Paolo Soro

Equo compenso, stop ai furbetti dei bandi gratuiti

Le pubbliche amministrazioni non potranno più conferire incarichi professionali, né affidare opere pubbliche nell'ambito delle quali siano previsti incarichi professionali, il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità.

Vietare gli affidamenti di incarichi professionali delle pubbliche amministrazioni che non prevedono un equo compenso per l'affidatario; impedire la prassi dei bandi con compensi irrisori (anche di un euro) in violazione della legge 172/2017 e del codice dei contratti pubblici. Sono questi gli obiettivi perseguiti da un emendamento al decreto- legge semplificazioni (n. 135/2018) presentato dal Movimento 5 stelle (a firma del capogruppo in commissione lavori pubblici Santilli e da altri suoi colleghi) che ha avuto in questo ore un primo parere positivo da parte del Governo. La proposta sarà discussa a partire da martedì prossimo presso le commissioni affari costituzionali e lavori pubblici del Senato e potrebbe trovare un accordo bipartisan anche fra le forze delle opposizioni che, in passato, hanno mostrato sensibilità su questi temi.

Nel dettaglio la norma proposta stabilisce che «le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi professionali, né affidare opere pubbliche nell'ambito delle quali siano previsti incarichi professionali, il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto», pena la nullità del contratto.

La proposta del Movimento 5 Stelle incide su tutti gli affidamenti di incarichi professionali (si pensi alle professionali legali, alle consulenze tecniche in vari ambiti) e, soprattutto, si riferisce agli incarichi di servizi professionali inerenti la realizzazione di opere pubbliche (progettazioni, direzioni lavori, collaudi ecc.). In quest'ultimo ambito in realtà già il codice dei contratti pubblici i, a seguito delle modifiche inserite nel primo decreto correttivo , stabilisce che (art. 24, commi 8, 8-bis e 8-ter) vincolano le stazioni appaltanti ad applicare il decreto sui compensi e vietano l'applicazione di rimborsi irrisori o l'uso delle sponsorizzazioni per non remunerare l'attività professionale. Ciò nonostante nei mesi scorsi il Consiglio di stato ha comunque ammesso (n. 4614/2017) bandi con compensi irrisori dando valore alle utilità «di immagine» per il professionista affidatario, ma altra giurisprudenza di merito aveva scelto invece una posizione opposta tesa a ribadire l'illegittimità di affidamenti gratuiti o con compensi in violazione del dm «parametri». Particolarmente soddisfatto il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella: «È stata accolta la nostra richiesta di una norma più stringente sull'equo compenso già introdotto con la legge di Bilancio 2018. Ci auguriamo che l'emendamento possa essere accolto per mettere la parola fine al malcostume di molte amministrazioni locali che hanno causato pesanti conseguenze non solo ad architetti e ingegneri, ma anche a commercialisti, avvocati e notai costretti a compensi irrisori per prestazioni professionali complesse». Apprezzamento anche da parte dell'ingegneria e architettura organizzata che con il presidente Oice, Gabriele Scicolone, auspica che la norma sia approvata «perché, come abbiamo ribadito anche nell'audizione sulla riforma del codice appalti, occorre tutelare la dignità e il decoro di tutti gli operatori economici del settore delle professioni, chiamati ad investire in innovazione, ricerca e formazione, ma poi trattati in modo inaccettabile soltanto perché gli enti locali non hanno risorse per progettare o affidare direzioni lavori».

Nel settore degli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura è infatti pacifico il principio della necessaria predeterminazione del prezzo del servizio oggetto di appalto che deve essere funzionale a garantire il principio di qualità della prestazione e della connessa affidabilità dell'operatore economico. A tale proposito la giurisprudenza di merito aveva affermato in primo luogo che il concetto di appalto pubblico di servizi «rientra, come è noto, nella categoria dei «contratti speciali di diritto privato» ... che trova la sua principale fonte nel cd. Codice di Contratti Pubblici (dlgs n. 50 del 2016) e che, alla stregua di tale normativa speciale, il contratto di appalto sia contraddistinto dalla necessaria «onerosità» e sinallagmaticità delle prestazioni, essendo connotato sia dalla sussistenza di prestazioni a carico di entrambe le parti che dal rapporto di reciproco scambio tra le stesse. Da ciò l'illegittimità di rimborsi spese irrisori e, peggio, degli incarichi gratuiti.

L'emendamento governativo specifica inoltre che il compenso della prestazione professionale deve anche tener conto «dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi», venendo incontro a una delle istanze avanzate da Confprofessioni nel corso dell'audizione parlamentare sul decreto semplificazioni dello scorso 8 gennaio.

Fonte: Italia Oggi

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