Paolo Soro

Vendere online all’estero

L’internazionalizzazione delle imprese, oggigiorno, sempre più spesso inizia con un’attività di e-commerce. Vediamo, dunque, le relative norme di carattere fiscale.

Espandere il proprio business fuori dal territorio nazionale attraverso le vendite online è una delle scelte più frequenti che gli imprenditori nazionali desiderano attuare. Peraltro, le indagini statistiche condotte mediante l’usuale compilazione di appositi questionari da parte delle aziende interessate, evidenziano che il 59% di dette imprese trova difficile vendere online all’estero a causa delle connesse problematiche di ordine fiscale. Conseguentemente, la media nazionale di acquisti online operati da consumatori stranieri non supera il 12% del fatturato: indubbiamente, una grossa occasione persa.

Vediamo, allora, di tracciare una mappa delle varie casistiche disciplinate dalla vigente normativa tributaria.

Preliminarmente, si ricorda che l’utilizzo del canale web per la vendita di beni personali, in maniera occasionale e non organizzata (oppure, con mero intento collezionistico, non speculativo), evidentemente, non rileva agli effetti IVA. Viceversa, le operazioni acquisiscono soggettività IVA laddove vengano svolte nell’esercizio d’impresa, anche se non ne costituiscono l’attività principale.

Ciò premesso, le attività di commercio elettronico sono fondamentalmente di due tipi:

1)      e-commerce diretto: commercio online di beni virtuali o servizi erogati con modalità elettronica (realizzazione siti internet, servizi di hosting, cessioni di software, testi, immagini, banche dati, etc.);

2)      e-commerce indiretto: commercio di beni materiali con spedizione tradizionale tramite un vettore, ma con conclusione del contratto di vendita (e del relativo pagamento) servendosi del web.

Un’altra distinzione concerne la tipologia di cliente. Si parla di B2B (Business to Business), nelle vendite concluse tra soggetti IVA; e di B2C (Business to Consumer), nelle vendite concluse tra soggetto IVA e consumatore.

Le operazioni, inoltre, originano differenti obblighi contabili e fiscali in funzione del requisito territoriale: intra o extra UE.

A tale ultimo proposito, possiamo definire in particolare le “operazioni intracomunitarie” come quegli scambi onerosi (acquisti / vendite) intercorsi – per l’appunto – tra soggetti intracomunitari, il cui cedente o prestatore sia titolare di una partita IVA comunitaria (ossia, la partita IVA in essere, preceduta dalle due lettere identificative dello Stato di residenza – per l’Italia, “IT”), attiva al momento dell’operazione, e, nel caso delle cessioni di beni, vi sia il trasporto o la spedizione da un Paese all’altro dell’Unione.

Il primo requisito soggettivo che deve essere posseduto da chi intende vendere a clienti comunitari è l’iscrizione nell’archivio VIES (VAT Information Exchange System). La richiesta può essere effettuata: direttamente, nella dichiarazione di inizio attività; oppure, anche successivamente, inviando in qualunque momento l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

A seguito dell’operazione intracomunitaria, poi, l’azienda dovrà predisporre e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello Intrastat, tramite il quale si comunicano gli elenchi riepilogativi concernenti i dati delle operazioni IVA effettuate all’interno dell’Unione Europea. Detto documento consente il controllo da parte dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate.

Peraltro, a tal riguardo, considerati gli ulteriori adempimenti concernenti l’invio del nuovo “Esterometro”, oggigiorno appare francamente superfluo che permanga ancora l’obbligo di trasmissione dei modelli Intrastat (sebbene, tale obbligo risulta essere stato parzialmente rivisto).

Ma veniamo al trattamento fiscale delle operazioni.

Operazioni intracomunitarie B2B

-          Acquisto intracomunitario di beni: è operazione soggetta a IVA nello Stato di destinazione del bene; chi compra riceve la fattura senza addebito dell’IVA e liquida l’imposta (reverse charge), con l’aliquota vigente, contabilizzandola sia nel registro acquisti che in quello vendite (art. 38 Legge 427/93). La spedizione sarà a cura del venditore, dal magazzino nazionale verso il cliente finale intracomunitario, con conservazione dei documenti che provano l’avvenuto invio e incasso, oltre alla relativa fattura, la quale dovrà riportare anche: codice IVA dei soggetti coinvolti nella transazione, condizioni di consegna dei beni e modalità di trasporto, importo della transazione con relativa valuta.

-          Vendita intracomunitaria di beni B2B: analogamente a quanto sopra indicato, trattasi di operazione non soggetta a IVA nello Stato di origine del bene; il venditore del bene emette la fattura senza addebito di IVA (art. 41 Legge 427/93). Restano fermi gli obblighi di conservazione dei documenti concernenti la spedizione e il pagamento.

-          Servizio intracomunitario ricevuto: è operazione soggetta a IVA nello Stato del soggetto che acquista il servizio; chi riceve la fattura senza addebito dell’IVA, liquida l’imposta con l’aliquota vigente, contabilizzandola sia nel registro acquisti che in quello vendite (art. 7 ter DPR 633/72).

-          Servizio intracomunitario reso: similmente a quanto sopra, trattasi di operazione non soggetta a IVA nello Stato del soggetto che vende; pertanto, il prestatore del servizio emette la fattura senza addebito di IVA (artt. 7 ter – sexies – septies DPR 633/72).

Operazioni intracomunitarie B2C

Di regola, le vendite B2C all’interno dell’UE sono assoggettate all’IVA ordinaria italiana, fino a che, l’ammontare delle cessioni effettuate in un altro Stato membro non ha superato, nell’anno solare precedente, e non supera, nell’anno in corso, il limite massimo di euro 100.000,00, ovvero l’eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da detto ultimo Stato membro.

Laddove, nel periodo di monitoraggio annuale, tale limite venga superato, il venditore italiano sarà costretto a identificarsi ai fini IVA nel Paese membro di riferimento e adempiere ai correlati obblighi IVA prescritti nello Stato in questione, applicando l’aliquota ivi prevista al posto di quella italiana sulle cessioni di beni avvenute tramite commercio elettronico. Da tenere presente che le operazioni effettuate prima del superamento del limite in argomento, restano comunque validamente compiute sulla base della normativa IVA italiana (art. 14, Regolamento UE 282/2011).

Peraltro, anche nei casi in cui la soglia non venga superata, il cedente può comunque optare per l’applicazione dell’imposta nel Paese di destinazione (seppure tale scelta, per ovvi motivi legati ai costi e alla complessità della struttura organizzativa che necessita, non appaia affatto conveniente). L’opzione:

-          ha effetto a decorrere dall’anno in cui è stata esercitata;

-          è valida fino a che non viene revocata, per il biennio successivo all’anno nel quale è stata esercitata;

-          deve essere comunicata (o eventualmente revocata) nella dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale è stata esercitata l’opzione.

Viceversa, relativamente alle vendite per le quali è applicata l’IVA del Paese di destinazione (c. d. “sopra-soglia”), il fornitore italiano, identificatosi – come detto – ai fini IVA nel Paese UE di destinazione, potrà emettere una sola fattura, valida per entrambi i Paesi (Itala e Stato UE di destinazione), indicando l’imposta estera applicata e la nota che trattasi di un’operazione non imponibile (come sempre, richiamando la norma di specifico riferimento).

In sostanza, per le vendite “sotto-soglia”, viene di fatto applicata la disciplina prevista per le vendite per corrispondenza effettuate nei confronti dei consumatori privati italiani, per cui le operazioni non sono soggette:

-          all’obbligo di emissione della fattura (salvo esplicita richiesta del cliente);

-          all’obbligo di certificazione mediante rilascio di scontrino o ricevuta fiscale.

Fermo restando che, in ogni caso, gli incassi delle vendite devono essere sempre annotati nel registro dei corrispettivi.

Quanto ai limiti-soglia previsti nei vari Paesi comunitari, di seguito si riporta una tabella aggiornata:

 

Austria

€ 35.000

Belgio

€ 35.000

Bulgaria

BGN 70.000

Cipro

€ 35.000

Croazia

HRK 270.000

Danimarca

DKK 280.000

Estonia

€ 35.000

Finlandia

€ 35.000

Francia

€ 35.000

Germania

€ 100.000

Grecia

€ 35.000

Irlanda

€ 35.000

Italia

€ 35.000

Lettonia

€ 35.000

Lituania

€ 35.000

Lussemburgo

€ 100.000

Malta

€ 35.000

Paesi Bassi

€ 100.000

Polonia

PLN 160.000

Portogallo

€ 35.000

Regno Unito

£ 70.000

Repubblica Ceca

CZK 1.140.000

Romania

RON 118.000

Slovacchia

€ 35.000

Slovenia

€ 35.000

Spagna

€ 35.000

Svezia

SEK 320.000

Ungheria

HUF 8.800.000

 

Da quanto precede, dunque, ferme restando le altre eventuali specifiche disposizioni di legge, possiamo dire – a titolo di esempio – che:

-          nel caso di vendite effettuate dall’Italia alla Germania, verrà applicato il regime IVA tedesco per quelle che risultano ulteriori rispetto al limite di euro 100.000, raggiunto nell’anno precedente e/o in corso

-          nel caso di vendite effettuate dalla Germania all’Italia, invece, verrà applicata l’IVA italiana se si supera la soglia di euro 35.000.

Operazioni extra-UE

Con particolare riferimento alle cessioni di beni, possiamo innanzitutto distinguere:

-          le esportazioni dirette: consegna effettuata dal fornitore italiano al cessionario extracomunitario

-          le esportazioni indirette: consegna effettuata in Italia a un "esportatore abituale"

Da quanto precede, è poi corretto affermare che la legge prevede la non imponibilità IVA in Italia delle operazioni di esportazione, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:

-          l'esportazione deve essere provata dagli opportuni visti doganali;

-          i beni devono essere spediti o trasportati al di fuori del territorio comunitario;

-          deve esserci l’effettivo trasferimento della proprietà (o di altro diritto reale di godimento) dei beni esportati.

Di regola, il momento di effettuazione dell’operazione si ha quando la dichiarazione doganale viene accettata, indipendentemente dalla data di partenza della merce.

Per quanto, poi, concerne le indicazioni da annotare nella fattura, si ricorda che:

1)      Cessioni qualificate come operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, DPR 633/1972

L’indicazione da inserire in fattura sarà:

“operazione non imponibile ex art. 8 / 8-bis / 9 / 38-quater, DPR 633/1972”

2)      Cessioni di beni in transito doganale in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta ex art. 7-bis, comma 1, DPR 633/1972

L’indicazione da inserire in fattura sarà:

“operazione non soggetta, ex art. 7-bis, comma 1, DPR 633/1972”

3)      Cessioni effettuate fuori dall’UE

L’indicazione da inserire in fattura sarà:

“operazione non soggetta ex art. 21, comma 6-bis, lettera b), DPR 633/1972”

Vediamo alcuni esempi, per chiarire meglio i vari aspetti della normativa.

I Esempio

L’azienda vende dei beni a un cliente soggetto privato (B2C) residente in Russia, con spedizione a cura della stessa azienda cedente.

Nel caso in cui il trasporto dei beni ceduti al soggetto extra-UE venga effettuato direttamente dal cedente (il quale ne avrà pertanto la relativa prova d’uscita), ci troviamo di fronte a un’operazione di esportazione diretta non imponibile IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), DPR 633/1972. In queste ipotesi, si raccomanda di riporre particolare attenzione ai dazi doganali del Paese di arrivo, che non sono sempre facilmente predeterminabili in partenza.

La fattura dell’azienda italiana, come appena detto, dovrà indicare la dicitura: “non imponibile IVA, ex art. 8, comma 1, lettera a), del DPR 633/1972”.

L’azienda italiana cedente dovrà conservare la bolletta doganale di ingresso dei beni in Russia.

II Esempio

Viceversa, nell’ipotesi in cui il trasporto sia eseguito a cura dell’azienda cessionaria non residente (o a opera di un vettore da questa incaricato), siamo di fronte a un’esportazione indiretta, non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera b), DPR 633/1972.

In tal caso occorre soddisfare la condizione dei 90 giorni: se il cessionario non restituisce al cedente un esemplare della fattura vistata dalla Dogana di uscita della Comunità Europea entro 90 giorni dall’operazione, il cedente dovrà provvedere a regolarizzare l’esportazione, applicando l’IVA relativa (Circolare 50/E/2002, Agenzia delle Dogane).

La nostra azienda italiana, dunque, procede con la vendita di beni a un cliente soggetto IVA (B2B) residente in Brasile. Tale soggetto brasiliano trasporta la merce per proprio conto nel suo Paese.

La spedizione della merce dovrà avvenire nei 90 giorni dalla consegna, e il cliente dovrà consegnare alla nostra azienda italiana cedente, la bolletta doganale vistata, quale prova dell’effettiva entrata dei beni in Brasile.

La dicitura in fattura sarà: “operazione non imponibile, ex art. 8, comma 1, lettera b), DPR 633/1972”.

III Esempio

La regola di non imponibilità dell’esportazione indiretta vista nel II Esempio non è praticabile nelle fattispecie di cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori extra-UE.

In questi casi, si potrà emettere la fattura non imponibile ex art. 38-quater, DPR 633/1972, a patto che i beni siano:

-          per uso personale o familiare

-          di importo complessivo (comprensivo di IVA) superiore a Euro 154,94

-          trasportati nei bagagli personali fuori dall’UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

La dicitura in fattura sarà: “operazione non imponibile, ex art. 38-quater, DPR 633/1972”.

Attenzione!

La fattura dovrà essere restituita all’azienda cedente entro il quarto mese successivo all’effettuazione dell’operazione, debitamente vistata dall’ufficio doganale di uscita dall’UE.

Considerata la scarsa affidabilità in tal senso dei privati consumatori, l’iter che si consiglia di percorrere è il seguente:

  1. La fattura viene emessa con l’IVA al momento della vendita effettuata in Italia
  2. Il privato consumatore extra-UE trasporta i beni fuori dall’UE entro tre mesi
  3. Entro quattro mesi, il privato consumatore extra-UE riconsegna una copia della fattura con il timbro “visto uscire” apposto dalla Dogana UE di uscita
  4. L’azienda italiana cedente rimborsa al privato consumatore extra-UE l’IVA anticipata in occasione dell’acquisto e registra tale imposta nel Registro IVA degli acquisti

Ovviamente, come noto, il rimborso al consumatore privato extra-UE potrà essere effettuato anche dalle note società di intermediazione Tax-free o Tax-refund.

Passando, ora, alle operazioni concernenti le prestazioni di servizi, occorre ricordare che risulta indispensabile identificare con esattezza il momento di effettuazione dell’operazione. In generale, per quanto concerne le prestazioni di servizi ex art. 7-ter, DPR 633/1972, il momento di effettuazione dell’operazione si ha alla data di ultimazione della prestazione (art. 6, comma 6, DPR 633/1972). Fermo restando che un eventuale pagamento parziale del corrispettivo è valido come momento di effettuazione dell’operazione esclusivamente con riferimento all’importo concretamente versato.

Per le prestazioni a carattere continuativo, il momento di effettuazione dell’operazione si considera, invece, alla data di maturazione dei corrispettivi. In caso di acquisto da soggetto passivo IVA italiano, l’ultimazione della prestazione si ha con l’emissione di qualunque documento da parte del fornitore effettivo straniero, volto a certificare l’operazione resa (Circolare 16/E/2013 – Agenzia delle Entrate).

Vediamo degli esempi anche per quanto riguarda le operazioni relative alle prestazioni di servizi.

I Esempio

Fatturazione relativa a prestazioni di servizi generici verso clienti soggetti privati extra-UE

La regola generale è quella della tassazione nello Stato di stabilimento del prestatore dei servizi: nel nostro caso, dunque, prestazione imponibile IVA 22%.

La situazione riguarda – come detto – le prestazioni di servizi generici. Esistono, peraltro, una serie di deroghe all’art. 7-ter per specifici servizi. In particolare, l’art. 7-septies, comma 1, lettera c), stabilisce che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato (e, dunque, si tratta di operazioni fuori campo IVA), se rese a committenti privati extra-UE, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili.

Dalla lettura di tale norma ne deriva che un avvocato italiano, il quale svolga un’attività di consulenza legale nei confronti di un cliente privato extra-UE, emetterà fattura/parcella senza IVA, con la dicitura: “operazione non soggetta, ex art. 7-septies, comma 1, lettera c), DPR 633/1972”.

La situazione non sembra, però, altrettanto chiara laddove si tratti – a esempio – di un commercialista che presti attività di consulenza fiscale o simili. Esempio:

-          un cittadino privato cinese si rivolge a un commercialista italiano per conoscere la normativa locale in previsione di futuri investimenti

-          un cittadino privato indiano deve essere assunto da un datore di lavoro italiano e chiede l’assistenza di un commercialista italiano

-          un cittadino italiano, fiscalmente residente e domiciliato (rectius, stabilito) in Svizzera, si rivolge a un commercialista italiano per sapere se ha obblighi dichiarativi in Italia

In tutti questi casi, a parere di chi scrive, un’interpretazione fondata sulla ratio dell’intero articolo in esame (il quale include in deroga, di fatto, tutti i servizi intellettuali, pur non specificando espressamente la consulenza fiscale e del lavoro), porterebbe a considerare l’operazione fuori campo IVA. Senonché, è ben vero che, avuto riferimento al tenore letterale della norma, non esiste la certezza che l’operazione rientri nella deroga prevista alla lettera c), comma 1 dell’art. 7-septies. Cionondimeno, occorre rilevare che la deroga concerne il tipo di servizio prestato, senza fare alcun riferimento all’eventuale titolo professionale posseduto dal prestatore italiano. Nulla, dunque, vieta che un commercialista possa indicare in fattura/parcella una causale del tipo:

-          consulenza e assistenza tecnica

-          consulenza e assistenza legale

rientrando, così, in una delle fattispecie in deroga. Resta, comunque, il rischio che, in sede accertativa, gli venga contestata la genericità della causale esposta. Onde per cui, sarà opportuno indicare una causale il più possibile dettagliata che sia includibile tra quelle indicate dalla disposizione (ferma restando, ovviamente, l’assoluta veridicità della stessa in base alle prestazioni professionali effettivamente svolte). Esempio:

Consulenza e assistenza tecnica professionale specializzata, prestata a soggetto privato non residente e non stabilito nel territorio UE, in materia di normative nazionali e internazionali

Fattura/Parcella: Fuori campo IVA (art. 7-septies, DPR 633/1972)

II Esempio

Fatturazione relativa a prestazioni di servizi generici verso clienti soggetti IVA extra-UE

Qui vale la regola generale della tassazione IVA nello Stato di stabilimento del committente (cliente).

Quindi, il soggetto italiano emette una fattura senza IVA, con dicitura: “operazione non soggetta, ex art. 7-ter, comma 1, lettera a) DPR 633/1972”.

Si ricorda che se, invece, l’operazione viene svolta in Italia nei riguardi di un soggetto IVA extra-UE stabilito in Italia (esempio: stabile organizzazione), il nostro cliente prestatore italiano dovrà emettere la fattura con IVA ordinaria: 22%.

III Esempio

Prestazione di servizi acquistati tramite e-commerce diretto: ossia, come già ricordato, tutte le fasi della transazione (dall’ordine, alla prestazione e al pagamento) avvengono on-line.

In questi casi, rileva il luogo di stabilimento del committente privato, a prescindere da quello del prestatore soggetto passivo. Quindi, non sono rilevanti ai fini IVA in Italia detti servizi resi a privati extra-UE; la fattura andrà emessa senza IVA, con dicitura: “operazione non soggetta, ex art. 7-sexies, comma 1, lettere f), g), DPR 633/1972”.

Tale regola generale, vale anche nelle ipotesi di e-commerce diretto relativo a operazioni B2B: soggetto IVA italiano verso soggetto economico extra-UE.

La nostra azienda italiana emetterà, dunque, fattura senza applicazione dell’IVA; fermo restando che la dicitura diventerà: “operazione non soggetta, ex art. 7-ter, comma 1, lettera a), DPR 633/1972”.

In conclusione, sembra doveroso ricordare che la Direttiva 2006/112/CE stabilisce la “non-imponibilità IVA” di un’operazione, soltanto se il passaggio della frontiera comunitaria viene provato in modo certo e diretto attraverso la documentazione doganale.

In particolare, l’art. 8, comma 1, lettera a), elenca i seguenti mezzi di prova per le esportazioni dirette:

-          un documento doganale;

-          la vidimazione apposta dall’Ufficio doganale su un esemplare della fattura;

-          la vidimazione apposta dall’Ufficio doganale su un esemplare della bolla di accompagnamento, ovvero, nei casi in cui non è prevista, su un esemplare del documento di trasporto;

-          nei modi stabiliti con Decreto Ministeriale 34/1977, nel caso di esportazione tramite servizio postale.

I mezzi probatori devono avere carattere di certezza e incontrovertibilità, e provenire da Autorità Pubbliche. Documenti di origine privata, quali: documentazione bancaria dell’avvenuto pagamento, polizze di carico e simili, non saranno sufficienti a dimostrare l’uscita della merce dall’UE e, dunque, a dare la prova circa l’effettività dell’operazione di esportazione.

Tutto ciò precisato, l’ordinaria procedura doganale applicabile alla generalità degli operatori, si può così schematizzare:

-          presentazione alla dogana delle merci con la dichiarazione doganale

-          registrazione della dichiarazione

-          pagamento dei diritti

-          controllo della dichiarazione e dei documenti a essa allegati

-          eventuale verifica fisica della merce

-          rilascio della merce

La dichiarazione doganale, redatta per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità, assume, dunque, rilevanza fondamentale e va compilata con estrema attenzione dal proprietario dei beni o, in nome e per conto dello stesso, dal suo rappresentante. Detta dichiarazione viene predisposta su uno specifico formulario denominato DAU (Documento Amministrativo Unico), il quale costituisce, di per sé, la dichiarazione per tutte le destinazioni doganali utilizzate dagli operatori, in entrata e in uscita, sia intra-UE che extra-UE. La firma da parte del Funzionario nell’apposito riquadro del DAU ne attesta l’avvenuta accettazione, al fine di conferire al documento valore di “bolletta registrata”.

Si raccomanda l’assoluta necessità di verificare sempre l’apposizione del timbro che attesta l’avvenuta uscita della merce dal territorio doganale dell’UE (elemento – come detto – indispensabile ai fini della prova dell’operazione di esportazione). Senza tale prova, giova nuovamente ribadirlo, si configura un’evasione IVA, posto che l’operazione rientra tra quelle ordinariamente imponibili.

Tirando le somme, data la particolare complessità delle procedure doganali, il consiglio è sempre quello di servirsi di spedizionieri internazionali che conoscono a menadito detti adempimenti, nonché la corretta modulistica da compilarsi caso per caso, inclusi i vari Codici Doganali Armonizzati.

Infine, preme ricordare che le Autorità doganali hanno poteri di verifica anche in materia di Transfer Pricing, nel momento del passaggio di beni “infra-gruppo”; nonché di attivazione della connessa eventuale attività di ruling. Ergo, sarà opportuno tenerne debito conto ai fini della compilazione della dichiarazione doganale di accompagnamento dei beni (indicazione precisa degli stessi e correlativo valore di mercato).

MOSS – Mini One Stop Shop

In chiusura del presente approfondimento sulle vendite online eseguite a clienti stranieri, si reputa opportuno fornire alcuni cenni sul c. d. MOSS (Mini One Stop Shop), istituito al fine di bypassare gli obblighi di registrazione presso ogni singolo Paese in cui si opera. Le aziende aderenti al regime del MOSS sono, infatti, esonerate dagli obblighi di cui al Titolo II del DPR n. 633/72.

Più in dettaglio, gli esoneri concernono:

-          i soggetti extra-UE, per i servizi digitali resi a privati consumatori stabiliti nell’UE;

-          i soggetti italiani, per i servizi digitali resi a privati consumatori stabiliti in altri Paesi UE;

-          i soggetti UE o extra-UE registrati in altro Paese UE, per i servizi digitali resi a privati consumatori stabiliti in Italia.

Il DM 27.10.2015 ha previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi relativi ai servizi digitali resi a privati consumatori italiani (art. 7, comma 2, D.Lgs. 42/2015).

Inoltre, le modifiche introdotte dalla Direttiva 2017/2455/UE, consentono, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le prestazioni in parola, di applicare l’IVA nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito, se il valore annuo delle prestazioni (al netto dell’IVA) non è superiore a euro 10.000: tale disposizione concerne le micro imprese che effettuano prevalentemente prestazioni di servizi elettronici digitali (incluse, per esempio, prestazioni quali la gestione dei profili sui social network, come affermato dall’Agenzia delle Entrate: interpello 96/2018). Oltre a ciò, la sopra citata Direttiva prevede il riconoscimento delle regole di fatturazione dello Stato del prestatore dei servizi per tutti i soggetti che assolvono l’IVA avvalendosi del MOSS.

Per quanto concerne la normativa italiana, ricordiamo che possono registrarsi al MOSS:

-          i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’UE, non stabiliti e non identificati in altri Paesi membri;

-          i soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, che non abbiano stabilito il domicilio all’estero;

-          i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’UE, in possesso di una stabile organizzazione in Italia.

L’iscrizione al MOSS resta facoltativa, ma appare senz’altro utile e conveniente.

Relativamente alle norme fiscali, dunque, gli obblighi mutano in base al tipo di commercio svolto, alla destinazione dei beni e all’ammontare delle vendite per Paese. Peraltro, pur nel contesto di un sistema globale ancora abbastanza complesso, la maggioranza delle operazioni online eseguite entro i confini dell’Unione Europea, gode di particolari semplificazioni. Ciò consente di qualificare l’e-commerce come uno dei mezzi più pratici ed economici per intraprendere progetti di internazionalizzazione da parte delle imprese, specie se rivolti a consumatori privati.

comments powered by Disqus
dsc 0001g
top