Paolo Soro

L’uso dell’auto aziendale va provato

Non è sufficiente, ai fini della deducibilità dei costi relativi ad autovetture, che esse siano funzionalmente destinate al trasporto delle persone, dovendosi provare il loro concreto utilizzo per lo svolgimento dell’attività d’impresa.

Non è sufficiente, ai fini della deducibilità dei costi relativi ad autovetture, che esse siano funzionalmente destinate al trasporto delle persone, dovendosi provare il loro concreto utilizzo per lo svolgimento dell'attività d'impresa.

Lo afferma l'ordinanza 31423/2018 della Cassazione, nell'accogliere il ricorso delle Entrate avverso la sentenza 21/28/2012 della Ctr Piemonte.

Una società aveva ricevuto un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva 2005, con il quale l'Ufficio le aveva contestato l'indeducibilità di taluni costi, perché non adeguatamente documentati, relativi a riparazioni di automezzi, oltre ad altri ritenuti non inerenti, riferentesi all'utilizzo di alcune autovetture.

Ambedue i giudici del territorio avevano dato ragione alla contribuente, avendo essi assunto che i costi relativi alle riparazioni erano supportati dagli indennizzi ricevuti dalle compagnie d'assicurazione, e che i costi relativi a due autovetture «erano inerenti all'attività d'impresa in quanto ''funzionali al trasporto delle persone'', annoverando la società» diversi dipendenti, e non rilevando le caratteristiche di sportività e di lusso delle autovetture stesse.

All'insistenza dell'Agenzia delle entrate delle ragioni esposte nei due motivi del suo ricorso, i giudici di legittimità, rifacendosi anche a giurisprudenza europea (Cgue 15/9/2016, causa c-516/14), hanno ritenuto che quelli dell'appello avessero correttamente valutato l'effettività e l'inerenza di tali costi perché supportati dalla ricezione dalle imprese assicurative degli indennizzi per i danni subiti dagli automezzi, e «l'Amministrazione finanziaria non si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tenere conto delle informazioni fornite dal soggetto passivo».

Al contrario, l'altra eccezione avanzata, circa la ripresa a tassazione dei costi sostenuti (perché ritenuti non inerenti l'attività d'impresa) relativi alle autovetture, una sportiva e l'altra di lusso, senza che la società abbia dedotto alcunché a fronte della contestazione dell'Ufficio in ordine alla richiesta documentazione dalla quale potesse evincersi l'utilizzo aziendale, anche parziale, di queste, viene ritenuta fondata dalla Suprema corte.

Ciò perchè l'inerenza dei relativi costi non può essere sostenuta per la sola «generica destinazione funzionale delle stesse al ''trasporto delle persone'' (annoverando la società contribuente, nell'anno 2005, un amministratore delegato, un responsabile amministrativo e altri 18 dipendenti)».

Essa deve desumersi con «riguardo all'associazione ad ognuno degli impiegati nell'attività esterna del mezzo utilizzato nelle trasferte in base al materiale contabile ed extra-contabile (schede carburante, contravvenzioni, richieste rimborsi spese etc.)».

Fonte: Italia Oggi

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