Anche le imprese in perdita o con un basso margine avranno la chance di ottenere il Durf, il certificato di regolarità fiscale, indispensabile per dribblare i nuovi obblighi in materia di appalti.
L'Agenzia delle entrate, con la circolare 1/E del 12 febbraio scorso, interviene di fatto ampliando la tipologia di versamenti considerabili per superare uno dei ferrei requisiti, probabilmente il più arduo, richiesti per ottenere il Durf, ovvero la necessità per le imprese appaltatrici/subappaltatrici di aver realizzato un ammontare di versamenti triennali nel conto fiscale pari al 10% dell'ammontare dei ricavi risultanti dalle medesime dichiarazioni.
Secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate infatti, tra i «versamenti in conto fiscale» potranno essere considerati (al lordo dei crediti compensati) non solo i tributi ma anche i contributi ed i premi assicurativi Inail mentre, l'unica esclusione indicata, resta quella per i pagamenti dei debiti iscritti a ruolo che non potranno dunque essere conteggiati per superare il plafond fissato dalla norma.
La possibilità di comprendere sia i versamenti tributari sia quelli previdenziali non è cosa da poco poiché consentirà alle imprese appaltatrici/subappaltatrici che hanno versato poche imposte (o addirittura zero) perché in perdita o a basso margine, di ottenere comunque il certificato di regolarità.
L'eventuale gap mancante, non raggiunto con le sole dirette ed indirette, per toccare il 10% richiesto dalla disposizione, potrà infatti essere eventualmente raggiunto grazie ai versamenti effettuati in qualità di sostituti d'imposta.
Come specificato nella circolare 1/E inoltre, per i soggetti aderenti al consolidato fiscale di cui agli articoli 117 e seguenti del Tuir, ai fini della determinazione dei complessivi versamenti in conto fiscale potrà essere fatta valere anche «l'imposta teorica» corrispondente al reddito complessivo proprio di cui all'articolo 121 del Tuir attribuito al consolidato fiscale.
Nei casi in cui nell'ultimo triennio siano scaduti i termini per la presentazione di due sole dichiarazioni dei redditi (per esempio, un'impresa costituita il 1° gennaio 2017 e che a febbraio 2020 risulta avere più di tre anni di vita ma solo 2 annualità di dichiarativi presentati), come indicato dall'Agenzia delle entrate, il risconto e la verifica del requisito sarà effettuata solo due dichiarazioni.
I requisiti per l'ottenimento del Durf. Per ottenere il Durf ed evitare di consegnare ai committenti le deleghe F24 nominative oltre a tutta la documentazione sui dipendenti impiegati nell'opera/servizio, come disposto dal comma 5 dell'articolo 4 del dl 124/2019, le imprese appaltatrici e subappaltatrici dovranno rispettare 4 parametri:
1. devono essere in attività da almeno tre anni;
2. devono essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
3. devono aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
4. Non devono avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (o non siano stati rateizzati).
Fonte: Italia Oggi