Paolo Soro

Sgravi fino a 8mila euro per l’assunzione di giovani

Un anno di sgravi contributivi, fino a massimo 8.060 euro, a chi assume giovani dai 16 anni in su nel corso di quest’anno. Opera nei casi di assunzione a tempo indeterminato o con apprendistato professionalizzante, di stabilizzazione e di assunzione di soggetti con basso reddito.

Un anno di sgravi contributivi, fino a massimo 8.060 euro, a chi assume giovani dai 16 anni in su nel corso di quest'anno. Si chiama «IO Lavoro» ed è il nuovo incentivo istituito dall'Anpal con decreto n. 44/2020. Opera nei casi di assunzione a tempo indeterminato o con apprendistato professionalizzante, di stabilizzazione (trasformazione a tempo indeterminato di assunzioni a termine) nonché di assunzione di soggetti già occupati con basso reddito tanto da poter essere ritenuti «disoccupati» ai sensi del dl n. 4/2019 (reddito fino a 8.145 se dipendenti o 4.800 se lavoratori autonomi). Le risorse disponibili ammontano a 329,400 mln di euro.

L'incentivo, fotocopia del bonus Neet operativo fino allo scorso anno (con la sola novità della nuova ipotesi di «disoccupazione» relativa ai soggetti già occupati), è destinato ad agevolare le assunzioni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020. Opera sul tutto il territorio nazionale, con esclusione della provincia autonoma di Bolzano (rileva la sede di lavoro, non la residenza del neo-assunto). La gestione è affidata all'Inps, che mediante la consueta procedura della doppia domanda (una di prenotazione, l'altra di conferma) riconoscerà gli incentivi nell'ambito delle risorse disponibili.

L'incentivo si rivolge esclusivamente ai datori di lavoro privati (è escluso il settore pubblico), che assumano persone con le seguenti caratteristiche:

- d'età compresa tra 16 e 24 anni;

- d'età con 25 anni e oltre, privi d'impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

In entrambi i casi, inoltre, deve trattarsi di:

- soggetti che non hanno avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro che li assume (eccetto l'ipotesi di stabilizzazione);

- persone disoccupate considerando l'originaria definizione (chi non ha impiego, subordinato o autonomo, che ha prodotto DID e ha, eventualmente, stipulato un Patto di servizio con il centro impiego) di cui all'art. 19 del dlgs n. 150/2015 e sia la nuova definizione dettata dal dl n. 4/2019 (soggetti che hanno rilasciato la Did e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti: non svolgono attività, né subordinata né autonoma; ovvero la svolgono, ma con redditi fino a 8.145 euro, se l'attività è subordinata, e fino a 4 mila euro se l'attività è di tipo autonomo).

L'incentivo spetta per le assunzioni effettuate:

a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, a tempo pieno o parziale;

con apprendistato professionalizzante;

trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto già in corso a tempo determinato.

È escluso per lavoro domestico, occasionale e intermittente.

L'incentivo è pari ai contributi dovuti all'Inps dal datore di lavoro, esclusi premi Inail, per 12 mesi dalla data di assunzione, fino a un importo massimo di 8.060 euro per assunto. In caso di assunzione a tempo parziale il massimale (8.060 euro) è proporzionalmente ridotto. L'incentivo va fruito, pena la decadenza, entro il 28 febbraio 2022. Richiede il rispetto della regola de minimis; in alternativa deve comportare un incremento dell'occupazione netta.

Fonte: Italia Oggi

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