Una pagella fiscale poco più che sufficiente non espone automaticamente alle verifiche delle Entrate. Chi in base agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) ottiene un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non deve, di per sé, temere l'attivazione di un'attività di controllo. Anche se l'Agenzia terrà conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale. Esclusi dagli Isa i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime forfetario e di quello per l'imprenditoria giovanile. Possibilità di modificare l'Isa precompilato, ma con alcune eccezioni: non possono essere toccati, ad esempio, i coefficienti individuali per la stima dei ricavi/compensi.
Sono alcuni dei chiarimenti forniti ieri dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 20/E che raccoglie quanto illustrato alle associazioni di categoria e agli ordini professionali in occasione degli incontri e convegni sugli Isa svoltisi negli scorsi mesi di giugno e luglio. Si va dalle domande riguardanti le attività di selezione e analisi del rischio basate sulle risultanze degli Isa a quelle relative alle diverse fattispecie cui sono correlate ipotesi di esclusione dall'applicazione per il periodo d'imposta 2018; dai quesiti che riguardano aspetti correlati ai risultati derivanti dall'elaborazione del software «Il tuo Isa» a quelli relativi agli effetti della indicazione di ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità.
In primis, come detto, è ribadito che, come previsto dal provvedimento del 10 maggio 2019, «ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, l'Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6» e con riferimento a specifico quesito in merito si precisa che l'attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporterà, sulla base degli elementi di rischio «insiti» nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall'Isa medesimo, l'attivazione di attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.
Attenzione è data anche alle cause di esclusione. Al riguardo si segnala che nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente non ne è prevista alcuna; tuttavia, per tali soggetti può continuare a rimanere valido il chiarimento fornito con la circolare n. 110/E del 1999 (riferita agli studi settore), e che, quindi, in caso di attività svolte in via non esclusiva potrà essere fornita indicazione, nelle note aggiuntive, che il perseguimento di fini mutualistici possa aver inciso in maniera rilevante sulle dinamiche imprenditoriali, condizionando negativamente il risultato della applicazione degli Isa. Si precisa altresì che in caso di affitto d'azienda, il contribuente può ritenersi escluso per tutti i periodi d'imposta in cui risulta il fitto d'azienda. Esclusi dall'applicazione sono anche i soggetti che possono usufruire del regime agevolato forfettario previsto dalla legge n. 398/1991 (questi determinano l'imponibile applicando, all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, un coefficiente prestabilito) i quali si aggiungono, come detto, ai contribuenti in regime forfettario (di cui alla legge 190/2014) e a quelli in regime di vantaggio.
Per il software e la compilazione merita richiamare il quesito riguardante le società che svolgono come attività prevalente quella classificata con codice Ateco 81.22.02 («Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti macchinari industriali») e tenute alla compilazione del Modello Isa AG70U. Per esse si chiarisce che occorre in questi casi compilare i righi E01 «Appalto pubblico» ed E02 «Subappalto» del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Isa solo se l'impresa opera con una delle due modalità di acquisizione dei lavori ivi previste mentre la compilazione dei righi E03 «In proprio» ed E04 «Affidata a terzi» è prevista indipendentemente dalle informazioni richieste ai menzionati righi E01 ed E02.
Un particolare quesito (inerente ai benefici premiali legati agli indici) è quello che si riferisce al caso in cui, al contribuente, l'Isa attribuisca un voto almeno pari ad 8 facendo venire meno l'obbligo del visto di conformità per la compensazione di crediti d'imposta entro il limite di 20-50 mila euro. In merito è stato chiesto all'Agenzia cosa succede se, dopo la compensazione senza apposizione del visto, per un qualsiasi motivo (errore, dichiarazione integrativa, lettera di compliance, accertamento ecc.) il voto attribuito scende sotto il valore di 8. In tale ipotesi l'amministrazione evidenzia che il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all'ottenimento di benefici premiali deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli indici di affidabilità siano corretti e completi. Pertanto, laddove il raggiungimento di una premialità sia l'effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio.
Altro chiarimento degno di nota riguarda la compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette e Irap fino a 20 mila euro scaturenti dalle rispettive dichiarazioni: questi crediti possono essere utilizzati in compensazione già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel quale sono maturati, senza necessità della preventiva presentazione del modello Isa.
Fonte: Italia Oggi
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