Paolo Soro

Controlli fiscali incrociati con le fatture elettroniche

Controlli fiscali incrociati con i dati delle fatture elettroniche, anche in caso di eliminazione del file completo. Nessuna disparità di trattamento, pertanto, tra i contribuenti che attuano la conservazione a norma tramite l’Agenzia delle entrate e quelli che utilizzano i servizi a pagamento delle software house.

Controlli fiscali incrociati con i dati delle fatture elettroniche, anche in caso di eliminazione del file completo. Nessuna disparità di trattamento, pertanto, tra i contribuenti che attuano la conservazione a norma tramite l'Agenzia delle entrate e quelli che utilizzano i servizi a pagamento delle software house.

Questa una delle numerose precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nell'incontro di ieri, organizzato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) a Roma sul tema della fatturazione elettronica, nel tentativo di fornire chiarimenti ai numerosi dubbi sorti, in questa fase di prima applicazione della disciplina.

Controlli. Sul punto, al quesito scatenato dalla perplessità evidenziata da un articolo di ItaliaOggi dello scorso 28 dicembre, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che i controlli incrociati, di cui al dm 4/08/2016, attuativo delle disposizioni contenute nel comma 5, dell'art. 1, d.lgs. 127/2015, saranno eseguiti, alla stessa stregua di ciò che è già avvenuto in passato con il noto “spesometro”, anche con i dati che saranno memorizzati, mediante l'adesione del contribuente al servizio fornito dalle stesse Entrate, anche in caso di eliminazione del file completo della fattura. In assenza di adesione a tale servizio, infatti, l'Agenzia delle entrate, dopo l'avvenuto recapito al destinatario, procederà alla cancellazione dei dati contenuti nelle fatture elettroniche memorizzando esclusivamente i dati con rilevanza fiscale (testa e piede di ogni singola fattura), ma tale cancellazione non inibirà i controlli incrociati, destinati a favorire l'emersione di basi imponibili, di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 1 del citato decreto ministeriale.

Associazioni. Per le associazioni, sportive soprattutto, che applicano il regime forfetario, di cui alla legge 398/1991, il recente art. 10, del dl 119/2018, come modificato dalla legge 136/2018, ha previsto due situazioni distinte, collegate al conseguimento di proventi, inferiori o superiori a 65 mila euro.

Con il quesito si è chiesto se “a prescindere dal superamento o meno della soglia dei 65.000 euro, le associazioni che applicano la legge n. 398/1991 ed emettono fatture elettroniche - per scelta o per obbligo - possono emettere fatture elettroniche per sponsorizzazioni e prestazioni pubblicitarie senza applicazione dell'Iva (reverse charge) o devono richiedere l'autofattura elettronica al proprio committente”. Si ricorda che i soggetti in regime forfetario (l. 398/91) che realizzano proventi fino a 65 mila euro non sono obbligati, alla stessa stregua dei soggetti in regime sostitutivo forfetario, all'emissione della fattura elettronica. Il problema si poneva, invece, per le associazioni che superano la soglia indicata per le quali la recente disposizione ha introdotto l'obbligo (non ben definito) su queste ultime di “assicurare” che la fattura sia emessa “per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta”; sul punto, la risposta è stata piuttosto tranciante, poiché l'Agenzia delle entrate ha chiarito, innanzitutto, che anche le associazioni sotto soglia possono emettere fatture elettroniche in via facoltativa e, ulteriormente, che se la scelta è questa, a prescindere dal fatto che l'ente sia sopra o sotto soglia, in caso di emissione di fattura elettronica, il documento deve essere emesso dal committente, soggetto a Iva, pur rimanendo invariate le regole di registrazione e di liquidazione del tributo.

Procedura. In presenza di più punti di consegna, tipico dei supermarket, è possibile possedere più codici destinatario, anche se in tal caso si dovrà valutare il fatto di non poter utilizzare il servizio di registrazione dell'indirizzo telematico e, ulteriore indicazione, tutte le fatture devono contenere i dati richiesti dalle disposizioni Iva, in particolare quelli indicati dagli artt. 21 e 21-bis, del dpr 633/1972, con la possibilità di escludere i dati non obbligatori (numero REA). La trasmissione della fattura elettronica con il codice destinatario “XXXXXXX”, per le operazioni verso soggetti comunitari, consente di evitare la comunicazione “esterometro”, ma non esonera dalla redazione dei modelli INTRA, sebbene semplificati con il provvedimento del 25/09/2017 (INTRA2). Infine, anche nel caso in cui un utente abbia negato l'autorizzazione alla trasmissione dei suoi dati al Sts (Sistema tessera sanitaria), l'operatore sanitario non deve emettere la fattura elettronica, come disposto dal comma 53, dell'art. 1, legge 145/2018.

Fonte: Italia Oggi

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