Paolo Soro

Studio di proprietà del coniuge, ok alla detrazione

Il professionista può detrarsi le spese di ristrutturazione sostenute per adibire a studio l’immobile di proprietà del coniuge. Ai fini del beneficio fiscale è infatti sufficiente un comodato d’uso sul cespite del terzo.

Il professionista può detrarsi le spese di ristrutturazione sostenute per adibire a studio l'immobile di proprietà del coniuge.

Ai fini del beneficio fiscale è infatti sufficiente un comodato d'uso sul cespite del terzo.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 11907 del 7 maggio 2019, ha accolto il ricorso della contribuente.

In particolare la professionista aveva detratto 14 mila euro di spese sostenute per far diventare studio un immobile di proprietà del marito.

La donna non versava un canone di locazione ma era titolare di un comodato.

Per il fisco la circostanza era insufficiente tanto che l'ufficio aveva recuperato a tassazione le maggiori imposte.

Lei aveva impugnato l'atto impositivo di fronte alla Ctp che ne aveva però confermato la validità. Stessa sorte in secondo grado: per la Ctr d'Abruzzo la procedura seguita dalle Entrate era assolutamente valida.

Quindi il ricorso alla Suprema corte della contribuente che ha incontrato il favore degli Ermellini.

I Supremi giudici lo hanno infatti accolto spiegando che con riguardo alle spese ricollegate dalla Ctr alla casa di abitazione del coniuge, manca l'esame della documentazione fornita dalla donna e atta a dimostrare che l'appartamento era da ella utilizzato, in comodato d'uso, posto che, in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 75 (ora 109) del dpr n. 917 del 1986, sono deducibili le spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile utilizzato per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale e ad essa strumentale, senza che possa essere considerata ragione ostativa la circostanza che il predetto cespite non sia di proprietà dell'impresa, ma da essa condotto in locazione, e dunque rilevando che i costi per la ristrutturazione siano sostenuti al fine della realizzazione del miglior esercizio dell'attività imprenditoriale e dell'aumento della redditività e risultino dalla documentazione contabile.

In poche parole la Suprema corte ha esteso questo principio generale anche all'attività professionale e non solo in caso di locazione ma pure di comodato.

Ora gli atti torneranno alla Ctr abruzzese affinché riveda il caso alla luce del nuovo indirizzo fornito in sede di legittimità.

Fonte: Italia Oggi

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