Paolo Soro

I versamenti non giustificati rischiano il reato di riciclaggio

Il professionista che riceve bonifici da una società “cartiera” coinvolta in truffe e illeciti fiscali corre il pericolo di subire misure restrittive della libertà personale.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 49011 del 2 dicembre 2019, ha dichiarato infondato il motivo di ricorso di un imprenditore accusato del reato di riciclaggio, per aver incassato dei proventi di plausibile provenienza illecita.

Le caratteristiche della società che aveva disposto i bonifici (una “cartiera”) e gli stretti legami tra il ricorrente e l’organizzazione criminale, che aveva programmato la realizzazione di un numero indeterminato di truffe in danno di istituti di finanziamento, presuppongono la provenienza illecita dei versamenti sul conto corrente dell’imputato e, quindi, la sussistenza del reato presupposto a quello di riciclaggio.

La vicenda trae origine dalla verifica di alcuni pagamenti effettuati da una società “cartiera”, direttamente sul conto corrente di un imprenditore, il quale non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione valida.

L’imprenditore, imputato per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di truffa e illeciti fiscali, era coinvolto in attività criminose atte a intentare truffe in danno di istituti finanziari. Durante l’istruttoria dei magistrati è emerso, infatti, che le attività criminose erano effettuate mediante “l’utilizzo di fittizie pratiche, sorrette da falsa documentazione e dall'apparenza di rapporti di lavoro tra gli indagati, tra cui l’imputato, e le società emittenti che versavano somme a titolo di retribuzioni ai soggetti che materialmente conseguivano i finanziamenti”.

La Corte di cassazione è stata quindi chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della convalida, in capo all’imputato, della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di riciclaggio, “realizzato ricevendo su un conto corrente bancario a lui intestato alcuni bonifici, senza alcun valido titolo giuridico che potesse giustificare l'erogazione del denaro, da parte di persone fisiche e giuridiche coinvolte nelle attività criminose del sodalizio, ostacolandone la tracciabilità”.

La parte ricorrente ha infatti eccepito il vizio di motivazione in relazione al profilo dell'individuazione del delitto presupposto, nonché la mancanza del requisito di attualità delle esigenze cautelari, stante il tempo trascorso dalla commissione dei fatti e dell’assenza di ulteriori segnalazioni di analoghe condotte criminose.

La Corte, seppur ha riconosciuto fondato il motivo della mancanza di attualità del pericolo di reiterazione del reato, ha ritenuto del tutto infondato il presunto vizio sulla consistenza del delitto presupposto.

In particolare, i supremi giudici hanno precisato che “il Tribunale del riesame ha affrontato il tema della provenienza delittuosa delle somme utilizzate per l'esecuzione dei bonifici sul conto corrente del ricorrente, esponendo le ragioni indicate nel provvedimento del G.i.p., ricostruendo le movimentazioni eseguite sul conto corrente e individuando le circostanze di fatto e gli argomenti logici ritenuti idonei a dimostrare che quelle somme dovevano ritenersi di provenienza delittuosa, per le caratteristiche della società che aveva disposto i bonifici (e della persona fisica che era anch'ella coinvolta nelle medesime attività delittuose) e per gli stretti legami tra il ricorrente e l'organizzazione criminale che aveva programmato la realizzazione di un numero indeterminato di truffe in danno di istituti di finanziamento”.

Con la sentenza in esame, la Corte di cassazione è tornata sul controverso rapporto tra reato presupposto, ancorché costituente un illecito fiscale, e quello di riciclaggio.

Il reato di riciclaggio è disciplinato nell’ordinamento italiano dall’articolo 648-bis del codice penale, secondo il quale si configura il reato in esame ogni qualvolta un soggetto “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa…”.

Con la legge n. 328/1993, la norma richiamata è stata rivisitata in ragione delle indicazioni della convenzione di Strasburgo del 1990 e della prima direttiva europea antiriciclaggio del 1991.

La modifica normativa più rilevante è data proprio dall’individuazione del delitto presupposto, che, secondo la suddetta convenzione, è rappresentato da “qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano proventi che possano diventare oggetto di uno dei reati definiti dall’art. 9 della presente convenzione”.

In breve, tutti i reati da cui scaturiscono proventi suscettibili di valutazione economica, compresi gli illeciti fiscali, sono considerati “potenziali” reati presupposto di riciclaggio. L’attenzione del legislatore non è più rivolta ai “delitti matrice”, bensì ai proventi oggetto di riciclaggio.

A titolo esemplificativo, la Corte di cassazione ha evidenziato che l’accertamento del delitto presupposto “non deve essere contenuto in una sentenza irrevocabile” in quanto il giudice chiamato a decidere sulla effettività del reato di riciclaggio può basare la sua decisione sulla individuata “provenienza illecita” delle utilità in esame, appurata con prove logiche (sentenza n. 20188/2015).

Ancora, l’esistenza del reato presupposto si evince non solo dalla mancata giustificazione del possesso di somme di denaro, ma dall’utilizzazione del capitale economicamente apprezzabile, con operazioni prive di senso dal punto di vista della gestione patrimoniale, rafforzando l’elemento dell’assenza di lecite fonti di reddito (sentenza n. 35763/2010).

Nel caso concreto, le doglianze dell’imputato sulla mancata individuazione del delitto presupposto, si sono scontrate con l’attuale formulazione del delitto di riciclaggio che ammette quale delitto presupposto, come detto, “qualsiasi delitto non colposo”.

I giudici di legittimità hanno, infatti, ritenuto infondata la richiesta di parte sulla non configurabilità del reato presupposto.

L’ordinanza dei giudici di merito ha infatti “fatto leva sull’argomento, logicamente plausibile che la ravvisata inesistenza di effettivi apparati aziendali, rivestendo le società coinvolte in quelle operazioni il ruolo di "società cartiere", conduceva a ritenere che le somme a disposizione delle dette società, su cui confluivano anche gli importi dei finanziamenti ottenuti grazie alle truffe perpetrate, dovevano essere di provenienza delittuosa, restando irrilevante l'individuazione specifica delle singole poste di denaro utilizzate per l'esecuzione dei bonifici a fronte della prova logica così rappresentata”.

Fonte: Fisco-Oggi

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