Paolo Soro

Società semplici con regole fiscali normalizzate

Nel caso in cui il percettore effettivo sia una persona fisica al di fuori del regime di impresa, dovrà essere applicata la ritenuta a titolo di imposta del 26 per cento.

Utili percepiti dalle società semplici con regole allineate alle ipotesi ordinarie: ad esempio, nel caso in cui il percettore effettivo sia una persona fisica al di fuori del regime di impresa, dovrà essere applicata la ritenuta a titolo di imposta del 26%. Ciò sulla base della comunicazione che la società semplice farà al soggetto Ires che distribuisce il dividendo. È questo il contenuto di un emendamento approvato nel fine settimana al dl n. 124 del 2019 e che regolamenta la tassazione degli utili percepiti dalle società semplici che partecipano in soggetti Ires. Da un punto di vista formale, la norma introdotta dovrebbe essere l'articolo 32 ter del decreto senza alcun collegamento alle norme del testo unico delle imposte sui redditi. L'emendamento prevede che i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Il principio generale parrebbe quello di diretta imputazione ai soci della società semplice con conseguente applicazione delle regole di carattere generale e dunque:

- laddove il socio sia un soggetto Ires, troverebbe applicazione l'esclusione dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;

- laddove il socio sia un soggetto Irpef in regime di impresa, troverebbe applicazione l'esclusione dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;

- per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa la tassazione avverrebbe con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1, del dpr n. 600 del 1973 e dunque del 26%. Detta ritenuta, effettuata con obbligo di rivalsa, è operata dalle società e dagli enti Ires sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e alle medesime condizioni.

Pertanto, in questi termini, si profila una soluzione alla problematica che emergeva anche sulla scorta delle istruzioni al modello Unico 2019 che sembrava risolvere, in senso sfavorevole, la questione sorta alla luce della modifica apportata dalla legge di Bilancio per il 2018 alla disciplina della tassazione sui dividendi. Prima di detta norma, infatti, i dividendi percepiti dalle società semplici erano trattati alla stregua delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 del Tuir. Con l'abrogazione della norma e la conseguente equiparazione del trattamento fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche a prescindere dalla caratura della partecipazione, era sorto il problema sulla corretta fiscalità dell'utile nel caso lo stesso fosse imputabile alla società semplice. Sulla questione si era soffermato un documento della Fondazione nazionale dei commercialisti del settembre 2018 nel quale si sosteneva, condivisibilmente, la necessità di un intervento normativo che disciplinasse la specifica fattispecie. Detto intervento pare dunque essere giunto mediante una correzione a quanto disciplinato dal dl n. 124 del 2019 sulla scorta di un principio generale che appare «bypassare» la società semplice per individuare direttamente la posizione del socio della società medesima. Questo nel momento in cui la società semplice, a sua volta, abbia una partecipazione in un soggetto Ires residente. In altri termini, pur continuando ad applicarsi il principio della trasparenza fiscale, si avrà riguardo alla natura del socio percettore. Con particolare riferimento all'ipotesi in cui il socio sia una persona fisica titolare delle partecipazioni al di fuori del regime di impresa, si applicheranno le regole di carattere ordinario con conseguente applicazione della ritenuta di imposta del 26% da parte della società che distribuisce il dividendo analogamente alla ipotesi in cui il socio persona fisica partecipi direttamente. Conseguentemente, si dovrebbe ritenere applicabile anche il regime transitorio identificato dalla legge di Bilancio per il 2018 in relazione agli utili pregressi secondo l'anno di formazione degli stessi.

Fonte: Italia Oggi

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