La pace fiscale si fa con sette codici tributo. Questi ultimi dovranno essere utilizzati per il pagamento delle somme dovute per la chiusura agevolata delle liti tributarie pendenti. Tutto pronto dunque per il via libera ad uno dei capitoli di cui si compone la pace fiscale.
Dopo la pubblicazione dei modelli per l'adesione, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.29/e, di ieri ha istituito anche i sette codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento delle somme dovute per la definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del dl n.119 del 2018.
La modulistica da utilizzare per accedere alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti è stata invece approvata con il provvedimento direttoriale del 18 febbraio scorso.
La risoluzione diffusa ieri contiene anche le istruzioni necessarie per la predisposizione dei modelli F24 con i quali effettuare i versamenti delle somme dovute entro il prossimo 31 maggio 2019.
In primo luogo occorre precisare che, come espressamente previsto dalle disposizioni normative sopra ricordate e dallo stesso provvedimento direttoriale del 18 febbraio scorso, per il pagamento delle somme dovute per la definizione delle controversie tributarie pendenti non è possibile ricorrere all'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
I principali codici tributo istituiti con la risoluzione in commento sono: PF30 da utilizzare per Iva e relativi interessi; PF31 per gli altri tributi erariali (Ires, Irpef, etc) e relativi interessi; PF33 per l'Irap e addizionale regionale Irpef e relativi interessi.
Sulla base di quanto previsto nel provvedimento che ha approvato i modelli per la domanda di adesione, nel caso di definizione di più controversie pendenti dovranno essere presentati tanti modelli e pagati tanti F24 quante sono le liti oggetto di definizione agevolata.
Proprio per la necessità di collegare ogni singolo versamento alla controversia tributaria pendente oggetto di definizione, nella compilazione della delega di pagamento dovrà essere appositamente valorizzato il campo «codice ufficio». In tale campo il contribuente dovrà infatti riportare l'apposito codice identificativo della Direzione regionale o provinciale dell'Agenzia delle entrate (ufficio legale), del Centro operativo di Pescara, o dell'Ufficio provinciale – territorio, che è parte del giudizio tributario per il quale si intende avvalersi della definizione agevolata ai sensi dell'articolo 6 del dl n.119/2018.
I codici indentificativi di singoli uffici, si legge nella risoluzione in commento, sono reperibili nelle «Tabelle dei codici e denominazioni delle direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate», pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Quando la controversia oggetto di definizione agevolata riguarda l'Irap o le addizionali regionali all'Irpef -codici tributo PF33, PF34, PF35 e PF36 - allora il contribuente dovrà adeguatamente valorizzare anche il campo «rateazione/regione/prov./mese rif.» del modello F24. In tale spazio dovrà essere indicato il codice della regione o il codice catastale del comune destinatario degli importi. Anche tali codici – si legge nella risoluzione n.29/e - sono reperibili nella «Tabella T0 - codici delle regioni e delle province autonome» e nella «Tabella T4 - Codici catastali dei comuni», pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Particolare attenzione anche alla compilazione del campo «anno di riferimento» del modello F24. Proprio per la necessità di ricondurre ogni singola delega di pagamento alla relativa domanda di definizione agevolata della lite tributaria, il contribuente dovrà valorizzare tale campo in conformità con quanto previsto dalle istruzioni alla compilazione dell'istanza di accesso. In sostanza occorrerà indicare il periodo d'imposta al quale fa riferimento l'atto impugnato nelle controversie aventi ad oggetto ad esempio l'Iva o l'Ires, mentre nel caso in cui la lite tributaria pendente abbia ad oggetto l'imposta di registro occorrerà indicare l'anno di registrazione.
Ultima annotazione. Nelle ipotesi in cui il versamento con il modello F24 sia eseguito da un soggetto diverso dal ricorrente, nella sezione della delega riservata al «contribuente» dovrà essere indicato il codice fiscale di chi esegue il versamento. Il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio tributario dovrà essere invece indicato nel campo «codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare».
Fonte: Italia Oggi