in un’unica soluzione entro il termine di pagamento delle imposte derivanti dal Modello Unico 2014 – Redditi 2013. La rivalutazione genera, quindi, nel periodo 2013-2015, uno scostamento tra valori fiscali e civilistici dei beni (con conseguenti effetti sugli ammortamenti civilistici e fiscali), nonché la necessità di accertare eventuali imposte differite e/o contabilizzare le imposte anticipate.

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