Paolo Soro

Decreto Legge 25/03/2020 N. 19 – Decreto MISE 25/03/2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 79 del 25/03/2020, il DL 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il provvedimento entra in vigore da oggi, 26/03/2020, salvo definitiva conversione in legge del Parlamento entro 60 giorni.

DL 25/03/2020 N. 19

Si evidenziano di seguito i principali provvedimenti adottati dal governo.

Per periodi  predeterminati ciascuno di durata non  superiore  a  30 giorni,  reiterabili  e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020,  termine  dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono essere adottate una  o  più delle seguenti misure su parte o tutto il territorio nazionale:

a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni  alla  possibilità   di   allontanarsi   dalla   propria residenza, domicilio o dimora  se  non  per  spostamenti  individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze  lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

b) chiusura al pubblico di strade  urbane,  parchi,  aree  gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

c) limitazioni o divieto  di  allontanamento  e  di  ingresso  in territori comunali, provinciali  o  regionali,  nonché  rispetto  al territorio nazionale;

d) applicazione della misura della  quarantena  precauzionale  ai soggetti che hanno avuto contatti  stretti  con  casi  confermati  di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate  al  di fuori del territorio italiano;

e) divieto assoluto di allontanarsi dalla  propria  abitazione  o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;

f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti  in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

g) limitazione o sospensione di manifestazioni  o  iniziative  di qualsiasi natura, di eventi e di ogni  altra  forma  di  riunione  in luogo pubblico o  privato,  anche  di  carattere  culturale,  ludico, sportivo, ricreativo e religioso;  

h) sospensione delle cerimonie civili  e  religiose,  limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto  sale  da  ballo, discoteche,  sale  giochi,  sale  scommesse  e  sale  bingo,   centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione  o  evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati,  ivi  compresa la possibilità di  disporre  la  chiusura  temporanea  di  palestre, centri  termali,  sportivi,  piscine,  centri  natatori  e   impianti sportivi, anche se privati, nonché' di disciplinare le  modalità  di svolgimento  degli  allenamenti  sportivi  all'interno  degli  stessi luoghi;

n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;

o)  possibilità  di  disporre  o  di  affidare  alle  competenti autorità statali  e  regionali  la  limitazione,  la  riduzione,  la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo,  marittimo,  nelle  acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;

p) sospensione  dei  servizi  educativi  per  l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università  e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica,  di corsi professionali, master, corsi per  le  professioni  sanitarie  e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e  locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma  la  possibilità  del  loro  svolgimento  di attività in modalità a distanza;

q) sospensione  dei  viaggi  d'istruzione,  delle  iniziative  di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate  dalle  istituzioni  scolastiche  di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;

r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al  pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e  del  paesaggio,  nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

 s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli  uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque  salve  le  attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali  prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

t)  limitazione  o  sospensione  delle  procedure  concorsuali  e selettive finalizzate all'assunzione di personale  presso  datori  di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte  salve  l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati  dalla legge, la conclusione delle  procedure  per  le  quali  risulti  già ultimata  la  valutazione  dei  candidati  e   la   possibilità   di svolgimento  dei  procedimenti  per  il  conferimento  di   specifici incarichi;

u) limitazione  o  sospensione  delle  attività  commerciali  di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la  reperibilità  dei  generi  agricoli,  alimentari  e   di   prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo  a  carico  del  gestore  di  predisporre  le condizioni per garantire il rispetto di  una  distanza  di  sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il rischio di contagio;

v) limitazione o sospensione delle attività di  somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo  sul  posto  di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

z) limitazione o  sospensione  di  altre  attivita'  d'impresa  o professionali,  anche  ove  comportanti  l'esercizio   di   pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di  esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia  possibile  rispettare  la distanza di sicurezza  interpersonale  predeterminata  e  adeguata  a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura  di contenimento,  con  adozione  di  adeguati  strumenti  di  protezione individuale;

aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a  eccezione di quelli  necessari  per  assicurare  la  reperibilità  dei  generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

bb) specifici divieti o limitazioni per  gli  accompagnatori  dei pazienti  nelle  sale  di  attesa  dei   dipartimenti   emergenze   e accettazione e dei pronto soccorso;

cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a  strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite, hospice,  strutture  riabilitative  e  strutture   residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari e istituti penitenziari per minorenni;

dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno  sostato  in  zone  a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;

ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione  rispetto al rischio epidemiologico;

ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

gg) previsione che le attività consentite  si  svolgano  previa assunzione da parte del titolare o del gestore  di  misure  idonee  a evitare assembramenti di  persone,  con  obbligo  di  predisporre  le condizioni per garantire il  rispetto  della  distanza  di  sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il rischio di contagio; per i servizi di  pubblica  necessità,  laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione  di  strumenti di protezione individuale;

hh) eventuale previsione di  esclusioni  dalle  limitazioni  alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso  per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

Per la durata dell'emergenza può inoltre essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto.

Le misure di contenimento sono adottate con DPCM. Nelle more, e  con  efficacia  limitata fino a tale momento, in casi di  estrema  necessità  e  urgenza  per situazioni sopravvenute, le  misure possono essere adottate dal Ministro della salute.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati  sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati. Continuano  ad  applicarsi   nei   termini originariamente previsti le misure già adottate con  i  DPCM. Le altre misure ancora vigenti alla data odierna continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori 10 giorni.

Nelle  more  dell'adozione  dei DPCM,  e  con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni,  in  relazione  a specifiche  situazioni  sopravvenute  di  aggravamento  del   rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una  parte  di  esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive,  esclusivamente  nell'ambito   delle attività di  loro  competenza  e  senza  incisione  delle  attività produttive  e  di  quelle  di  rilevanza  strategica  per  l'economia nazionale.

I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili  e  urgenti  dirette  a  fronteggiare   l'emergenza   in contrasto con le misure statali.

Le  disposizioni  in questione si  applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità.

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto  delle misure di contenimento adottate è punito  con   la   sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, e non si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 650 del  codice  penale  o  da  ogni  altra  disposizione  di  legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Se  il  mancato  rispetto  delle  predette  misure  avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate  fino  a un terzo.

Nei casi di violazione relativamente alle misure di sospensione dell’attività, si  applica anche la  sanzione  amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5  a  30 giorni.

All'atto dell'accertamento delle violazioni, in ogni caso, ove necessario per impedire la prosecuzione o la  reiterazione  della violazione,  l’autorità  procedente  può   disporre   la   chiusura provvisoria  immediata dell’attività  o  dell'esercizio  per  una  durata  non superiore  a  5  giorni. 

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella  accessoria è applicata nella misura massima.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell'art. 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della quarantena, è punita anche con  l'arresto da 3 mesi a 18 mesi  e  con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000, in forza delle leggi sanitarie.

Le disposizioni in questione che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  presente decreto, ma in tali casi le sanzioni  amministrative  sono  applicate nella misura minima  ridotta  alla  metà.

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DECRETO MISE 25/03/2020

Infine, sempre nella giornata di ieri, con decreto ministeriale è stato variato l’elenco dei codici Ateco concernenti le aziende espressamente autorizzate a proseguire l’attività, come indicato nel DPCM recentemente pubblicato.

Il provvedimento in questione prevede talune specifiche per le attività svolte da call center, agenzie interinali e attività di sostegno con codice Ateco 82.99.99.

Anche in tal caso, indipendentemente dal fatto che il DM entra in vigore in data odierna, vengono comunque concessi 3 giorni, ossia fino al 28/03/2020 incluso, a quelle aziende le cui attività non dovessero più essere incluse tra quelle autorizzate a restare aperte, per definire quanto necessario prima della chiusura.

Resta, ovviamente, impregiudicato quanto già comunicato dallo Studio in merito all’eventuale comunicazione da inoltrare alla prefettura di rispettiva competenza.

Segue il nuovo elenco delle attività con relativi codici Ateco.

ATECO

DESCRIZIONE

1

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

3

Pesca e acquacoltura

5

Estrazione di carbone

6

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

09.1

Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

10

Industrie alimentari

11

Industria delle bevande

13.96.20

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

 

13.95

Fabbricazione  di  tessuti  non  tessuti  e  di  articoli  in  tali  materie  (esclusi  gli  articoli  di

abbigliamento)

14.12.00

Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

16.24

Fabbricazione di imballaggi in legno

17

Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)

18

Stampa e riproduzione di supporti registrati

19

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

 

20

Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 -

20.59.50 - 20.59.60)

21

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22.2

Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)

23.13

Fabbricazione di vetro cavo

23.19.10

Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

25.21

Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

25.92

Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

 

26.6

Fabbricazione di         apparecchi      per      irradiazione,   apparecchiature            elettromedicali           ed

elettroterapeutiche

 

27.1

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per  la

distribuzione e il controllo dell'elettricità

27.2

Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici

28.29.30

Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio

28.95.00

Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

 

28.96

Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse

parti e accessori)

32.50

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

32.99.1

Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

32.99.4

Fabbricazione di casse funebri

33

Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei

seguenti  codici:  33.11.01,  33.11.02,  33.11.03,  33.11.04,  33.11.05,  33.11.07,  33.11.09,

33.12.92, 33.16, 33.17)

35

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37

Gestione delle reti fognarie

38

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

39

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

42

Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)

43.2

Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

45.2

Manutenzione e riparazione di autoveicoli

45.3

Commercio di parti e accessori di autoveicoli

 

45.4

Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e

accessori

46.2

Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

46.3

Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

46.46

Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici

46.49.2

Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali

 

46.61

Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole

e utensili agricoli, inclusi i trattori

46.69.91

Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico

46.69.94

Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici

 

46.71

Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento

49

Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50

Trasporto marittimo e per vie d'acqua

51

Trasporto aereo

52

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53

Servizi postali e attività di corriere

55.1

Alberghi e strutture simili

j (DA 58 A 63)

Servizi di informazione e comunicazione

K (da 64 a 66)

Attività finanziarie e assicurative

69

Attività legali e contabili

70

Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

71

Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72

Ricerca scientifica e sviluppo

74

Attività professionali, scientifiche e tecniche

75

Servizi veterinari

78.2

Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)1

80.1

Servizi di vigilanza privata

80.2

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

81.2

Attività di pulizia e disinfestazione

82.20

Attività dei call center2

82.92

Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

82.99.2

Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

82.99.99

Altri servizi di sostegno alle imprese3

84

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

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