Paolo Soro

Niente Iva sulle provviste imbarcate. Vale l’annotazione sul registro di bordo.

L’accesso al regime di non imponibilità Iva è direttamente correlato alla nozione di "navi adibite alla navigazione in alto mare" e alla relativa documentazione ufficiale.

In tema di non imponibilità Iva delle provviste acquistate, per la prova dell'avvenuto imbarco è ancora necessaria la registrazione della fattura d'acquisto su apposito registro. In più sulla copia cartacea della fattura il Capitano deve annotare la propria dichiarazione di avvenuto imbarco. Questa la risposta n. 325/2019 dell’Agenzia a una istanza di interpello.

L’istante, che svolge attività per le quali vengono effettuati acquisti di provviste e dotazioni di bordo assimilati alle cessioni all’esportazione, dichiara che, al momento dell’acquisto, il capitano produce una dichiarazione di non imponibilità Iva al fornitore, che emette fattura ai sensi dell’articolo 8-bis Dpr n.633/1972, indicando la finalità e la destinazione della merce.

I dati della fattura vengono annotati in un apposito registro, come prova dell’avvenuto imbarco.

Considerato che dal 1° gennaio 2019 sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica, l’istante chiede di sapere se sia possibile essere esonerati dalla tenuta del registro.

L’Agenzia, nel rispondere al quesito, ripercorre la normativa che definisce quali operazioni possono essere assimilate alle cessioni all’esportazione (articolo 8-bis del Dpr n. 633/1972). Inoltre richiama due documenti di prassi che chiariscono come beneficiare del regime di non imponibilità.

In particolare, con la risoluzione n. 2/2017 l'Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della nozione di "navi adibite alla navigazione in alto mare", rilevante per l'applicazione del regime di non imponibilità Iva, e chiarito che la condizione della prevalenza dei viaggi effettuati in alto mare deve essere provata sulla base della “documentazione ufficiale”.

Con la risoluzione n. 6/2018, le Entrate hanno precisato che è tale ogni documentazione proveniente dall’armatore o da colui che ha la responsabilità della nave (il capitano), idonea a indicare, in maniera precisa e coerente, le tratte marittime effettuate dalla nave.

Rientrano nel novero della documentazione ufficiale, ad esempio:

il giornale di navigazione o il giornale di bordo tenuto dal comandante della nave

la cartografia dei viaggi, i dati e le informazioni estratte dagli eventuali sistemi di navigazione satellitare o di trasponder

i contratti commerciali, le fatture e i relativi mezzi di pagamento.

La risoluzione affronta anche il caso in cui l’acquirente non sia in grado di esibire al fornitore la documentazione ufficiale. In tale ipotesi, il fornitore può emettere fattura in regime di non imponibilità, ma sulla base di una dichiarazione nella quale l’armatore, il comandante della nave o chi ha la responsabilità gestionale effettiva attesta che la nave è adibita “effettivamente e prevalentemente” alla navigazione in alto mare.

Tutto ciò premesso, l’Agenzia conclude che per provare l'avvenuto imbarco delle provviste delle e dotazioni, è necessaria la registrazione della fattura su apposito registro. Inoltre sulla copia cartacea del documento contabile il capitano deve annotare la propria dichiarazione dell’avvenuto imbarco.

Fonte: Fisco-Oggi

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