Come noto, l’art. 4 del D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018, al primo comma, ha previsto che i debiti di importo residuo fino a mille Euro (alla data di entrata in vigore del decreto) comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato entro il 31 dicembre 2018. L'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate.
Senonché, in pratica, è capitato non di rado che l’Agente della riscossione non abbia provveduto a questo effettivo annullamento per tutte le cartelle interessate, entro l’anzidetta scadenza; o comunque non abbia trasmesso il relativo elenco a chi di dovere. Risultato: il contribuente è stato costretto ad attivarsi in prima persona per ottenere un adempimento che il Legislatore non ha mai posto a suo carico.
In tale ottica, assume particolare rilevanza la pronuncia qui oggetto di commento che concerne proprio una fattispecie rientrante nell’ultimo condono.
La controversia prende l’avvio da una cartella di pagamento dell'importo di Euro 537,12, notificata in data 12 luglio 2008, relativa all'abbonamento televisivo speciale per i canoni RAI degli anni dal 2001 al 2007. Il contribuente ha contestato l’illegittimità della pretesa impositiva, ma è risultato sconfitto sia in Commissione Tributaria Provinciale, che in sede regionale.
La causa è così giunta all’esame della Cassazione, la cui Sezione Tributaria si è trovata a doversi esprimere lo scorso mese di aprile; ossia, dopo la scadenza del 31 dicembre 2018 prevista dal Legislatore per definire lo stralcio delle cartelle sotto i mille Euro.
Alla pubblica udienza del 3 aprile 2019, nessuno si è costituito per la ricorrente. Parimenti non costituito è risultato essere l’Agente della riscossione. Viceversa, era presente l'Avvocatura dello Stato per l'Agenzia delle Entrate, che ha resistito con controricorso, e il P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso introduttivo.
I giudici di piazza Cavour (sentenza 11410 del 30/04/2019), entrando nel merito della questione, rilevano che:
“Nelle more, è stata emanata dal Legislatore una norma che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di Euro 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (D.L. n. 119 del 2018, art. 4, convertito in L. 136 del 2018, c.d. decreto fiscale).
Detta norma, al comma 1, prevede che:
‘I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, (…) l'Agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate (…)’.
La cartella in esame rientra nello stralcio, posto che è stata notificata in data 12.7.2008 e il valore del procedimento complessivamente dichiarato è di Euro 568,61 a fronte di una cartella originaria di Euro 537,72; né sul punto l'Agenzia muove contestazioni.
Deve allora darsi atto della cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio.”
In sostanza, quindi, a parere della Cassazione, laddove (come purtroppo non di rado capita) l’Agente della riscossione non abbia ottemperato all’obbligo impostogli dalla norma in argomento, stralciando entro il 31/12/2018 le cartelle di riferimento e comunicando subito l’elenco a tutti gli interessati, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, anche se nessuno ne abbia fatto apposita istanza nel corso del giudizio.
La decisione degli ermellini appare senz’altro condivisibile. Resterebbe, peraltro, da capire nella concreta fattispecie, per quale motivo l’Agente della riscossione (parte in causa) non abbia evidenziato la questione (preferendo non costituirsi), e la stessa Agenzia delle entrate abbia resistito in giudizio presentando controricorso.