DL 25/03/2020 N. 19
Si evidenziano di seguito i principali provvedimenti adottati dal governo.
Per periodi predeterminati ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono essere adottate una o più delle seguenti misure su parte o tutto il territorio nazionale:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché' di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;
o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;
p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e del paesaggio, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
z) limitazione o sospensione di altre attivita' d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso;
cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari e istituti penitenziari per minorenni;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.
Per la durata dell'emergenza può inoltre essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto.
Le misure di contenimento sono adottate con DPCM. Nelle more, e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute, le misure possono essere adottate dal Ministro della salute.
Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM. Le altre misure ancora vigenti alla data odierna continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori 10 giorni.
Nelle more dell'adozione dei DPCM, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.
I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali.
Le disposizioni in questione si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità.
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento adottate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, e non si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Nei casi di violazione relativamente alle misure di sospensione dell’attività, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
All'atto dell'accertamento delle violazioni, in ogni caso, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria immediata dell’attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Salvo che il fatto costituisca violazione dell'art. 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della quarantena, è punita anche con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000, in forza delle leggi sanitarie.
Le disposizioni in questione che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.
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DECRETO MISE 25/03/2020
Infine, sempre nella giornata di ieri, con decreto ministeriale è stato variato l’elenco dei codici Ateco concernenti le aziende espressamente autorizzate a proseguire l’attività, come indicato nel DPCM recentemente pubblicato.
Il provvedimento in questione prevede talune specifiche per le attività svolte da call center, agenzie interinali e attività di sostegno con codice Ateco 82.99.99.
Anche in tal caso, indipendentemente dal fatto che il DM entra in vigore in data odierna, vengono comunque concessi 3 giorni, ossia fino al 28/03/2020 incluso, a quelle aziende le cui attività non dovessero più essere incluse tra quelle autorizzate a restare aperte, per definire quanto necessario prima della chiusura.
Resta, ovviamente, impregiudicato quanto già comunicato dallo Studio in merito all’eventuale comunicazione da inoltrare alla prefettura di rispettiva competenza.
Segue il nuovo elenco delle attività con relativi codici Ateco.
ATECO |
DESCRIZIONE |
1 |
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali |
3 |
Pesca e acquacoltura |
5 |
Estrazione di carbone |
6 |
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale |
09.1 |
Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale |
10 |
Industrie alimentari |
11 |
Industria delle bevande |
13.96.20 |
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali |
13.95 |
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) |
14.12.00 |
Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro |
16.24 |
Fabbricazione di imballaggi in legno |
17 |
Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24) |
18 |
Stampa e riproduzione di supporti registrati |
19 |
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
20 |
Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60) |
21 |
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici |
22.2 |
Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02) |
23.13 |
Fabbricazione di vetro cavo |
23.19.10 |
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia |
25.21 |
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale |
25.92 |
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo |
26.6 |
Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche |
27.1 |
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità |
27.2 |
Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici |
28.29.30 |
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio |
28.95.00 |
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) |
28.96 |
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) |
32.50 |
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
32.99.1 |
Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza |
32.99.4 |
Fabbricazione di casse funebri |
33 |
Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17) |
35 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata |
36 |
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
37 |
Gestione delle reti fognarie |
38 |
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali |
39 |
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti |
42 |
Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10) |
43.2 |
Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni |
45.2 |
Manutenzione e riparazione di autoveicoli |
45.3 |
Commercio di parti e accessori di autoveicoli |
45.4 |
Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori |
46.2 |
Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi |
46.3 |
Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco |
46.46 |
Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici |
46.49.2 |
Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali |
46.61 |
Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori |
46.69.91 |
Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico |
46.69.94 |
Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici |
46.71 |
Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento |
49 |
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte |
50 |
Trasporto marittimo e per vie d'acqua |
51 |
Trasporto aereo |
52 |
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti |
53 |
Servizi postali e attività di corriere |
55.1 |
Alberghi e strutture simili |
j (DA 58 A 63) |
Servizi di informazione e comunicazione |
K (da 64 a 66) |
Attività finanziarie e assicurative |
69 |
Attività legali e contabili |
70 |
Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale |
71 |
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche |
72 |
Ricerca scientifica e sviluppo |
74 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche |
75 |
Servizi veterinari |
78.2 |
Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)1 |
80.1 |
Servizi di vigilanza privata |
80.2 |
Servizi connessi ai sistemi di vigilanza |
81.2 |
Attività di pulizia e disinfestazione |
82.20 |
Attività dei call center2 |
82.92 |
Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi |
82.99.2 |
Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste |
82.99.99 |
Altri servizi di sostegno alle imprese3 |
84 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria |