Paolo Soro

Assemblea dei soci. Omessa convocazione nei termini previsti. Alle Camere di Commercio i poteri di accertamento, contestazione e irrogazione delle sanzioni previste dall`art. 2631 Codice Civile.

Lo ha ricordato il Ministero dell`Interno, con Nota del 22 aprile 2014, Prot. 13308/44, trasmessa alle Camere di Commercio dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Lettera-Circolare del 29 aprile 2014, Prot. 72265.

La competenza in tema di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di omessa convocazione dell`assemblea dei soci, previste dall`art. 2631 del Codice Civile, è in capo alle Camere di Commercio.
Tale orientamento è suffragato dalla Corte di Cassazione, la quale ha più volte affermato che il potere di irrogare la sanzione amministrativa prevista dall`art. 2631 Codice Covile risulta trasferito alle Camere di Commercio, in quanto, per effetto del D.Lgs. n. 112 del 1998, detti organismi sono subentrati in tutte le funzioni di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, in precedenza svolte dagli Uffici Provinciali per l`Industria, il Commercio e l`Artigianato (UPICA).
Lo ha ricordato il Ministero dell`Interno, con Nota del 22 aprile 2014, Prot. 13308/44, trasmessa alle Camere di Commercio dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Lettera-Circolare del 29 aprile 2014, Prot. 72265.
Ricordiamo che i termini previsti entro i quali effettuare la convocazione, salvo diversa previsione statutaria, sono fissati in 30 giorni "dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell`assemblea dei soci".
Trascorsi i quali verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista, che va da 1.032,00 a 6.197,00 euro. Sanzione che viene aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.
Si ricorda che gli importi delle sanzioni previste dall`art. 2631 C.C. non ricadono nell`ambito di applicazione di quanto previsto dal comma 5, dell`art. 9, della L. 11 novembre 2011, n. 180, che ha sostituito il solo articolo 2630, dimezzando gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti in precedenza.

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